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Numero d'incarto:
80.1998.283
Data decisione, Autorità:
26.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00283
Lugano
26 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 novembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________, funzionaria amministrativa
presso l’Amministrazione __________ a __________, chiedeva la deduzione a
titolo di “altre spese professionali” di un importo di fr. 5’900.- di media
annua, specificando che fr. 2'000.- erano in relazione all’acquisto di un PC e
gli ulteriori fr. 3’900.- a due corsi di inglese.
Nella notifica di
tassazione del 9 dicembre 1997 l’importo della deduzione veniva ridotto dall’UT
a fr. 2'000.- per l’IC e a fr. 1'800.- per l’IFD.
-
Il reclamo
presentato dalla contribuente il 31 dicembre 1997 veniva respinto dall’UT con
decisione del 19 ottobre 1998, poiché, tenuto conto dell’attività svolta, la
conoscenza della lingua inglese non sarebbe indispensabile.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la contribuente chiede nuovamente la deduzione integrale
delle “altre spese professionali”, come indicato nella dichiarazione d’imposta.
Allega una lettera del
capo dell’Ufficio dell’insegnamento primario, che attesta l’importanza della
conoscenza della lingua inglese da parte della ricorrente per svolgere il
proprio lavoro.
Con osservazioni del 12
gennaio 1999 l’Amministrazione federale delle contribuzioni propone dal canto
suo l’annullamento della decisione dell’UT e la retrocessione degli atti
all’autorità fiscale per nuova decisione, sostanzialmente per assenza di sufficienti
prove circa l’effettivo pagamento sia del PC sia dei corsi anche con riferimento
al periodo di computo che entra in considerazione (anni 1995-96).
- In occasione
dell'udienza del 12 febbraio 1999 la ricorrente ha presentato le ricevute dei
versamenti effettuati per i corsi di inglese e ha altresì fornito le
spiegazioni del caso circa l'acquisto di un computer e dei manuali per l'uso
dei programmi, per un importo complessivo di quasi fr. 6'000.-.
Su proposta del giudice si
è così convenuto, assenzienti la ricorrente e l'UT, di stabilire l'importo
della deduzione per altre spese professionali in fr. 3'000.- di media annua.
- Il presente ricorso
viene evaso dal Presidente della Camera di diritto tributario conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, non essendovi da risolvere né questioni
di principio né di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 ottobre 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per "altre spese professionali" è elevata da fr.
2'000.- a fr. 3'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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