AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.26
Data decisione, Autorità:
03.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00026
80.98.00055
Lugano
3 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 febbraio 1998
in materia di: esenzione
imposta cantonale e imposta federale diretta sull'utile e sul capitale
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 4 novembre 1997
veniva costituita l'Associazione __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ sopra __________. Il 26 gennaio
1998 la neocostituita associazione chiedeva di essere posta al beneficio
dell'esenzione fiscale.
Dopo esame della
documentazione prodotta, la Divisione cantonale delle contribuzioni, con
decisione del 5 febbraio 1998, accoglieva la domanda in base all'art. 65 lett. g
LT, secondo il quale sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono,
sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile e
il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Nella
decisione si rileva testualmente che «l'associazione gestisce le opere di
restauro del __________ di __________ __________ di __________, luogo
incentrato alla preghiera e al raccoglimento» e che quindi essa «svolge la sua
attività a favore di un ente destinato a promuovere l'esercizio del culto
cattolico».
Con decisione di pari data
la Divisione cantonale delle contribuzioni esonerava inoltre l'associazione dal
pagamento delle imposte di donazione e successione in virtù dell'art. 154 lett.
d LT.
Il 13 marzo 1998 poi la
Divisione cantonale delle contribuzioni accoglieva pure la richieste
d'esenzione in materia di IFD in applicazione dell'art. 56 lett. h LIFD,
di tenore identico all'art. 65 lett. g LT.
- Il 16 febbraio 1998
l'Associazione __________ __________ presentava ricorso contro la decisione di
esenzione in materia d’imposta cantonale sull’utile e sul capitale,
argomentando di essere non un’associazione che persegue scopi di culto, ma una
persona giuridica che persegue scopi di pubblica utilità o scopi pubblici.
Rileva che il __________ di __________ è stato dichiarato monumento storico
nazionale e che l’attività dell’associazione è finalizzata al ripristino del
complesso immobiliare nel quale figura pure una chiesa. I benefattori
dell’associazione devono pertanto poter beneficiare della deduzione fiscale
prevista dagli articoli 32 lett. h LT e 33 lett. i LIFD.
Il 30 marzo 1998
l’Associazione contestava pure la decisione in materia di imposta federale diretta
sollevando argomentazioni del tutto analoghe.
- 3.1.
Il Servizio giuridico
delle Divisione cantonale delle contribuzioni propone invece in via principale
di dichiarare irricevibile il ricorso e in via subordinata di respingerlo nel
merito. In ordine la DdC contesta alla ricorrente la legittimazione a
ricorrere, poiché essa sarebbe comunque esente dal pagamento delle imposte indipendentemente
dal motivo dell’esenzione, secondo la lett. g piuttosto che la lett. f
dell’art. 65 LT. I singoli benefattori, cui verrebbe negata la possibilità di
dedurre nella loro partita fiscale il contributo versato all’associazione,
potranno se del caso ricorrere in quanto direttamente toccati dal
provvedimento.
Nel merito la DdC
ribadisce che la ricorrente, gestendo le opere di restauro del monastero, non
si occupa della semplice conservazione di un edificio bisognoso di importanti
interventi, ma attua un’opera di mantenimento di un luogo religioso e di preghiera
tuttora attivo. Non sarebbe invece di nessun rilievo sostanziale la circostanza
che il monastero sia stato dichiarato monumento storico nazionale. Diversamente
si finirebbe per creare una disparità di trattamento tra un normale edificio
ecclesiastico adibito a funzioni religiose e un altro che è considerato
monumento storico.
3.2.
Pure l’Amministrazione
federale delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile il ricorso e
subordinatamente di respingerlo nel merito.
3.3.
All'udienza del 21 ottobre
1998, l’autorità fiscale non è comparsa, mentre la ricorrente si è riconfermata
nella sua posizione.
- 4.1.
Secondo l'art. 65 lett. f
LT sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno
scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l’utile e il capitale
esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Secondo l'art. 65
lett. g LT sono inoltre esenti le persone giuridiche che perseguono, sul
piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile e il
capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.
