AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.287
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00287
Lugano
7 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 19 novembre 1998
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
, __________ -
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
, domiciliato a __________ (), lavora alle dipendenze della
__________ __________, è titolare di un permesso di lavoro per confinanti ed è
pertanto assoggettato alle imposte alla fonte.
Con istanza del 30
settembre 1998, il contribuente chiedeva all’Ufficio imposte alla fonte il
riconoscimento in deduzione degli alimenti versati, in seguito al divorzio, per
il mantenimento dei figli minorenni __________ e __________.
L’autorità fiscale
respingeva la richiesta con decisione del 6 ottobre 1998, sottolineando che i
lavoratori frontalieri sono limitatamente imponibili in Svizzera solo per il
reddito della loro attività lucrativa.
- Il contribuente
interponeva reclamo all’Ufficio imposte alla fonte contro la suddetta
decisione, invocando gli articoli 32 lett. c LT e 33 lett. c
LIFD, relativi alla deducibilità degli alimenti, nonché l’art. 25 della
Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni.
L’autorità fiscale respingeva
il gravame con decisione del 20 ottobre 1998. Essa argomentava, in primo luogo,
che gli alimenti costituiscono un debito privato e pertanto non sono
ammissibili ai fini della definizione del salario imponibile e, in secondo
luogo, che una violazione dell’art. 25 della convenzione era escluso dalla circostanza
che la deduzione degli alimenti poteva essere fatta valere nello Stato di domicilio
del contribuente.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la
richiesta di poter dedurre dal reddito del lavoro gli alimenti versati per il
mantenimento dei figli minorenni, lamentando una violazione dell’art. 25 cpv. 1
della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni e dell’accordo
italo-svizzero relativo all’imposizione dei frontalieri.
Nelle rispettive
osservazioni del 15 dicembre 1998 e del 25 febbraio 1999, l’Ufficio imposte
alla fonte e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propongono la
reiezione del gravame.
- 4.1.
Sono soggetti ad una
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la
trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in
Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato
sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton
Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei
contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Sebbene il diritto
svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione
del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in
base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte
vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e
le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini
dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale
difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e
della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere
del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato
alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno
all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare
ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,
il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale
misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta
alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p.
376 ss.; Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 4 agli articoli
32-38 LAID, p. 425; anche Agner/Jung/Steinmann, op.
cit., p. 345).
4.3.
Per quanto attiene alle
aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti
soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del
principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della
tassazione in una procedura ordinaria. La legge stabilisce pertanto che:
-
le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
-
si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv.
2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
-
si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT;
art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).
L'allestimento delle
aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per
l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per
l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
Come si vede, le
istruzioni per l'allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi fiscali,
evidenziano il problema della parità di trattamento. La procedura di imposizione
alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfetari, senza considerare
le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale
sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria.
Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti
non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma
anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386).
- Nella fattispecie, è
controversa l’ammissibilità della deduzione degli alimenti versati dal
ricorrente alla moglie, per il mantenimento dei figli __________ e __________.
Per l’autorità fiscale, vi si oppone la circostanza che la legge menziona solo
un certo numero di deduzioni già considerate nella definizione delle aliquote.
Il ricorrente ritiene per contro che il diniego della detrazione invocata sia
in contrasto, in particolar modo, con l’art. 25 della Convenzione
italo-svizzera di doppia imposizione.
5.1.
Come già accennato,
diversamente dal procedimento di tassazione ordinario, la ritenuta fiscale alla
fonte ammette solo molto limitatamente la considerazione di peculiarità
individuali, fiscalmente rilevanti, ma impone necessariamente di procedere a
semplificazioni e forfetizzazioni. Vi sono deduzioni che per loro natura si
prestano ad essere ammesse in misura forfetaria, poiché si riferiscono a
situazioni “tipiche” (p. es., spese professionali, premi assicurativi, oneri
familiari), mentre ve ne sono altre che, in considerazione della loro
“individualità”, non sono adatte (p. es. contributi di mantenimento al coniuge
divorziato o separato; cfr. Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 5 agli
articoli 32-38 LAID, p. 425 s., e n. 6 all’art. 33 LAID, p. 441).
5.2.
Nel caso di un
contribuente che abbia relazioni fiscali sia con la Svizzera sia con uno o più
Stati stranieri, si deve intraprendere di solito, nel procedimento di tassazione
ordinario, una ripartizione dei fattori imponibili. Il sostrato fiscale deve
cioè essere ripartito fra gli Stati partecipanti in base alla norme di
collisione stabilite dalle convenzioni applicabili ed ogni Stato può imporre la
quota che gli spetta, considerando l’insieme della situazione (progressione
complessiva, considerazione proporzionale di deduzioni e deduzioni sociali).
Tuttavia, il sistema della ritenuta alla fonte esclude la considerazione di
tali elementi propri della ripartizione, ma richiede che l’imposta alla fonte
sia strutturata in base a delle semplificazioni.
5.2.1.
Se si tratta di
contribuenti che hanno domicilio o dimora in Svizzera, che sottostanno
all’assoggettamento illimitato, l’imposizione alla fonte si fonda sul presupposto
dell’assoggettamento esclusivo in Svizzera, con la conseguenza in particolare
che le possibili deduzioni devono essere ammesse integralmente.
5.2.2.
Se, invece, il
contribuente non ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera, e vi
è dunque solo limitatamente imponibile, ci si deve fondare sulla
semplificazione per cui il diritto di imporre spetta primariamente all’altro
Stato, con la conseguenza che l’imposizione alla fonte deve ammettere solo le
deduzioni che presentano una relazione diretta con i redditi tassati alla fonte
(Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 5 agli articoli 32-38 LAID, p. 426, e n.
2 all’art. 36 LAID, p. 461).
5.3.
Per quanto concerne i
contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte, che hanno domicilio o
dimora fiscale in Svizzera, come detto, le esigenze di semplificazione
proprie del sistema della ritenuta alla fonte comportano la presunzione che i
lavoratori siano imposti esclusivamente in Svizzera e che pertanto anche le
deduzioni dal reddito vengano fatte valere tutte qui. Tuttavia, le aliquote
applicabili includono solo quelle deduzioni che sono considerate generali e che
perciò sono proprie di un certo “tipo” di contribuente (p. es., coniugato o non
coniugato, con figli o senza, ecc.).
Prendendo in
considerazione il principio della parità di trattamento con i contribuenti
assoggettati all’imposta nella procedura ordinaria, ci si domanda se, in quale
misura e in quale procedura possano essere fatte valere individualmente
ulteriori deduzioni non considerate nelle aliquote. In concreto, sorge il
quesito della deducibilità degli interessi passivi, delle rendite e degli oneri
permanenti, dei contributi di mantenimento a favore del coniuge divorziato o
separato e dei figli, dei contributi a forme riconosciute di previdenza
professionale vincolata (3° Pilastro A), delle spese mediche e delle liberalità
(Zigerlig, op. cit., p. 389; Konferenz Staatlicher
Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994,
p. 35).
5.3.1.
A tale riguardo, proprio
in un caso ticinese, il Tribunale federale ha avuto modo di accogliere il
ricorso di un frontaliere italiano che rivendicava la deduzione dei contributi
versati al 3° Pilastro A (DTF 117 Ib 359 = ASA 61 p. 802 = StE
1992 B 27.1 n. 14 [in tedesco] = RF 48/1993 p. 31 [in francese]). L’Alta
Corte ha rilevato, in particolare, che il rifiuto di dedurre i contributi
destinati alla previdenza professionale vincolata non può essere fondato sulla
Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione, la quale non può istituire un
diritto impositivo a favore di uno Stato, se nessuna norma di diritto interno
di questo Stato lo prevede. Ha quindi osservato quanto segue:
«L'imposizione deve essere
sempre fondata sul diritto fiscale interno. Una Convenzione di doppia
imposizione con uno Stato estero può trovare applicazione in Svizzera soltanto
se limita o esclude un'imposizione prevista dal diritto interno; essa non può
invece istituire una sorta di imposizione non prevista dal diritto svizzero
(ASA 43 pag. 323, 38 pag. 102; Rivier, Droit fiscal suisse: le droit fiscal
international, Neuchâtel 1983, pag. 106 e riferimenti). In concreto, la
legislazione interna svizzera prevede la deducibilità dei contributi: la Convenzione
di doppia imposizione, in virtù del semplice effetto negativo che esplica, non
può, quindi, revocare questa regola e sancire positivamente il diritto di
imporre tali contributi per il solo contribuente domiciliato nell'altro Stato».
5.3.2.
Del resto, anche in
dottrina si sottolinea come il rispetto del principio della parità di
trattamento e del divieto di discriminazione previsto dalla convenzioni di
doppia imposizione imponga di interpretare le disposizioni delle leggi fiscali,
che menzionano solo le deduzioni per spese professionali, premi assicurativi e
oneri familiari, nel senso che non si tratta di un’elencazione esaustiva (Zigerlig/Rufener,
op. cit., n. 7 all’art. 33 LAID, p. 442; Zigerlig, op. cit., p. 388; Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, op. cit., p. 36).
Certo, la dottrina non
manca di attirare l’attenzione sulle complicazioni che comporterebbe, per
l’autorità fiscale, il riconoscimento delle deduzioni “individuali” nell’ambito
dell’imposizione alla fonte, al punto che la concezione stessa di imposta alla
fonte verrebbe messa in discussione. Tuttavia, a tale obiezione si ribatte
richiamandosi all’esempio della prassi già conosciuta da diversi cantoni, ove
si è prevista un’apposita procedura denominata “correzione dell’aliquota” (“Tarifkorrektur”). Le istruzioni della direzione delle
finanze del Canton Zurigo per il prelievo dell’imposta alla fonte prevedono, p.
es., che, se vengono versati alimenti al coniuge divorziato o separato o
alimenti ai figli o se sono fatte valere particolari spese di malattia, infortunio
o invalidità per il lavoratore, la moglie o i figli, in tal caso il lavoratore
o il datore di lavoro, allegando la documentazione necessaria (sentenza di
divorzio ecc.), può chiedere all’autorità fiscale una decisione sull’aliquota
applicabile o sulla restituzione dell’eventuale imposta alla fonte pagata in
troppo (Istruzione citata, n. 50).
Una simile procedura è
stata prevista anche in materia di imposta federale diretta. Il Dipartimento
federale delle finanze ha emanato il 19 ottobre 1993 un'ordinanza sull'imposta
alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), il cui art. 2 si occupa
delle “questioni speciali”. Stabilito, in linea di principio che l’AFC
stabilisce d’intesa con i Cantoni i dettagli del calcolo e dell’applicazione
delle tariffe nonché della riscossione dell’imposta alla fonte in casi
speciali, si precisa poi in particolare (alla lettera e) che deve essere
disciplinata la concessione individuale delle deduzioni non considerate nella
tariffa ma previste nell’articolo 33 LIFD nei casi senza tassazione ordinaria
ulteriore.
5.3.3.
È noto che i commentatori
della LIFD (peraltro tutti collaboratori dell’AFC) mettono in dubbio la
legalità della disposizione appena citata, che sarebbe incompatibile con l’art.
86 cpv. 1 LIFD, per il fatto che quest’ultimo prevede solo la considerazione delle
deduzioni forfetizzabili (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo
1995, n. 5 all’art. 86 LIFD, p. 348).
Tuttavia, i commentatori
della LAID osservano in modo pertinente che la tensione fra le esigenze poste
dal principio della parità di trattamento e le caratteristiche proprie del
sistema dell’imposizione alla fonte impone di intraprendere un’interpretazione
delle norme della legge che sia conforme alla Costituzione federale (Zigerlig/Rufener,
op. cit., n. 6 agli articoli 32-38 LAID, p. 426). Pertanto, anche la Commissione
sull’armonizzazione della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali afferma
perentoriamente che Confederazione e Cantoni – per prevenire una inammissibile
disparità di trattamento o una discriminazione vietata convenzionalmente – devono
prevedere un procedimento che permetta di tener conto, in un secondo tempo, in
misura adeguata, delle deduzioni individuali, sulla base della documentazione necessaria
(Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, op. cit., p.
36).
5.4.
