AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.237
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00237
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ è insegnante di __________ al liceo di __________ e docente di
didattica della __________ presso l'Istituto di abilitazione e aggiornamento
per i docenti delle scuole medio-superiori del Cantone a __________. Sua moglie
è __________. I coniugi __________ hanno due figlie, entrambe all'inizio del
1995 studentesse di __________, la maggiore al Politecnico di __________, la
minore a quello di __________.
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98, basata sugli anni di computo 1995-96, i coniugi
__________ chiedevano una deduzione per "altre spese professionali"
di fr. 10'039.- di media annua, che l' Ufficio di tassazione, nella notifica di
tassazione del 22 dicembre 1997, accoglieva in ragione della metà (fr. 5'020.-
di media annua). Il reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con
decisione su reclamo del 14 settembre 1998.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che la deduzione per
"altre spese professionali" venga loro concessa nella misura chiesta
nella dichiarazione d'imposta.
Fanno notare che la
materia insegnata da __________ __________, la __________, è divenuta,
specialmente in questi ultimi anni, una scienza a vasto raggio d'azione con
implicazioni dirette nel campo della medicina, dell'ingegneria genetica,
dell'antropologia, dell'alimentazione, dell'ecologia ecc., ma anche nel campo
economico e finanziario e con ricadute anche su quello etico. Rilevano inoltre
che per un formatore di docenti di __________ è fondamentale anche la
letteratura psico-pedagogica e filosofica.
- Sia secondo l'art.
25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della
professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale
(art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.1
Sono considerate altre
spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che
sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di
lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per
l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per
l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). La relativa deduzione è ammessa nella
misura complessiva di fr. 2’000.- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo
caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità
professionale (art. 7 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione
complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è
esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7
cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche per l’IFD sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati,
per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per
l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario
netto, ritenuto un minimo di fr. 1’700.-- l’anno e un massimo di fr. 3’400.- (cfr.
appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione
forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è
esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (breve
(art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.2
A loro volta, le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili
se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura
in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE dell' 8 novembre
1994). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e
propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art.
7 (art. 8 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994; art. 33 lett. b LT-1994).
Anche per l’IFD le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La
deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria
(art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).
Sono quindi considerate
spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi
aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti
esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare
nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri
del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di
lingue e. per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre
deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa
ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito
contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.2).
3.3
3.3.1. Va infine
ricordato in relazione alla deduzione per l' uso professionale di un
locale privato che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in
linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare,
a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a
scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso
di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori
professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono
fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo
principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere
considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più
locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale
(ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare
- 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995,
- 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il
contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
-
l'esecuzione regolare a
casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché
il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato:
-
la disponibilità nel suo
appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale
particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati
(ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale
adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della
professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in
sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla
deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
3.3.2. Questa
Camera ha affermato che per certe categorie professionali, fra le quali quella
dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al
proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento
professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del
tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo,
torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad
esso direttamente collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo
usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei
docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali
la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica
di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la
propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n.
423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per contro ammesso la
deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva,
nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle
attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni),
per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a
domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla medesima conclusione
questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola
superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di
aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e
propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche
sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento
personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive
professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
3.3.3. Non
diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha
stabilito, ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha
allestito un locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per
scopi professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente
che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata
per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di
un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit.,
n. 64, p. 325 s.).
- Gli atti
dell'incarto non consentono tuttavia a questa Camera di decidere sulle
deduzioni richieste dai coniugi __________ per l'attività d'insegnamento svolta
dal marito. In effetti, la deduzione concessa dall’UT ai ricorrenti nella
misura del 50% rispetto a quella richiesta nella dichiarazione d’imposta,
comprende tre diverse categorie di spese deducibili, che vanno analizzate
singolarmente.
4.1.
Innanzi tutto la deduzione
per uso professionale di un locale privato, già concessa ai
contribuenti nel precedente periodo fiscale in ragione di fr. 1'800.- di media
annua.
L’incarto del precedente
periodo fiscale contiene una dichiarazione del Liceo di __________, dalla quale
risulta che la scuola non è in grado di mettere a disposizione dei docenti
un’aula per lo svolgimento dei doveri personali, che di per sé sarebbe idonea a
comprovare una delle condizioni poste alla concessione della deduzione in
questione. L’incarto fiscale non contiene tuttavia alcun documento (ad es. il
contratto di locazione, la planimetria dell’appartamento, ecc.), dal quale sia
possibile appurare l’ulteriore condizione posta dalla giurisprudenza,
segnatamente la disponibilità nell’appartamento dei ricorrenti di un locale
particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati (ASA
60 341 ss). L’adempimento di tale condizione andrà meglio accertato e valutato
tenendo conto anche della composizione della famiglia dei ricorrenti negli anni
di computo 1995-96, quando le due figlie, __________ nata nel 1970 e __________
nata nel 1974, risultavano essere ancora studentesse di __________.
