AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.211
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00211
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 26 agosto 1998
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________., ,
rappr.
da: . __________ -, __________ __________ __________.
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In data 9 dicembre
1997, la comunione ereditaria __________. __________, rappresentata da
__________ __________, chiedeva al Comune di __________ di essere ragguagliata
sulle conseguenze fiscali dell’eventuale alienazione delle part. n. __________
e __________ di __________. L’Ufficio di tassazione di Locarno, cui il Comune
aveva trasmesso lo scritto in questione, rispondeva con lettera del 18 dicembre
1997, spiegando le modalità di calcolo dell’utile immobiliare ed affermando
quanto segue:
Nel caso specifico se la
comunione ereditaria in questione decidesse di vendere le particelle di
__________ __________ e __________, al prezzo di vendita si potrebbe
contrapporre (a scelta della parte venditrice) il prezzo del precedente
acquisto, oppure il valore di stima in vigore 20 anni orsono (per la part. 489
fr. 270’986.– e fr. 132’050.– per la part. __________). Inoltre verrebbero pure
conteggiate tutte le spese di miglioria o di costruzione effettuate dopo il
1975 (solo su presentazione della relativa documentazione).
L’aliquota
d’imposta in questo caso ammonterebbe al 3%.
Per
sua informazione le alleghiamo alla presente le istruzioni in lingua italiana
(non esiste una traduzione in tedesco) sul modo di allestimento della dichiarazione
sugli utili immobiliari (TUI) comprendente una tabella delle aliquote, oltre ad
una traduzione in tedesco del formulario di dichiarazione.
- Con atto pubblico
del 19 febbraio 1998, la comunione ereditaria vendeva ai signori ,
__________ e __________ __________ le part. n. e __________ del
Comune di __________, al prezzo di fr. 2’251’200, pari a fr. 1’200 al metro.
Notificando alla comunione
ereditaria venditrice la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con
decisione del 30 giugno 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno suddivideva
l’utile in due parti: ad un utile di fr. 1’645’534 applicava l’aliquota del 3%,
cui corrispondeva pertanto un’imposta di fr. 49’370.30; al rimanente utile di
fr. 64’792 applicava invece l’aliquota del 44%, cui corrispondeva un’imposta di
fr. 28’508.50. La motivazione allegata alla decisione spiegava che in data 17
giugno 1996 era stata effettuata una rettifica di confini, consistente nella
cessione di 110 metri quadrati dalla part. __________ alla part. __________, e
che essa era stata parzialmente imposta con notifica del 27 aprile 1997. Ciò
aveva dato luogo ad una interruzione della durata della proprietà ed imponeva
l’applicazione dell’aliquota del 44%.
Gli eredi impugnavano la
suddetta decisione con reclamo del 9 luglio 1998, invocando l’efficacia
vincolante della lettera del 18 dicembre 1997 dell’autorità di tassazione e
affermando che se avessero saputo di essere tassati con un’aliquota del 44% non
avrebbero venduto.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 27 luglio 1998, confermando la
legittimità della tassazione contestata e negando che i contribuenti potessero
invocare l’effetto vincolante della lettera del 18 dicembre 1997, in quanto la
stessa rispondeva ad una richiesta incompleta.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la Comunione ereditaria __________.
__________ contesta nuovamente l’applicazione dell’aliquota del 44% su parte
dell’utile immobiliare. Ritiene che l’autorità fiscale abbia violato il principio
della buona fede per il fatto di non essersi attenuta alle informazioni
contenute nel suo scritto del 18 dicembre 1997. Argomentano inoltre che
l’operazione considerata interruttiva della proprietà sarebbe stata una
semplice ricomposizione particellare, effettuata gratuitamente, senza modifica
della superficie di loro proprietà.
-
In data 11 marzo
1999, si è tenuta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario. Nel
corso della stessa, il presidente della Camera ha rilevato come l’intera operazione
di scioglimento della comproprietà e di rettifica dei confini fra le part. n.
__________ e __________ avrebbe dovuto essere considerata unitariamente. Le due
parti (__________/__________da un lato, __________ __________ dall’altro)
dovevano sciogliere la comproprietà dei mapp. __________ e __________, che
avevano però superfici difformi. Allora, avevano deciso di spostare un confine
e di colmare la residua differenza di valore mediante il trasferimento della
proprietà di 110 mq della part. n. __________ dalle signore __________ e
__________ alla __________ __________.
I fondi da dividere
avevano la superficie di mq 1441 + 695 = mq 2136, sicché ad ognuno avrebbe
dovuto spettare una superficie di mq 1068. Poiché però le signore __________ e
__________ si erano viste attribuire ben 1178 mq, cioè 110 mq in più, si imponeva
un conguaglio ed avevano allora ceduto 110 mq del loro contiguo fondo n.
__________. Se la __________ __________ avesse ceduto alle signore __________ e
__________ una superficie di mq 110 e queste ultime avessero pagato un
conguaglio in denaro, si sarebbe dovuta imporre l’alienazione di 110 mq dalla
__________ __________ alle signore __________ e __________; il valore di
alienazione sarebbe stato pari al conguaglio. Siccome invece vi è stato un conguaglio
“in natura”, si è avuta una vera e propria permuta: 110 mq sono stati ceduti
dalla __________ __________ alle due vicine e 110 mq sono passati in senso inverso.
Ritenendo imponibile la
permuta come tale, si ha:
-
la
vendita di 110 mq della part. n. __________ dalla __________ __________ alle
signore __________ e __________;
-
la
vendita di 110 mq della part. n. __________ dalle signore __________ __________
alla __________ __________.
L’Ufficio di tassazione ha
tuttavia imposto solo la seconda.
In considerazione di tale
premessa e tenuto conto della circostanza che i ricorrenti non hanno
partecipato, per le ragioni descritte, alla tassazione della permuta di 110 mq,
il presidente della Camera di diritto tributario ha allora proposto alle parti
di stabilire il valore di acquisto di questa parte di terreno in fr. 1’000 al
mq, in modo tale da ridurre l’utile a fr. 200 al mq; in tal modo l’utile
imponibile su tale quota di terreno si riduce a fr. 22’000 e l’imposta a fr. 9’680.
Le parti hanno aderito
seduta stante alla proposta.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 luglio 1998 è riformata nel senso
che l’utile imponibile sulla parte di 110 mq del mapp. n. 489 acquistata nel
1997 è ridotto a fr. 22’000 e l’imposta a fr. 9’680.
§§ Per
il resto la decisione è confermata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster