-
che i coniugi __________ e __________
__________, domiciliati a __________ am __________
(Canton __________), sono limitatamente
imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza __________ a __________;
-
che, notificando loro la
tassazione IC 1997/98, con decisione del 23 novembre 1998, l'Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito della sostanza in fr. 28’800 e le
deduzioni relative in fr. 20’515;
-
che i contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 30 novembre 1998,
contestando che i valori indicati corrispondessero con quelli dichiarati;
-
che, con decisione del 12
aprile 1999, l'Ufficio di tassazione aumentava le deduzioni dal reddito della
sostanza a fr. 23’395 e detraeva altresì un importo di fr. 112 per oneri
assicurativi, mentre precisava di non poter ammettere le ulteriori spese fatte
valere, non rientrando le stesse fra i costi di manutenzione dell’immobile;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ -__________ ripropone la richiesta di poter dedurre tutte le
spese fatte valere in sede di tassazione, riferendosi in particolar modo a
quelle sostenute in seguito ad un incendio che sarebbe stato solo parzialmente
indennizzato dall’assicurazione;
-
che, non essendo in grado
di ricostruire la fattispecie in base al ricorso ed alla documentazione
allegata all’incarto fiscale, questa Camera ha chiesto all’autorità di
tassazione, in data 28 maggio 1999, di prendere posizione sul ricorso;
-
che, con scritto del 4
agosto 1999, l'Ufficio di tassazione ha spiegato di avere commisurato il valore
locativo in fr. 28’200, come dichiarato dal ricorrente, mentre il calcolo
secondo le istruzioni della Divisione delle contribuzioni darebbe un reddito di
soli fr. 20’300;
-
che, secondo l'art. 20 cpv.
1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario
del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo
-
che la legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria: secondo la
giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente;
-
che il Tribunale federale
ha per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere «al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano
ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario» (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I
24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p.
98);
-
che, per ragioni di
praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni
unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando, nel
periodo di tassazione 1995-96, al valore di stima ufficiale dell'immobile il
tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5%
se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio
1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale
data (Istruzioni 1997-98 per la compilazione della dichiarazione d'imposta);
-
che tale modo di procedere
non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di
trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n.
498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);
-
che l’ultima revisione
generale delle stime del Comune di __________
risale al 1° gennaio 1985, sicché al valore di stima dell’abitazione deve
essere applicato il coefficiente del 7,25%, come indicato nella citata presa di
posizione dell'Ufficio di tassazione;
-
che il valore di stima
della sola abitazione ammonta a fr. 280’000 e pertanto il valore locativo deve
essere stabilito in fr. 20’300 in media annua;
-
che, secondo l'art. 32
cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi;
-
che sono considerate spese
di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne
preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT
n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.);
-
che, per facilitare il
lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della
somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4
LIFD e 31 cpv. 4 LT);
-
che la deduzione
complessiva ammonta:
• al
15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore
locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10
anni prima;
• al
25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore
locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza
concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in
materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992);
visto per le spese l'art. 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 aprile 1999 è riformata nel senso
che il reddito della sostanza è ridotto a fr. 20’300 e le spese di manutenzione
a fr. 5’075.