Secondo l’art. 154 cpv. 1
lett. d LT sono esenti dall’imposta di successione e donazione le
persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di
esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della
comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente
destinate a tali fini.
4.2.
Secondo l’art. 56 lett. g
LIFD sono esenti dall’imposta le persone giuridiche, che perseguono uno
scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile e il capitale
esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali
non sono di norma considerati d’interesse pubblico. Sono inoltre esenti,
secondo l’art. 56 lett. h LIFD, le persone giuridiche che perseguono,
sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile e il capitale
esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.
4.3.
Va inoltre ricordato che
secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. h LT sono dedotti dai proventi le
prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche in Svizzera che sono
esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica
utilità (art. 65 lett. f LT), sempre che tali prestazioni siano
singolarmente di almeno cento franchi, fino a un massimo di cinquemila franchi.
Secondo l’art. 33 cpv. 1
lett. i LIFD sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in
contanti a persone giuridiche in Svizzera che sono esentate dalle imposte in
virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g
LIFD), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno
cento franchi e non superino il dieci percento dei proventi imponibili, dopo le
deduzioni di cui agli articoli da 26 a 33.
- 5.1.
Il Servizio giuridico
della Divisione delle contribuzioni contesta la legittimazione ricorsuale
dell’Associazione __________ __________, poiché l’istanza della ricorrente è
stata accolta e beneficia comunque dell’esenzione.
5.2.
La legittimazione ricorsuale
significa il diritto di far accertare da un’autorità di ricorso la legalità di
una decisione (Scolari, Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona
1988, p. 200). Essa implica l’esistenza di un interesse degno di protezione,
che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di diritto, direttamente
connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, op. cit.
p. 200 s.).
Perché sia data la
legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
Ÿ l’interessato deve essere toccato
e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi
giuridici o fattuali, ma basta che la decisione gli cagioni uno svantaggio
economico, ideale, materiale o di altra natura;
Ÿ il ricorrente deve dimostrare di
avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli
sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità
superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
5.3.
La legittimazione a
ricorrere dell’Associazione __________ __________ è chiaramente data per
l’interesse che essa ha ad ottenere una decisione da parte dell’autorità
giudiziaria che si pronunci sulla legalità della decisione con cui l’autorità
fiscale le ha concesso l’esenzione in quanto persona giuridica che persegue
fini di culto. Se infatti dovesse esserle riconosciuta l’esenzione per scopi di
pubblica utilità, i suoi benefattori potrebbero beneficiare della deduzione
fiscale prevista dagli articoli 33 cpv. 1 lett. i LIFD e 32 cpv. 1 lett.
h LT, con vantaggi nella raccolta dei fondi tanto evidenti da non
richiedere ulteriore dimostrazione. È dunque evidente che sono gli interessi
economici della ricorrente ad essere toccati dalla decisione dell’autorità fiscale,
con la quale si concede l’esenzione per fini di culto.
5.4.
Del resto, la tesi
dell’autorità fiscale, secondo cui legittimato a ricorrere sarebbe solo il
contribuente che si vedesse negare la deduzione di una liberalità a favore
della ricorrente, non convince neppure alla luce della formulazione delle
disposizioni legali che prevedono la deducibilità delle elargizioni. Infatti,
la legge richiede, a tal fine, che le persone giuridiche beneficiarie siano
esentate dall’imposta in virtù del perseguimento di scopi pubblici o di
esclusiva utilità pubblica. Presupposto per la deduzione è dunque che
l’esenzione in questione sia già stata concessa al contribuente interessato.
La stessa Amministrazione
federale delle contribuzioni, nella sua circolare sulla deduzione delle
liberalità, afferma quanto segue:
«Dal solo fatto che una
persona giuridica è esentata dall’imposta non è possibile trarre alcuna conclusione
sulla deducibilità delle elargizioni fatte a questa persona giuridica. Occorre
dimostrare che l’esenzione fiscale poggia su esclusivi scopi pubblici o di
utilità pubblica e non su fini di culto».
(Circolare
n. 12 dell’AFC, dell’8 luglio 1994).
L'accertamento del motivo
d'esenzione da parte dell'autorità giudiziaria su richiesta della persona
giuridica interessata consente così al contribuente, che invoca la deduzione
dal proprio reddito di un’elargizione a favore di una persona giuridica, di
dimostrare che quest’ultima è al beneficio dell’esenzione e che l’esonero si
fonda sugli scopi pubblici o di pubblica utilità che essa persegue.
5.5.
Il gravame è pertanto
senz’altro ricevibile in ordine.
- Venendo all’esame
del merito del ricorso, si tratta di verificare se, come pretende la
ricorrente, essa persegua fini di pubblica utilità o se invece, come ha deciso
l’autorità fiscale, la sua attività consista unicamente nel perseguire fini di
culto.
6.1.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in
linea di principio quando un ente svolge un'at-tività durevole a favore di una
certa cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo
disinteressato.
Devono quindi essere
adempiute le seguenti condizioni:
-
lo
svolgimento di un'attività che serve alla collettività o che ri-sponde ad un
preminente interesse della medesima, esercita-ta a favore della generalità
della popolazione;
-
il
perseguimento dello scopo d'interesse generale deve essere disinteressato ed
altruista, il che presuppone che l'ente non abbia un fine di lucro e che i
promotori, membri o persone vi-cine non godano in modo esaustivo e privilegiato
della sua at-tività e facciano anche dei sacrifici d'una certa importanza a
favore di terzi e quindi nell'interesse pubblico;
-
la
devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni
devoluti a scopi d'interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. STF, II Corte
di diritto pubblico, del 18 marzo 1983 in re Zoologischer Garten AG, Basilea,
cons. 7; DTF 114 Ib 279, 113 Ib 9, 85 I 25, 76 I 202 cons. 1; ASA
60 p. 626, 25 p. 360; Kuster,
Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentlichen Zwecken unter besonderer
Berücksichtigung des Rechts der direkten Bundessteuer und der
Steuerharmonisierung, Zurigo 1998, p. 200 ss.; Richter, Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher
Tätigkeit im Bund und im Kanton Zürich, in RF 49/1994 p. 300; Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund,
in ASA 58 p. 468 ss.; Trümpy, Die
Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, der Staats- sowie der Erbschafts-
und Schenkungssteuern, Zurigo 1987, p. 80 ss.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, 2a ediz., p. 36 s.; Sutter,
L'esenzione dalle tasse di successione per motivo di “pubblica utilità” giusta l'art.
10 lett. a LTS, in RTT 1971 p. 34 ss.; Gygax, Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht,
in RF 16/1961, p. 95 ss.; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 62 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 13 ss. ad art. 16 DIFD; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 66 ss.; Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen Institutionen
im Kanton Aargau, in ZBl 65/1964, p. 201 ss.; CDT n. 168
del 30 aprile 1980 in re Fondazione P.C.; CDT n. 175 del 22 aprile 1981
in re Clinica S.A.).
6.2.
Le leggi fiscali vigenti
affiancano allo scopo di pubblica utilità lo scopo pubblico.
Quest’ultimo presuppone che la persona giuridica operi nell’ambito degli
interessi superiori della comunità pubblica. Si tratta dunque di istituzioni
che sono fondate e guidate da privati o da enti pubblici insieme a privati in
forma privatistica quali imprese miste (Greter, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 27 all’art. 23 LAID, p. 290). Lo
scopo pubblico si distingue da quello di pubblica utilità per il fatto che si
tratta di un’attività che si considera compito pubblico e che di solito è stata
trasferita alla persona giuridica da un ente pubblico. Tuttavia, nel caso del
perseguimento di scopi pubblici, non si richiede che si agisca in modo
altruistico; se lo scopo viene però perseguito solo indirettamente, mediante l’impiego
dell’utile per uno scopo di tale natura, al riconoscimento dell’esenzione
fiscale si oppone il principio della neutralità concorrenziale, qualora
l’attività economica venga esercitata in condizioni di mercato (Kuster,
op. cit., p. 211 ss.).
