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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.70
Data decisione, Autorità:
19.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00070
Lugano
19 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso dell’11 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione su
reclamo del 9 marzo 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai
coniugi __________ e __________ __________
la tassazione IC/IFD 1995/96;
-
che, in data 12 aprile
1998, la signora __________ __________ ha interposto ricorso alla Camera
di diritto tributario contro la decisione citata, contestando la commisurazione
della sostanza in fr. 1’000’000.– e del relativo reddito di fr. 65’150.–;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente un ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
-
che il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario (articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD);
-
che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 e 119 cpv. 1 LIFD),
essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in
intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine
è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.
5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
-
che, secondo la legge, il
termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica e, se l’ultimo
giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come
festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art.
192 cpv. 2 LT e 133 cpv. 1 LIFD);
-
che, nella fattispecie, il
ricorso è pertanto tardivo, per il fatto che la decisione impugnata, notificata
al __________ __________ in data 10 marzo 1998, è stata contestata con ricorso
del 12 aprile 1998;
-
che tale circostanza
impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure della ricorrente,
nonostante le argomentazioni contenute nel ricorso, secondo cui il marito della
contribuente le nasconderebbe o manipolerebbe i fatti;
-
che, infatti, la legge
prevede che, in costanza di matrimonio, le decisioni dell’autorità fiscale
vengano notificate congiuntamente ai coniugi, indipendentemente dal regime dei
beni fra essi vigente;
-
che, pertanto, anche il
fatto che i coniugi __________ abbiano
adottato il regime della separazione dei beni è privo di ogni influsso sulla
procedura di notifica delle decisioni fiscali;
-
che si vuole comunque
richiamare l’attenzione della ricorrente sulla facoltà, prevista dall’art. 12
LT, di ottenere una ripartizione del debito d’imposta fra lei e il marito, facendone
richiesta scritta all’autorità fiscale entro trenta giorni dall’intimazione
della tassazione;
-
che, a mero titolo abbondanziale,
si deve inoltre precisare che ben difficilmente il ricorso avrebbe potuto
essere accolto, se la contribuente lo avesse presentato tempestivamente, non
avendo ella apportato alcuna nuova prova in merito al consumo dei capitali
esistenti nella dichiarazione fiscale 1993/94 e poi non più figuranti nella
successiva dichiarazione 1995/96;
-
che è infatti per questa
ragione che l’autorità di tassazione ha aggiunto alla sostanza imponibile il numerario
di fr. 1’000’000.– che la ricorrente contesta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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