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Numero d'incarto:
80.1998.192
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00192
Lugano
17 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 agosto 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________
denunciavano tra l’altro un reddito accessorio di fr. 4’702.- e un reddito
agricolo di fr. 6'145.- di media annua. Chiedevano inoltre la deduzione a
titolo di spese di trasporto di un importo di fr. 7'490.- all’anno.
Nella notifica di
tassazione dell’8 giugno 1998 l’UT rivalutava il reddito agricolo a fr. 7'000.-
e quello accessorio a fr. 5'000.- di media annua. Ammetteva inoltre la deduzione
per spese di trasporto in ragione di soli fr. 5'280.-. Il reclamo presentato
dai contribuenti su questi due aspetti veniva respinto con decisione del 13
luglio 1998, argomentando:
“Reddito aziendale: la documentazione agli atti
permette di confermare l'importo di fr. 12'000.- tassato in prima istanza. Si
rileva in particolare che gli introiti dall'agricoltura sono stati di fr.
7'985,90 nel 95 di fr. 6'691.- nel 96. La leggera ripresa effettuata sul
reddito accessorio da attività indipendente (circa fr. 400.- annui) riguarda la
partecipazione privata ai costi, specie gli ammortamenti delle installazioni
professionali.
Deduzione
per spese di viaggio: sulla base delle tabelle ufficiali è stata concessa una
spesa di trasporto con veicolo privato su una distanza di 40 km giornalieri per
220 giorni lavorativi annui (fr. 0.60 per km)”.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente la riduzione del
reddito agricolo e di quello accessorio, come pure l’aumento della deduzione
per spese di trasporto a fr. 7'490.-.
-
Reddito aziendale
3.1. Reddito agricolo
svolge un'attività agricola accessoria assieme ad __________ __________. Nella
dichiarazione d'imposta egli ha dichiarato d'aver conseguito negli anni di
computo un reddito annuo medio di fr. 6'140.-. Esso non si discosta sostanzialmente
da quello di __________, che risultava essere fr. 6'144.- di media annua, ma
che l'UT aveva però rivalutato a fr. 9'000.-.
A seguito della sentenza
del 10 febbraio 1998 (CDT n. ..__________), con cui questa
Camera, accogliendo il ricorso, ha annullato la decisione su reclamo del 22
dicembre 1997 ed ha retrocesso gli atti all’autorità di tassazione per esame
della documentazione prodotta con il ricorso, l'UT con nuova decisione su
reclamo del 14 aprile 1998 ha stabilito il reddito aziendale in fr. 6'500.-.
Non vi è quindi motivo di tassare diversamente il qui ricorrente __________
__________, che nel questionario per agricoltori indipendenti dichiara
praticamente la metà dei redditi conseguiti con __________ __________. Il
reddito agricolo va quindi ridotto da fr. 7'000.- a fr. 6'500.-.
Tale valutazione appare
senz'altro sostenibile, non solo perché è il frutto di un'attenta valutazione
della documentazione prodotta dal socio __________ __________ con il suo
ricorso, ma anche perché tiene equamente conto delle eventuali spese sopportate
dal ricorrente, il quale ha ricevuto da __________ negli anni di computo
1995-96 due versamenti rispettivamente di fr. 7'986.- nel 1995 e di fr. 6'691.-
nel 1996.
3.2. Guadagno
accessorio
3.2.1. L'UT ha
rivalutato il reddito accessorio annuo medio dichiarato dai coniugi __________
da fr. 4'302.- di media annua a fr. 5'000.-.
Il motivo della
rivalutazione riguarderebbe la partecipazione privata ai costi aziendali, in
particolare gli ammortamenti delle installazioni, effettuati in ragione di fr.
1'500.- nel 1995 e fr. 1'125.- nel 1996.
Dagli atti dell'incarto
non risultano provate con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto
l'UT alla rivalutazione del reddito accessorio, anche se gli ammortamenti
effettuati, alla luce del risultato d'esercizio, appaiono invero alquanto
elevati.
Per economia di giudizio
questa Camera ritiene di poter aderire al ricorso e di fissare il guadagno
accessorio in fr. 4'302.- di media annua.
3.2.2. Va comunque
rilevato a questo riguardo che il reddito di fr. 4'300.- di media annua
indicato dai ricorrenti nel questionario per contribuenti con attività
indipendente è stato determinato al netto delle spese. Essi non possono quindi
più chiedere un'ulteriore deduzione di fr. 380.- per l'uso dell'automobile in
relazione allo svolgimento dell'attività accessoria.
- Spese di
trasporto
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD dal reddito sono
deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
4.1.1. Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai
50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni
caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr.
12.– al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre
1996).
4.1.2. Anche per l’IFD,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione, se non è disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia
uso, possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice
dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96:
fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta
e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di
andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per
i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 31
maggio 1996).
4.2.
L’UT ha riconosciuto che
__________ __________ deve utilizzare per recarsi al lavoro e per rientrare a
domicilio la propria automobile, non essendo disponibili mezzi pubblici che
consentano dei tempi di percorrenza ragionevoli tra __________ e __________
(__________di __________).
L'unico motivo per cui la
ricorrente contesta la decisione dell'Ufficio di tassazione risiede nel fatto
che l’UT per stabilire la distanza ha utilizzato, come confermato dalla
giurisprudenza di questa Camera, la tabella delle distanze in uso presso lo
Stato per 220 giornate lavorative in media all’anno.
Mentre, infatti, il
calcolo dell'autorità considera una distanza di 40 km al giorno, quello del
ricorrente si riferisce ad una distanza di 52 km giornalieri.
4.2.1. Il calcolo
dell'Ufficio di tassazione si fonda sull'«Indicatore delle distanze chilometriche
da __________ - __________ - __________ per uso dei dipendenti dello Stato»,
elaborato dalla Sezione del personale dello Stato, in primo luogo per il
calcolo delle spese di trasferta dei funzionari. La ricorrente si riferisce invece
alla misurazione effettuata dal contachilometri della sua automobile.
La scelta dell'autorità
amministrativa di ricorrere ad una tabella che indichi le distanze esistenti
fra le località ticinesi è dettata dalla comprensibile preoccupazione di ottenere
una certa uniformità nell'applicazione della legge. Si tratta cioè delle stesse
esigenze che ispirano anche le precedentemente menzionate ordinanze e i decreti
esecutivi in materia di deduzione delle spese professionali.
Tale scelta non è stata
considerata illegittima da questa Camera (cfr. per tutte: CDT n.
80.96.120 dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A.), bensì serve a garantire
un'applicazione coerente ed uniforme della legge stessa. Non si potrebbe
infatti pretendere dall'autorità fiscale, d'altronde, che verifichi di volta in
volta l'effettiva distanza percorsa da ogni contribuente.
4.2.2. Non si può
certamente escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in
singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio
per un altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo
autostradale dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze
inevitabili, legate alla natura stessa di una semplificazione. Per le stesse
ragioni, d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la
deduzione di 60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di
un'automobile economica sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso.
4.2.3. Nella tabella
impiegata dall'Ufficio di tassazione la distanza fra __________ e __________ è
commisurata in 19 chilometri, che l'UT ha arrotondato a 20.
Ne consegue che il
ricorrente ha diritto, come ritenuto dall'UT, alla deduzione per una percorrenza
di 40 chilometri al giorno.
4.2.4. Né può essere
criticata la durata media annua del lavoro adottata di 220 giornate lavorativa
considerata dall'UT. Essa costituisce una ragionevole media, che evita di
verificare di volta in volta le giornate di lavoro effettivamente svolte dal contribuente,
dedotte non soltanto le vacanze e i giorni festivi, ma anche ogni altra assenza
per qualsivoglia motivo.
4.3.
Un’ulteriore differenza
risiede nel fatto che l’UT non ha ammesso la deduzione dell’importo di fr.
380.- all’anno per l’uso della vettura privato nello svolgimento delle attività
accessorie.
Essa riguarda quindi i
costi necessari per svolgere l'attività accessoria indipendente e costituisce
quindi un costo aziendale che per altro è stata considerata nella determinazione
del guadagno netto (cfr. consid. 3.2.2.).
4.4.
Per quanto concerne la
deduzione delle spese di trasporto, la decisione dell’UT va quindi confermata.
Essa è infatti conforme, per quanto si è detto, alla prassi seguita
dall’autorità fiscale, confermata a più riprese da questa Camera (cfr. per
tutte: CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in
re F. e C. A.)..
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 luglio 1998 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto da fr. 12'000.- a fr. 10'800.-. Per il resto
è confermata.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei
ricorrenti in ragione di metà.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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