Oggetto dell’attività
possono essere gli stessi compiti che di solito competono agli enti pubblici,
come la fornitura di acqua, elettricità e gas, la gestione di case di riposo e
cliniche, l’adempimento di compiti culturali (biblioteche ecc.), l’esercizio di
infrastrutture per il tempo libero (piscine pubbliche ecc.), la messa a
disposizione di abitazioni a pigione moderata (Greter, op. cit., n. 28 all’art.
23 LAID, p. 290-291; Kuster, op. cit., p. 234 ss.). Nell’applicare
questa fattispecie di esenzione deve comunque essere salvaguardato il principio
della neutralità concorrenziale, ragione per cui la nozione di scopo pubblico
si deve interpretare comunque in modo restrittivo (Greter, op. cit., n.
28 all’art. 23 LAID, p. 291; Kuster, op. cit., p. 231 ss.).
6.3.
Infine, persegue fini
di culto una istituzione che promuove la fede
religiosa e i cui membri compiono atti per convinzioni religiose, nella forma
di un servizio divino. Chi persegue scopi di culto non opera nell’interesse
generale e non adempie compiti pubblici. Infatti, l’appartenenza ad una
comunità religiosa è una questione privata e come tale tutelata dalla libertà
di credenza e di coscienza (Kuster, op. cit., p. 255).
6.4.
Venendo all’esame
dell’attività della ricorrente, lo scopo dell’associazione è così definito
dallo statuto:
L’Associazione non ha scopo di
lucro. Lo scopo ideale dell’Associazione è la gestione dei restauri del
Monastero di __________ __________ __________ sopra __________, in particolare:
a. la
decisione sugli interventi secondo una priorità d’urgenza, previo accordo del
__________,
b. i
necessari contatti con le autorità comunali, cantonali e federali e con quelle
preposte alla tutela del patrimonio culturale,
c. l’esame
dei progetti e dei preventivi degli architetti e la decisione sugli appalti,
d. l’informazione
costante dell’opinione pubblica,
e. la
richiesta di sussidi comunali, cantonali e federali e la campagna di raccolta
di donazioni e offerte per il finanziamento del restauro.
Come
è evidente, lo scopo per cui l’associazione è stata costituita non è certamente
quello di promuovere la fede religiosa o di finanziare particolari attività di
culto. Si tratta invece di sostenere, in particolare mediante la raccolta di
fondi pubblici e privati, il restauro di un antico monastero, edificato alla
fine del Quattrocento.
L’autorità fiscale ritiene
tuttavia che la manutenzione di un edificio religioso costituisca un “fine di
culto” e si richiama a tal fine alla giurisprudenza del Tribunale federale.
Nelle sentenze del Tribunale federale citate nelle osservazioni delle amministrazioni
federale e cantonale, che risalgono peraltro fino ad oltre un secolo addietro,
si parla di “scopo di culto” con riferimento anche alla costruzione ed al
mantenimento di chiese e case parrocchiali, a condizione che sia provato che
sono di proprietà esclusiva di una comunità religiosa e che servono
esclusivamente a scopi religiosi (DTF 1 p. 86, 3 p. 195, 6 p. 505, 10 p.
324, 14 p. 164, 107 Ia 130).
Ne discenderebbe la
conclusione che, essendo il monastero in questione ancora “attivo”, lo scopo
dell’associazione ricorrente sarebbe da qualificarsi “di culto”.
6.5.
Le decisioni impugnate
trascurano tuttavia un aspetto importante, segnatamente se in caso di monumenti
storici continui a prevalere l'uso cultuale dell'edificio rispetto al suo
intrinseco valore monumentale, degno di tutela.
Il monastero di cui si
tratta non è infatti un qualsiasi edificio adibito al culto bensì un monumento
storico e artistico secondo la legge cantonale (cfr. decisione dell’8 gennaio
1988 del Dipartimento dell’ambiente, in FU 1998), edificato alla fine del Quattrocento,
testimonianza intatta di cinque secoli di storia, già ricordata nel 1894 dal Rahn
(cfr. J. R. Rahn [trad. E. Pometta], I monumenti artistici del Medio
Evo, ristampa anastatica, 1976, p. 88).
