AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.296
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00296
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 dicembre 1998
in
materia di: IC 97/98 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ -__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
dell'11 gennaio 1997 (iscritto a Registro fondiario il 21 gennaio successivo)
__________ __________, comproprietario di un quarto della particella n.
__________ del Comune di __________, acquistava le quote degli altri tre comproprietari,
diventando così proprietario esclusivo della suddetta particella.
Il 10 agosto 1998 l'UT
notificava al contribuente le tassazioni ordinarie IC 1997-98 dal 1° gennaio
1997 al 21 gennaio 1998 e dal 22 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.
Il contribuente presentava
reclamo il 16 settembre 1998, argomentando che non gli sarebbero stati detratti
tutti gli interessi ipotecari a suo carico da quando è diventato proprietario
esclusivo della particella n. __________ di __________.
Con decisione del 16
novembre 1998 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente la deduzione integrale degli
interessi a suo carico da quando è divenuto proprietario esclusivo dell'immobile
e, per quanto è dato di capire, contesta anche l'imposta immobiliare comunale,
poiché non si sarebbe minimamente tenuto conto del debito ipotecario.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
L'articolo 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994).
Quando l'ultimo giorno del
termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto
festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art.
192 cpv. 2 LT; StE 1997 B 92.8 n. 6 = ASA 66 240). I termini
stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT; inoltre, per es., STF
del 13 maggio 1986 in re T. SA in Sammlung BGE n. 649).
4.2.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 471; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in
re K.B.; CDT n. ..__________ del 23 marzo 1998 in re
C. e A. F.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene
debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto.
Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich)
del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol.
III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
4.3.
L'autorità può notificare
un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova
circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola
dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib
359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento
del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine
d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile,
specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in
questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è
effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato
l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente
da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di
un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non
raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974,
p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione
delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice,
adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva
comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una
notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre
parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario,
deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib
362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti,
L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284
s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996:
Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni
mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per
le cause amministrative).
4.4.
Quando la Posta (allora
PTT) ha introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato
il secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991
dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione "due o tre
giorni feriali dopo quello dell'impostazione" (cfr. art. 24 cpv. 1
Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01). Sono considerati
giorni feriali i giorni dal lunedì al venerdì (art. 24 cpv. 2 Ordinanza cit.)
(cfr. CDT n. 173 del 26 settembre 1994 in re T. A.).
4.5.
Nel caso in esame,
l'autorità di tassazione, vale a dire l’UT di __________ -Campagna ha spedito
le tassazioni IC 1997-98 (dal 1° gennaio 1997 al 21 gennaio 1998 e dal 22
gennaio 1998 al 31 dicembre 1998) il 10 agosto 1998. Tale è la data di spedizione
espressamente indicata su tutte le notifiche qui in discussione.
Il ricorrente non contesta
d'aver ricevuto le due suddette tassazioni, facendo addirittura rilevare in uno
scritto all'UT del 28 settembre 1998 di aver interpellato l'UT sulla
possibilità di presentare reclamo già in agosto, ma di esserne stato
sconsigliato a reclamare.
Così stando le cose, il
termine di reclamo è decorso infruttuoso al più tardi il 14 settembre 1998,
ammettendo nell'ipotesi più favorevole al ricorrente che le notifiche di
tassazione, spedite lunedì 11 agosto, gli siano state recapitate soltanto
venerdì 14 agosto, e non già all'inizio del mese come egli stesso afferma nel
citato scritto del 29 settembre 1998 all'UT.
Il reclamo è quindi
tardivo e a giusta ragione l'UT l'ha dichiarato irricevibile.
- Il ricorrente sembra
contestare anche l'imposta comunale, segnatamente l'imposta immobiliare
comunale.
5.1.
Il ricorso è
manifestamente irricevibile, oltre che infondato.
In effetti il contribuente
avrebbe dovuto presentare reclamo entro trenta giorni all'autorità comunale,
vale a dire al Municipio di __________ (art. 299 cpv. 1 LT 1994). Non avendolo
fatto, il presente ricorso appare manifestamente irricevibile.
5.2.
A titolo del tutto
abbondanziale deve essere fatto presente al ricorrente che l'imposta
immobiliare comunale è dell' uno per mille del valore di stima ufficiale
all'inizio dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293). In
altre parole, l'imposta immobiliare comunale è un tributo reale, che fa
astrazione dalla capacità contributiva.
Oltre che irricevibile, il
ricorso su questo punto sarebbe manifestamente infondato.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster