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Numero d'incarto:
80.1998.74
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00074
Lugano
15 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
_ e _ _, _ _,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1995-96 l’Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi _ e _ _,
quest’ultimo titolare di un’impresa di impianti sanitari e di pompe funebri, un
reddito aziendale valutato in fr. 170'000.- a fronte di uno dichiarato di fr.
89'846.-. Dal calcolo della disponibilità finanziaria, vale a dire dal
raffronto tra entrate e uscite del periodo di computo, sarebbe emersa una
disponibilità annua negativa che sfiorava fr. 59'000.- (cfr. notifica di
tassazione dell’8 settembre 1997).
Il reclamo presentato dai
coniugi _ il 2 ottobre 1997 veniva respinto con decisone su reclamo del 23
marzo 1998. _ _, sentito dall’UT, non sarebbe stato capace di fornire una
spiegazione plausibile della notevole mancanza di liquidità.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi _ contestano la suddetta decisione su reclamo.
Lamentano, tra l’altro, la mancata considerazione dell’importo effettivamente
lasciato in eredità a _ _ dal padre _ _, deceduto il 30 novembre 1995, come
pure l’erronea considerazione tra le uscite anziché tra le entrate del saldo
dell’elenco titoli. Fanno inoltre presente una dimenticanza in cui sarebbe incorsa
l’autorità fiscale: la mancata deduzione del 25% sul reddito lordo
dell’immobile di Novaggio utilizzato dall’impresa.
Con osservazioni del 23
aprile 1998 l’UT propone, pur ammettendo di non aver considerato l’importo
ricevuto in eredità da _ _, di respingere il ricorso. Anzi, se si tenesse conto
del fabbisogno minimo per vivere, la disponibilità annua negativa lieviterebbe
addirittura a oltre fr. 93'000.-.
Lette le osservazioni
dell’UT, il presidente della CDT invitava i ricorrenti a prendere posizione,
segnalando loro l’eventualità di una decisone a loro svantaggio (“reformatio in
pejus”).
Con memoria del 29 maggio
1998 i coniugi _, lamentano, tra l’altro, la mancata considerazione
dell’importo effettivamente lasciato in eredità a _ _ dal padre _ _ e l’errata
determinazione delle imposte effettivamente pagate negli anni di computo.
Chiedevano quindi di essere sentiti.
- All’udienza del 25
giugno 1998 il giudice ha proposto alle parti di affidare all'Ispettore fiscale
della Camera una verifica volta a spiegare le ragioni dell'aumento dell'attivo
mobiliare aziendale e dell'altra sostanza, con riferimento, su quest'ultimo
aspetto, la divisione dell'eredità del defunto _ _.
Il 12 novembre 1998
l'Ispettore fiscale ha rassegnato il proprio rapporto. Dopo aver constatato che
l'aumento del valore dei titoli e del numerario proviene per intero dalla
divisione ereditaria __________ e che anche alcune voci della sostanza
aziendale sono frutto di valutazione e anche di un errato riporto da un
esercizio all'altro, ha stabilito il reddito aziendale relativo agli esercizi
1993-94 in fr. 153'000.- di media annua, trovando su questo punto l'adesione
dei ricorrenti, con i quali ha inoltre concordato un reddito aziendale per il
periodo successivo di fr. 100'000.- di media annua.
- Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 marzo 1998 è riformata nel senso
che il reddito aziendale viene ridotto da fr. 170'000.- a fr. 153'000.- di
media annua,
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di
nuovi conteggi.'
- Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale della metà fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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