6.5.1.
La legge ticinese per la
protezione dei monumenti storici ed artistici (LMS), del 15 aprile 1946 – da
poco abrogata, per l’entrata in vigore della legge sulla protezione dei beni
culturali del 13 maggio 1997 – stabiliva che potessero essere «dichiarate monumenti
nel senso della legge e, come tali, assoggettate ad una particolare protezione
» tutte le cose immobili o mobili, compresi i documenti, le quali abbiano
pregio di antichità o d’arte (art. 1). Erano escluse le opere di artisti
viventi o la cui esecuzione risalisse a meno di cinquant’anni, come pure le
opere di artisti stranieri entrate nel territorio cantonale da meno di cinquant’
anni (art. 2 cpv. 1). Gli oggetti d’arte o d’antichità che appartenevano a
privati, inoltre, potevano diventare monumenti «solo in quanto la loro perdita
od esportazione arrechino, per il loro grande pregio, un danno grave al
patrimonio artistico od alla storia del Cantone» (art. 2 cpv. 2).
Il vincolo di monumento
storico comporta le restrizioni che seguono:
-
il
divieto di alterare l’oggetto, sia pure a scopo di manutenzione o di restauro,
senza il consenso dell’autorità (art. 7 cpv. 1 LMS);
-
l’obbligo
di conservazione, alleviato da eventuali interventi di sussidio, ritenuto che
lo Stato ha la facoltà di eseguire esso medesimo i lavori necessari e di
rivalersi verso il proprietario come un gestore di affari senza mandato (l’art.
8 cpv. 2 LMS rinvia all’art. 472 CO, ma si tratta in realtà dell’art. 472 vCO
corrispondente all’attuale art. 422 CO)
(cfr. STF 23 dicembre
1987, in RDAT 1988 n. 29).
6.5.2.
Come detto, la LMS è
recentemente stata sostituita dalla legge sulla protezione dei beni culturali.
La nuova legge prevede, all’art. 42, che il Consiglio di Stato allestisca ed
aggiorni regolarmente l’inventario dei beni culturali protetti. Poiché peraltro
l’allestimento dell’inventario richiederà parecchi anni di lavoro, l’art. 53
stabilisce transitoriamente che l’elenco dei monumenti storici ed artistici
valga, per la durata di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della
nuova legge, quale inventario transitorio dei beni culturali protetti di
interesse cantonale.
Secondo l’art. 2, sono
beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro
insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze
dell’attività creativa dell’uomo in tutte le sue espressioni. La legge precisa
poi (art. 3) che bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a
protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla
pianificazione del territorio. L’art. 3 cpv. 2 aggiunge che:
In particolare sono categorie
di beni protetti:
a) gli
immobili d’interesse cantonale;
b) gli
immobili d’interesse locale;
c) i
mobili appartenenti a privati o a enti pubblici;
d) i
mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.
Il
passaggio dalla definizione di "monumento" a quella di "bene
culturale", secondo le intenzioni del legislatore, discende dall’affermarsi
di una nozione di cultura più aperta e dinamica, rispetto a quella tradizionale
che, a differenza di quest’ultima, fa riferimento non più ai soli valori alti
della civiltà, ma anche all’insieme di tutti quei valori , usi e costumi che
caratterizzano il vivere sociale di un popolo. Per "bene culturale"
si intende appunto il prodotto dell’attività culturale in senso lato (Messaggio
del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sulla protezione dei
beni culturali, n. 4387 del 14 marzo 1995, p. 18).
In concreto, secondo il
governo, può essere definito bene culturale che riveste importanza per la
collettività un oggetto non solo di interesse storico e artistico, ma anche religioso,
archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico,
numismatico, ecc. (Messaggio cit., p. 23, con sottolineatura del red.).
La nuova legge codifica
poi il principio della corresponsabilità di ente pubblico e proprietari nel
campo della cura dei beni culturali protetti:
Art. 5 1Il
Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali
organizzandola quale servizio pubblico.
