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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.22
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00022
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1995-96 __________ __________ ha dichiarato un reddito da
attività indipendente di fr. 15'289.-- di media annua, che l’Ufficio di
tassazione di __________ __________ dopo valutazione del dispendio della
contribuente, ha elevato nella notifica di tassazione del 21 luglio 1997 a fr.
22'276.-- di media annua.
-
In data 24 luglio
__________ __________ presentava reclamo, facendo presenti le difficoltà che
incontra nel fronteggiare il costo della vita. Produceva una ricapitolazione
delle entrate e uscite del periodo di computo 1995-96, da cui risultava una
disponibilità mensile media di fr. 520.-- nel 1995 e di fr. 472.-- nel 1996.
L’UT verificava i dati
forniti dalla contribuente tenendo conto del normale fabbisogno per vivere e
stabiliva, come si evince dalla decisione su reclamo del 19 gennaio 1998, il
reddito aziendale netto in fr. 18'000.-- di media annua (in fr. 20'000.—secondo
la motivazione annessa alla decisione su reclamo).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la ricorrente contesta il reddito aziendale di fr. 20'000.--
espostole dall’autorità fiscale. Avverte che i redditi dichiarati corrispondono
alla realtà; che è stata aiutata da suo padre nel pagamento dei premi
dell’assicurazione contro le malattie e che le imposte dovute per il 1996 le
sono state condonate.
-
4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una “valutazione coscienziosa”.
La tassazione d’ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.;
Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,
n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Analogamente a quanto
previsto dalla LIFD, anche l’art. 204 cpv. 2 LT prevede che l’autorità di
tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. L’autorità fiscale potrà tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
- Nel caso in esame va
innanzitutto sbarazzato il campo da un equivoco generato dall’autorità fiscale,
la quale nella decisione su reclamo ha esposto alla ricorrente un reddito
aziendale di fr. 18'000.-- di media annua, al quale ha applicato la relativa
aliquota d’imposta e non un reddito di fr. 20'000.-- come indicato erroneamente
nella motivazione.
Ciò premesso, occorre
subito rilevare che l’autorità fiscale ha proceduto a verificare nuovamente il
calcolo del dispendio in base ai dati forniti dalla contribuente in sede di
reclamo, segnatamente in base alla ricapitolazione delle entrate e delle uscite
allegata al reclamo.
Orbene, già da questi
dati, che denotano entrate di natura aziendale per fr. 19'840.-- di media
annua, si evince un reddito aziendale netto di fr. 16'609.-- di media annua,
come dettagliatamente esposto nella motivazione della decisione su reclamo.
Dalle entrate aziendali lorde possono infatti essere dedotte unicamente le
spese aziendali; devono invece essere cancellate le spese di natura privata che
la contribuente ha inserito nella propria ricapitolazione (ad es. imposte,
riscaldamento, luce, dentista, ecc.). Se poi dal reddito aziendale netto si
deducono le spese private (affitto, imposte, riscaldamento, ecc.), che
ammontano, sempre secondo i dati forniti dalla contribuente, a fr. 10'650.-- di
media annua, si avrebbe una disponibilità annua media di fr. 5'959.--, pari a
ca. fr. 500.-- mensili. Tale disponibilità è di gran lunga inferiore al minimo
vitale, calcolato assai restrittivamente, che vige in materia di esecuzione e
fallimenti. È quindi senz’altro sostenibile la valutazione dell’UT, che ha
portato il reddito aziendale da fr. 16'609.-- a fr. 18'000.--, aumentando cosi
la disponibilità mensile media a poco più fr. 610.--.
Questa valutazione non
appare certamente contraria al dovere dell'autorità fiscale di operare con
coscienza, a maggior ragione se si considera che l’autorità fiscale non ha
tenuto conto delle spese per la cassa malati, di fr. 1'960.-- all’anno,
ammettendo, sulla semplice scorta di quanto dichiarato dalla ricorrente
medesima, ma senza l'ombra di prove documentali, che le stesse le sono pagate
dal padre.
-
Malgrado l’esito del
ricorso, questa Camera ritiene di poter far astrazione dal prelevare spese e
tassa di giustizia, poiché il ricorso è stato originato (o quanto meno può
esserlo stato) dalla contraddizione contenuta - come si è visto - nella
decisione su reclamo, che nella motivazione indica un reddito aziendale
superiore a quello ritenuto nel calcolo dell’imposta.
-
Va inoltre ricordato
alla ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa
per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale
o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di
condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve
essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle
contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di
domicilio o sede del contribuente;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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