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Numero d'incarto:
80.1998.66
Data decisione, Autorità:
19.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00066
Lugano
19 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 6 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: ____________________ e __________ __________
__________ __________ e __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- A partire dal 1°
gennaio 1994, i coniugi __________ e __________ __________
hanno iniziato un’attività indipendente, quali gerenti __________ __________ __________.
Con decisione del 14
aprile 1997, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava loro la tassazione
intermedia IC/IFD 1994, commisurando il reddito aziendale in fr. 150’000.– in
media annua, così ripartiti fra marito e moglie: fr. 67’000.– il primo e fr.
83’000.– la seconda. Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
In seguito, con decisione
del 28 luglio 1997, l’autorità fiscale notificava loro pure la tassazione
ordinaria IC/IFD 1995/96, in cui venivano ripresi gli stessi redditi aziendali.
La motivazione allegata alla decisione era la seguente:
«Per la definizione del
reddito aziendale si rimanda alle motivazioni allegate alla tassazione
intermedia 93/94, non essendo mutata la base di computo.
Valori di stima
rettificati sulla base delle risultanze del catasto».
- I contribuenti
impugnavano quest’ultima decisione con reclamo del 26 agosto 1997, chiedendo
che il reddito aziendale per la tassazione 1995/96 fosse commisurato in base
non solo alle entrate degli anni 1994 e 1995 ma anche a quelle del 1996, in
modo tale da poter tener conto del carattere eccezionale del reddito del 1994,
rispetto alle ben inferiori entrate dei due esercizi successivi.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il gravame, con decisione del 9 marzo 1998, argomentando di non
poter aderire alla proposta dei reclamanti, in quanto «porterebbe a diluire
eccessivamente il periodo di computo».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ ribadiscono di non ritenere
adeguata una commisurazione del reddito aziendale per il periodo 1995/96,
limitata al risultato degli esercizi 1994 e 1995. Postulano pertanto una nuova
decisione, in cui ci si fondi sugli utili degli esercizi 1995 e 1996 o, sussidiariamente,
includendovi anche il 1994.
-
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.3.
L'entrata in vigore delle
nuove leggi fiscali ha apportato modifiche non trascurabili ai princìpi che
presiedono al calcolo del reddito all'inizio dell’assoggettamento ed in caso di
tassazione intermedia. Per la legislazione fiscale in vigore fino al 31 dicembre
1994, infatti, il reddito era determinato, tanto per il periodo fiscale in
corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall’inizio
dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99
cpv. 1 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato
all’inizio dell’assoggettamento, risp. nella tassazione intermedia faceva
quindi stato, a meno che vi fossero fattori straordinari, anche per il periodo
di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.;
cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329).
Ora, invece, la legge federale
prevede che, per il periodo fiscale in corso, il reddito sia commisurato in
base a quello conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo
fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD), e, per
il periodo successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b
LIFD). In tal modo, il legislatore ha voluto permettere di includere nel
calcolo del secondo periodo di tassazione anche redditi conseguiti nello stesso
periodo di tassazione, in modo da rendere il reddito imponibile più
rappresentativo (Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a
cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer
und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323).
I criteri di calcolo
proposti dal legislatore cantonale sono ancor più "elastici", consentendo
all'autorità di tassazione, già per il primo periodo fiscale, di prendere in
considerazione redditi che sono stati conseguiti dopo la sua conclusione. Per
il periodo successivo, poi, il calcolo del reddito imponibile deve in ogni modo
tener conto del reddito conseguito fino alla fine del periodo di computo. Se la
durata del periodo di computo è tuttavia inferiore ai dodici mesi poiché
l'imponibilità è iniziata nel secondo anno del periodo di computo, il reddito
considerato deve essere comunque almeno quello di dodici mesi (in pratica ai
mesi che mancano nel periodo di computo ne sono aggiunti altri riferiti al successivo
periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza della Commissione speciale
in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di
nuova legge tributaria, n. __________
del 26 aprile 1994, p. 42).
4.4.
Dalla contabilità prodotta
dai contribuenti all’autorità fiscale risultano i seguenti utili per i primi
tre esercizi:
1994
1995
1996
133’977.27
72’043.90
70’203.44
Secondo l'Ufficio di
tassazione, i redditi presi in considerazione per determinare l’utile imposto
con la tassazione intermedia 1994 sono quelli dei due primi esercizi 1994 e
1995, anche se agli importi dichiarati sono state aggiunte le riprese di alcune
spese non ammesse, quali l’affitto, gli interessi ipotecari e le spese
generali; donde l’importo di fr. 150’000.–.
Già per la tassazione
intermedia 1994 i contribuenti hanno beneficiato della circostanza che il
reddito è stato calcolato in base alla media del primo e del secondo esercizio,
cosa che ha consentito di attenuare non poco un calcolo dell’imposta che altrimenti
sarebbe stato molto più sfavorevole. Ora, come ha correttamente affermato
l'Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, non sembra il caso di
estendere il periodo di computo oltre i due anni, solo perché il reddito del
1994 appare più elevato di quello dei due anni successivi. Anche nel caso di
una tassazione ordinaria il reddito è calcolato in base alla media annua dei
redditi dei due anni che costituiscono il periodo di computo; non si vede
perché in caso di tassazione intermedia il contribuente dovrebbe essere
avvantaggiato e poter così godere di un periodo di computo prolungato, tanto
più che i risultati del primo esercizio sono verosimilmente riconducibili al
semplice andamento del settore turistico e non paiono affatto straordinari.
Come ha ricordato anche il Tribunale federale, la formulazione delle norme di
diritto federale e cantonale è volutamente elastica allo scopo di consentire il
raggiungimento di risultati equi, che riflettano l'andamento del reddito
aziendale non soltanto nello stretto periodo di computo. Il principio deve però
essere applicato soltanto nei casi in cui il reddito conseguito in un lasso di
tempo breve non rispecchia la reale capacità economica del contribuente (cfr. DTF
103 Ib 345; STF 5.9.1984 c. 2 b), tanto è vero che l’Alta Corte ha ritenuto
arbitrario estendere il periodo di computo a un lasso di 43 mesi (cfr. STF
5.9.1984, cit.).
Nella fattispecie, il
fatto che nel terzo anno l’utile sia stato più simile a quello del secondo che
non a quello del primo anno non basta ancora per concludere che quest’ultimo
sia irripetibile.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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