2I proprietari sono responsabili della tutela dei beni
culturali di loro appartenenza.
3Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura
richiesta dall’interesse pubblico.
Fra le misure di
promozione volute dal legislatore spicca in particolare il contributo
finanziario alla conservazione:
Art.
8 1Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare,
di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse
cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non
possano essere finanziati con altri mezzi.
2Il contributo del Cantone è subordinato alla
partecipazione alle spese da parte del Comune o di altri enti locali, in misura
proporzionata alle loro capacità finanziarie.
3Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di
beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente
se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l’aiuto
cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l’opera.
Il
messaggio del Consiglio di Stato aggiunge poi un rinvio alla legislazione
tributaria, che contiene un’ulteriore misura di promozione, nella forma di un
sostegno economico indiretto ai proprietari privati di beni culturali protetti
(Messaggio cit., p. 27). Vi rientra in particolare l’art. 31 cpv. 3 LT,
che prevede deduzioni dal reddito delle spese di cura di un immobile protetto.
Lo stesso messaggio ricorda poi la deducibilità, prevista dall’art. 32 lett. h
LT, delle liberalità a favore di persone giuridiche non imponibili per il loro
scopo pubblico, osservando testualmente che:
«La deduzione è applicabile ad
esempio nel caso di devoluzione a una fondazione di pubblica utilità che
restaura un bene culturale o che si occupa della conservazione di beni mobili»
(Messaggio cit., p.
29).
6.5.3.
Come si è già notato, il
legislatore non ha affatto ignorato la rilevanza dei monumenti religiosi, nel novero
dei beni culturali di cui si occupa la legge cantonale, né ha manifestato
preoccupazioni in merito alla salvaguardia della neutralità religiosa dello Stato.
Al contrario, nel già più
volte citato messaggio del Consiglio di Stato si può leggere:
«Le implicazioni dirette di
questo nuovo e più conforme approccio al patrimonio tramandato dal passato si
possono misurare anche nel modo con cui lo Stato guarda a quelle testimonianze
che, per consistenza numerica, per esiti concreti e soprattutto per la capillare
distribuzione sul territorio, rappresentano la parte più consistente dei beni
culturali, ossia i monumenti religiosi. A prescindere infatti da ogni
valutazione di ordine storiografico sui secoli che ci hanno preceduto, dobbiamo
riconoscere che l’elevato numero di edifici riservati al culto (confermato
ampiamente in loco dalle indagini statistiche, cfr. ad esempio Gruber, 1940)
traduce in parametri visibili un’eredità che ha marcato in profondità la
cultura e la società dell’Occidente cui appartengono le nostre regioni alpine –
eredità che, pur in un contesto radicalmente mutato, si è mantenuta fino ai
nostri giorni. L’indagine storica, supporto indispensabile per un intelligente
intervento di tutela da parte dello Stato, ha d’altronde ampiamente confermato
il ruolo fondamentale che l’esperienza religiosa à avuto nella vita delle
persone e quello esercitato dalla Chiesa sulle forme di aggregazione, sulle
strutture assistenziali e in genere sull'ampio ventaglio di attività e di
espressioni create dall'uomo: dimenticare queste premesse equivarrebbe in una
certa misura a privarsi della possibilità di comprendere adeguatamente quello
che i monumenti religiosi, da quello esteticamente più significativo a quello
più modesto, vogliono significare. Ai monumenti religiosi occorrerà riservare
una giusta attenzione».
(Messaggio cit.,
pp. 18-19).
Nello
stesso messaggio si legge in seguito, commentando l’art. 6, che si occupa in
particolare dello scambio di informazioni con la Chiesa nel campo della
protezione dei beni culturali destinati al culto:
«Già s'è detto nella premessa
(cfr. messaggio cap. 4.1) dell’attenzione che occorrerà riservare ai beni
destinati al culto (Chiese, oratori, cappelle, croci...). Questo per un duplice
motivo: da una parte perché, al di là delle valutazioni estetiche che ogni
generazione riesce ad esprimere, essi incarnano quell'orizzonte ideale di
credenze e di valori entro il quale si sono situate in passato le singole persone
e i gruppi sociali; dall'altra perché - caso, questo, probabilmente unico nel
composito panorama dei beni da proteggere - gli edifici sacri mantengono a
distanza di secoli le stesse funzioni per le quali sono stati edificati. Dal
profilo pratico si rivela quindi oltremodo necessario stabilire un proficuo
rapporto di cooperazione con le autorità ecclesiastiche, cui, spetta il compito
di vigilare sul culto e sull'uso degli edifici sacri nel territorio diocesano.