Per i lavoratori che non
hanno né il domicilio né la dimora fiscale in Svizzera, invece,
vige la presunzione inversa. Si suppone cioè che l’assoggettamento illimitato
all’estero comporti la conseguenza che nell’altro Stato vengono fatte valere le
deduzioni che non sono propriamente riferibili al reddito del lavoro dipendente.
Pertanto, si esclude la possibilità sia di una tassazione ordinaria successiva
sia di una “correzione dell’aliquota” per considerare eventuali ulteriori
deduzioni individuali (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 2 all’art. 36
LAID, p. 461; Zigerlig, op. cit., pp. 393-394; Konferenz
Staatlicher Steuerbeamter, op. cit., p. 47).
Soprattutto alla luce
della già citata sentenza del Tribunale federale relativa al caso del
frontaliere italiano, ci si domanda tuttavia se non debba essere ammessa comunque
una “correzione dell’aliquota” con riferimento al versamento di contributi a
favore del 3° Pilastro A, per il fatto che questi ultimi sarebbero attribuibili,
in sede di ripartizione internazionale, non in base alle quote di reddito
spettanti agli Stati coinvolti, bensì al solo reddito del lavoro, in virtù di
una pertinenza “oggettiva” (a favore della deducibilità Zigerlig/Rufener,
op. cit., n. 3 all’art. 36 LAID, p. 461; Konferenz Staatlicher
Steuerbeamter, op. cit., p. 50; contra Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., n. 3 all’art. 91 LIFD, p. 356; Yersin, L’évolution du droit fiscal en matière de prévoyance professionnelle,
in ASA 62 p. 136).
5.5.
Ora, il ricorrente rientra
indubbiamente fra quei contribuenti che, lavorando in Svizzera, non vi hanno
tuttavia né il domicilio né la dimora fiscale. Di conseguenza, sottostà alla
disciplina appena esaminata, che si fonda sulla presunzione che le deduzioni
non strettamente legate al reddito del lavoro siano integralmente riconosciute
dal fisco dello Stato di domicilio.
Nei rapporti
internazionali, gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato sono
attribuiti agli Stati che partecipano alla ripartizione dei fattori imponibili
in proporzione ai redditi conseguiti dal contribuente in diversi Stati, nella
misura in cui delle disposizioni convenzionali non vi si oppongano:
diversamente per esempio dagli interessi passivi o dalle spese per il conseguimento
del reddito, gli alimenti non sono infatti legati ad alcun reddito né
potrebbero essere concepiti quali oneri particolari di una certa parte di
reddito (cfr. p. es. StE 1987 A 24.42.6 n. 2 e 1994 B 11.3 n. 9). Quanto
ai rapporti fra Italia e Svizzera, vale lo stesso principio, mutuato dalla giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale; infatti,
la Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione (CDI-I) non vi si oppone,
includendo essa essenzialmente solo disposizioni sulla ripartizione di reddito
e sostanza (StE 1994 B 11.3 n. 7).
5.6.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si dovrebbe dunque concludere che il ricorrente
ha diritto alla deduzione degli alimenti versati alla moglie per il mantenimento
dei figli minorenni, in misura proporzionale ai redditi conseguiti in Svizzera
e in Italia. Trattandosi di un lavoratore frontaliere, che esercita l’attività
dipendente in Svizzera per l’intera durata dell’anno, pare lecito supporre che
quello proveniente dal lavoro costituisca la maggior parte dei suoi redditi; in
Italia disporrà tutt’al più di redditi della sostanza.
Tuttavia, come si è
ripetutamente sottolineato, le semplificazioni su cui si fonda il sistema
dell’imposizione alla fonte hanno condotto all’affermazione del principio per
cui il lavoratore senza domicilio né dimora fiscale in Svizzera ha diritto alla
deduzione delle sole spese direttamente connesse con il reddito del lavoro.
5.7.
Contrariamente a quanto
argomenta il ricorrente, nel suo gravame, tale disciplina non è incompatibile
con l’art. 25 cpv. 1 CDI-I.
