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Numero d'incarto:
80.1998.282
Data decisione, Autorità:
03.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00282
Lugano
3 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 12 novembre 1998
in
materia di: ic/ifd
95/96
presentato
da:
__________, __________ __________
__________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________
ha impugnato la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1995/96, con ricorso
del 12 novembre 1998, redatto in lingua tedesca;
-
che, con raccomandata del
13 novembre 1998, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente
un termine di 15 giorni per tradurre il gravame in italiano, avvertendolo che
l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato l’irricevibilità del ricorso;
-
che nessuna traduzione è
pervenuta nel termine utile;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che sarebbe però
senz'altro censurabile la decisione dell’autorità, che si limitasse a
pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella
ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al ricorrente ed
attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione: in tal caso,
infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che, come detto, la Camera
di diritto tributario ha pertanto inviato al contribuente, in data 13 novembre
1998, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo reclamo e gli
attribuiva un termine di 15 giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità
in caso di mancata traduzione;
-
che l’inosservanza
dell’invito in questione impone a questa Camera di dichiarare irricevibile il
ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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