Il capoverso 2 mira proprio a creare un contatto costante ed uno scambio proficuo
d'informazioni fra i servizi dipartimentali e l'autorità ecclesiastica ad ogni
stadio dell'intervento sul bene di natura cultuale, quindi sia per quanto
attiene alla conoscenza, alle misure di promozione sino alla protezione vera e
propria. Questo anzitutto per poter valorizzare al meglio questo tipo
particolare di testimonianza presente sul territorio ed inoltre per garantire
che le necessità di tutela del patrimonio e quelle della destinazione attuale
degli edifici sacri procedano di comune accordo. Sarà poi opportuno che, oltre
a questo scambio costante tra gli organismi competenti, la commissione dei beni
culturali possa contare al suo interno sulla presenza di commissari attenti e
sensibili alla realtà ed alle particolarità dei beni destinati al culto».
(Messaggio cit., pp.
26-27).
Come
si vede, il governo cantonale non si è neppure sognato di far discendere dalla
circostanza che «gli edifici sacri mantengono a distanza di secoli le stesse
funzioni per le quali sono stati edificati» la conclusione che essi non
sarebbero perciò meritevoli di tutela; ha unicamente affermato la necessità di
favorire uno scambio di informazioni fra autorità cantonale e autorità ecclesiastiche
nell’interesse superiore della salvaguardia dei beni di cui si tratta.
6.5.4.
Che la tutela dei beni
culturali rientri fra gli interessi generali della collettività non dovrebbe
potersi mettere in dubbio.
Basti dire che, accanto
alla competenza cantonale a legiferare in materia, esiste altresì una
competenza sussidiaria della Confederazione, prevista dall’art. 24sexies
Cost. fed..
Ebbene, la dottrina e la
giurisprudenza ritengono che vi sia un interesse pubblico alla
tutela dei monumenti (p. es. Hangartner, Grundsätzliche Probleme der Eigentumsgarantie und der
Entschädigungspflicht in der Denkmalpflege, in: Hangartner [a
cura di], Rechtsfragen der Denkmalpflege, San Gallo 1981,
p. 62; Joller, Denkmalpflegerische Massnahmen
nach schweizerischem Recht, Entlebuch 1987, p. 47). L’interesse alla
conservazione di un oggetto per ragioni di ordine scientifico, storico, artistico,
culturale, estetico o socioigienico è dato quando essa è richiesta da determinati
fatti ed è considerata necessaria nella coscienza della popolazione o di una
vasta cerchia di esperti (Joller, op. cit., p. 48). La
tutela di tale interesse pubblico giustifica del resto misure statali ben più
incisive di un’agevolazione fiscale; basti pensare ai vincoli che colpiscono
gli stessi diritti del proprietario sull’oggetto protetto, fino
all’espropriazione.
Né si può immaginare che
il principio della neutralità religiosa dello Stato possa entrare in collisione
con il suddetto interesse pubblico alla tutela dei beni culturali, per il solo
fatto che un monumento di carattere religioso è tuttora adibito al culto.
Piuttosto, in dottrina si fa notare come, nella determinazione dei limiti della
proprietà, debba essere tutelata la libertà di culto, con la conseguenza, in
particolare, che le prescrizioni sulla tutela dei monumenti e dei beni
culturali deve essere concepita in modo rispettoso degli oggetti di culto (Hangartner, Grundzüge des schweizerischen
Staatsrechts, II vol., p. 32).