Tale disposizione vieta
infatti discriminazioni fondate esclusivamente sulla cittadinanza, qualora due
contribuenti si trovino per il resto «nella stessa situazione». Dunque, uno
Stato contraente, che, per decidere se concedere determinate agevolazioni
fiscali distingue fra i suoi cittadini fra quelli che hanno la propria residenza
nello Stato e quelli che non l'hanno, non può certo essere obbligato a riservare
ai cittadini dell'altro Stato, che non risiedono sul suo territorio, lo stesso
trattamento dei suoi propri cittadini che risiedono sul territorio dello Stato,
ma è invece obbligato a trattarli allo stesso modo di quei suoi cittadini che
non risiedono sul territorio dello Stato; allo stesso modo, cittadini dell'uno
e cittadini dell'altro Stato contraente, che siano entrambi limitatamente
imponibili, devono essere trattati allo stesso modo nell'ambito della loro
limitata imponibilità. Il divieto di discriminazione contenuto nella CDI non
può tuttavia essere inteso nel senso che agli Stati contraenti possa essere
sottratta la possibilità di trarre diverse conseguenze fiscali, nel quadro del
loro diritto nazionale, dal fatto che il domicilio di una persona fisica oppure
la sede di una persona giuridica si trovino all'interno od all'estero,
indipendentemente dalla nazionalità (CDT n.197 del 26 settembre 1994; CDT
n. ..__________ del 21 marzo 1996; v. anche Comité des Affaires fiscales de l'OCDE, Modèle
de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, n. 4 ad art.
24).
Mentre negando le
deduzioni “individuali” ai lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale
in Svizzera si violerebbe il menzionato divieto di discriminazione, poiché il
diverso trattamento rispetto ai cittadini svizzeri finirebbe per fondarsi
proprio sulla mancanza del requisito della cittadinanza, lo stesso non può dirsi
per il caso dei lavoratori senza domicilio o dimora, giacché questi ultimi sono
assoggettati alla ritenuta alla fonte indipendentemente dalla cittadinanza
straniera (cfr. Zigerlig, op. cit., p. 394).
5.8.
Piuttosto, la
discriminazione fra i lavoratori senza domicilio o dimora, cui è negato
totalmente il beneficio di determinate deduzioni, da un lato, e i lavoratori
che hanno invece domicilio o dimora in Svizzera e possono pertanto far valere
comunque almeno proporzionalmente le suddette detrazioni, dall’altro, potrebbe
sollevare dei dubbi di costituzionalità nei confronti dell’art. 4 Cost. fed. ed
in particolare del principio della parità di trattamento che esso garantisce.
Ciò vale in particolar modo proprio per il caso dei frontalieri, che lavorano
spesso in modo prevalente o esclusivo sul territorio svizzero e non hanno
pertanto redditi di rilievo nello Stato in cui risiedono. Diverso sarebbe invece
il caso degli altri contribuenti soggetti alla ritenuta alla fonte in
considerazione del domicilio all’estero – si pensi, p. es., agli artisti, agli
sportivi, ai conferenzieri, ai membri dell’amministrazione di imprese – per i
quali una semplificazione come quella prospettata sarebbe senz’altro
comprensibile.
Infatti, quando si tratta
di valutare la compatibilità di una semplificazione nel prelievo dell’imposta
con le esigenze della parità di trattamento, deve essere intrapresa una
ponderazione degli interessi: si tratta di valutare l’interesse che presenta la
misura di semplificazione prevista, dal punto di vista di un “buon” prelievo
fiscale, in rapporto a quello che ha la categoria di contribuenti interessati a
non subire un trattamento diverso (Yersin, L’égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992 n.
106, p. 211).
L’approfondimento di
questo aspetto si scontra tuttavia con i limiti cui sottostà l’autorità
giudiziaria: l’art. 114bis cpv. 3 Cost. fed. si oppone infatti al
sindacato di costituzionalità della LIFD (Agner/Jung/Steinmann, op.
cit., p. 7; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna/Stoccarda/Vienna 1997,
n. 56 e n. 58 al § 4, p. 107). Lo stesso vale per le disposizioni della LAID ed
anche per le norme cantonali di esecuzione della LAID (Zigerlig/Rufener,
op. cit., n. 4 agli articoli 32-38 LAID, p. 425).
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. In considerazione delle particolarità del caso e
della natura di principio delle censure ricorsuali, la tassa di giustizia e le
spese processuali sono tuttavia ridotte al minimo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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