4.2.
Tra le deduzioni fatte
valere dai ricorrenti figura anche un corso denominato stage MDB
in __________, che non risulta essere stato rimborsato dal datore di lavoro (cfr.
certificato di salario 1995-96). L’incarto non contiene alcun documento che
possa chiarire in qualche modo a questa Camera la natura di questo
corso, se di perfezionamento o meno.
Anche su questo punto si
impongono maggiori accertamenti, segnatamente se può configurare una spesa
per il perfezionamento o la riqualificazione professionali, connessa con
l’esercizio dell’attività professionale di docente in due diversi ordini di
scuola.
4.3.
Nell’incarto figurano
anche due buste, che questa Camera ha attentamente analizzato, contenenti un
gran numero di ricevute inerenti l’ acquisto di libri per lo più presso
librerie svizzere e italiane.
.
4.3.1. La procedura
tributaria è retta dal principio indagatorio (detto anche massima
dell’ufficialità). Tale principio non dispensa tuttavia il contribuente dal
confortare e documentare le proprie allegazioni nel limite del possibile. Se
infatti l’autorità fiscale deve provare i fatti che aumentano o fondano l'
imposizione, il contribuente, dal canto suo, deve provare quelli che la negano
o la diminuiscono. La mancata collaborazione, nei casi in cui il contribuente è
tenuto all’onere della prova, conduce alla non considerazione della deduzione.
Egli rinuncia infatti a prevalersi di un proprio diritto processuale (cfr. p.
es. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996,
p. 250).
4.3.2. Nonostante
la copiosissima documentazione prodotta dai ricorrenti all’UT, gli atti
dell’incarto non consentono a questa Camera di pronunciarsi.
È a priori chiaro che
alcune delle ricevute (per tutte: l’abbonamento a un quotidiano, la tassa
d’iscrizione per due persone al Club di __________ o l'ulteriore versamento di fr.
250.- a __________, che stando alla data potrebbe essere posto in relazione con
la stagione concertistica che inizia in gennaio all'auditorio della __________)
non hanno quella connessione specifica con l’esercizio dell’attività
professionale del marito. Altrettanto chiaro è che altre ricevute riguardano la
moglie, che non svolge alcuna attività lucrativa (p. es. tassa d’iscrizione a
un corso per adulti).
Altre ancora possono
difficilmente, in assenza di ulteriori precisazioni, essere poste in relazione
all’attività professionale del contribuente. Si pensi a tutte quelle ricevute
di librerie per lo più romande (di __________ soprattutto), ma anche
svizzero-tedesche, che a prima vista parrebbero piuttosto riguardare acquisti
di libri e altro materiale scolastico delle figlie, che studiano o studiavano a
__________ rispettivamente a __________.
Altre ricevute poi
sembrerebbero invece in relazione a interessi personali, di varia natura,
musicale o più in generale culturale, dei contribuenti. Altre poi, le poche da
cui risulta il titolo dei libri acquistati, sono chiaramente in nessuna
relazione con l’esercizio dell’attività professionale, p. es. quella di un
Autogrill che attesta l’acquisto di un atlante e di una guida d’Italia. Altre
poi potrebbero riguardare altri tipi di spese, ad esempio quella di L.it.
290'000 di un Emporio di __________.
L’UT dovrà quindi invitare
i ricorrenti a specificare meglio i loro acquisti di libri e stabilire, in base
ai dettagli forniti, quali di questi acquisti possano essere fiscalmente presi
in considerazione.
Se è vero che oggi ogni
materia è innegabilmente connessa ad altre, come insistono i ricorrenti nel
loro ricorso, non è men vero che la legislazione tributaria, allo scopo di
delimitare la natura delle deduzioni e di rendere più agevolmente applicabile
la legge, esige, come si è visto, che si tratti di pubblicazioni specializzate
in relazione con l’esercizio della professione e non di qualsiasi tipo di
pubblicazione di cultura generale. Queste spese, per quanto apprezzabili,
costituiscono fiscalmente una mera spesa di mantenimento in relazione con la
posizione professionale del contribuente (cfr. art. 33 lett. a LT; art. 34
lett. a LIFD).
-
Gli atti del
procedimento vanno pertanto retrocessi all’UT per nuova decisione, dopo
ulteriori accertamenti. Qualora l’esito della nuova decisione dovesse
risultare, come è possibile, sfavorevole ai ricorrenti, l’UT dovrà dar loro
modo di esprimersi.
-
La tassa di
giustizia e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
La decisione su
reclamo del 14 settembre 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono
retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti
(consid. 4).
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono per metà a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle
parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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