Se un monumento viene
riconosciuto meritevole di tutela perché è considerato una testimonianza del
passato o perché comunque la popolazione gli riconosce un particolare valore,
tale da renderlo meritevole di protezione, ciò basta senz’altro a giustificare
l’adozione delle misure previste dalla legge a tutela dei beni culturali,
purché naturalmente vi sia una certa proporzionalità. Se alcune misure possono
essere concepite come uno svantaggio per il proprietario – il diritto di
prelazione a favore dello Stato o addirittura l’espropriazione – ve ne sono
altre che possono apparire come dei “privilegi”: sussidi, agevolazioni fiscali.
Come non avrebbe senso negare l’efficacia delle prime per il solo fatto che si
tratti di beni adibiti al culto, non si vede perché lo stesso non debba valere
per le seconde. Anche perché, aldilà delle apparenze, anche quelli che
potrebbero sembrare dei “privilegi” saranno in realtà perlopiù mere misure di
protezione, come le altre: è vero infatti che lo Stato contribuisce direttamente
(sussidi) o indirettamente (agevolazioni fiscali) al mantenimento e alla conservazione,
ma è altrettanto vero che tali misure sono in un certo senso la semplice
contropartita dell’obbligo, posto a carico del proprietario, di conservare
integro il bene protetto in tutti gli aspetti materiali o immateriali che ne
costituiscono le caratteristiche.
6.5.5.
Nel corso di questo secolo
la sensibilità culturale verso le vestigia pervenuteci dai secoli passati è
profondamente mutata. Se infatti in un'epoca, come l'Ottocento, di aspre
contese civili e religiose, in cui prevaleva sovente un approccio esasperato ai
problemi, la regola non era necessariamente quella del rispetto del monumento
storico e dei valori culturali che veicolava, oggi la tutela dei monumenti
storici, compresi quelli tuttora adibiti al culto, è entrata a tal punto nella
sensibilità culturale del nostro tempo da rientrare tra i compiti della Protezione
civile, che si è dotata di un apposito Servizio dei beni culturali. Se si
scorrono i documenti del corso pilota, riguardante un comune del luganese, ci
si accorge che tra i beni culturali degni di protezione prioritaria figurano,
indipendentemente dal fatto che siano tuttora adibiti al culto, una chiesa (con
un ossario e cappelle della Via __________) e un cimitero monumentale.
6.5.6.
È dunque accertato in modo
sufficiente il carattere di interesse pubblico dello scopo perseguito dalla
ricorrente. La ricorrente non si identifica infatti con la comunità religiosa
che è proprietaria del Monastero, ma è invece un’associazione costituita secondo
gli articoli 60 ss. CCS con lo scopo di gestire i restauri del Monastero. In
tal modo, l’associazione contribuisce alla realizzazione dell’interesse
pubblico alla salvaguardia del monumento stesso, in primo luogo fungendo da
tramite fra l’autorità e il Monastero per quanto attiene all’esecuzione dei
lavori ed al loro finanziamento pubblico e in secondo luogo raccogliendo donazioni
che servano a coprire gli ingenti costi a carico dei proprietari.
6.6.
Proprio perché, operando
in tal modo nel senso indicato dalla legislazione sulla tutela dei beni
culturali, la ricorrente svolge dei compiti che contribuiscono ad agevolare la
realizzazione di un interesse pubblico, ci si potrebbe addirittura chiedere se
non si sia in presenza di uno scopo pubblico piuttosto che di pubblica utilità.
La questione può tuttavia rimanere insoluta, in considerazione del fatto che le
conseguenze sarebbero le stesse, quanto alla deducibilità delle liberalità a
favore della ricorrente.
- Per le ragioni che
precedono, il ricorso è accolto. Di conseguenza, le decisioni impugnate sono
riformate nel senso che alla ricorrente è riconosciuta l’esenzione dalle
imposte cantonali e federali sull’utile e sul capitale, ai sensi degli articoli
65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD.
Alla ricorrente è
riconosciuta inoltre un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni del 5 febbraio e del 13 marzo 1998 sono riformate nel
senso che alla ricorrente è riconosciuta l’esenzione dalle imposte cantonali
sull’utile e sul capitale e dall’imposta federale diretta, ai sensi degli
articoli 65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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