AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1999.104
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00104
Lugano
21 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 maggio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1997-98 l’ Ufficio di tassazione di Locarno ha esposto ai coniugi __________ e __________
__________ i redditi del lavoro da loro
conseguiti negli anni di computo 1995-96 (cfr. notifica della tassazione del 30
novembre 1998).
-
Il 22 dicembre 1998
i coniugi __________ presentavano reclamo.
Facevano presente che il 21 agosto 1996 era nata la loro figlia __________ e che la madre aveva beneficiato di
un congedo di maternità di quattordici settimane e che in seguito, esaurite le
vacanze arretrate, ha usufruito di un congedo non pagato sino al 31 ottobre
1997, per poi riprendere l'attività con un grado ridotto al 50% dal giorno
successivo. Rilevavano inoltre che il padre ha pure ridotto il proprio grado
d'occupazione dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998 all'80%. Chiedevano
quindi una tassazione che rispecchiasse la loro effettiva forza contributiva.
Con decisione del 12
aprile 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva su questo punto il reclamo,
negando in concreto l'esistenza dei presupposti di una tassazione intermedia.
- Con il presente
tempestivo ricorso i coniugi __________
chiedono nuovamente di poter beneficiare di una tassazione intermedia a
dipendenza della riduzione della loro forza contributiva dovuta alla riduzione
dell'orario di lavoro sia da parte della moglie sia da parte del marito. Fanno
presente che questa riduzione ha carattere duraturo, tanto più che la moglie
nel giugno di quest'anno cesserà definitivamente l'attività, o quanto meno,
fino alla fine del 2000, per maternità.
All'udienza del 23 giugno
1999, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni; in particolare,
il ricorrente ha sostenuto che la moglie ha cessato di fatto l’attività verso
la fine del 1996 e che l’ha poi ripresa per circa un anno e mezzo al 50%. A
seguito della nascita del secondo figlio, avvenuta il 19 giugno dell’anno in
corso, ha di nuovo cessato l’attività e non la riprenderà comunque prima della
fine del 2000.
- 4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46
cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche
Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
- 5.1.
Da quanto detto discende
anzitutto che la semplice variazione di reddito – quali che ne siano le
dimensioni – è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia.
Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella
fattispecie, i ricorrenti ritengono che la diminuzione del reddito che si è
verificata nel 1997, quando entrambi i coniugi hanno ridotto l’attività
dipendente, giustifichi una tassazione intermedia, senza peraltro pretendere
che si tratti di cessazione dell’attività lucrativa o di mutamento di
professione.
5.2.
Nonostante il cumulo dei
redditi e della sostanza, la moglie e il marito sono considerati due distinti
soggetti fiscali. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero
che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per
determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione
intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno
1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton
Ticino, in ASA 59 p. 556).
Per quanto concerne il
requisito quantitativo, invece, secondo il Tribunale federale, bisogna tener
conto del fatto che i coniugi formano un'unità economica e sono imposti sul
cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili
del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia
rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili
dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP
IX, p. 172; ASA 59 p. 556; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro
Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in ASA
60 p. 187).
5.3.
5.3.1.
Il Tribunale federale ha
escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo pieno a un'attività a
tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA 53 p.
188).
5.3.2.
Quanto al mutamento di
professione, giurisprudenza e dottrina ritengono che sia sempre dato quando il
contribuente abbandona un’attività dipendente per una indipendente, pur
rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali
tra l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti
giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali,
un mutamento essenziale delle basi d’imposizione quando si verifica il
passaggio da un tipo d’attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib
343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon,
La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza
richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il
mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima
(cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
5.3.3.
Vi è inoltre cambiamento
di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente
modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale
modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent. CDT 22
ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il
cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale
o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale
(cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera
di lavorare. In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene
ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta
portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del
6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II
ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento
di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore
responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una
società finanziaria). Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non
v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa
posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle
conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in
precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici
oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non
costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT
18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.;
17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente,
il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della
medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione
(cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT
17 dicembre 1984 in re G. To.).
5.4.
Alla luce di tali
principi, con sentenza nota ai ricorrenti, questa Camera ha già avuto modo di
decidere che non hanno diritto alla tassazione intermedia per cessazione
dell’attività lucrativa né per mutamento della professione due coniugi che,
simultaneamente, alla nascita del figlio, riducono l’attività lucrativa dipendente
l’uno nella misura del 40% e l’altro nella misura del 60%. Sebbene la
situazione economica dei contribuenti non differisca sostanzialmente rispetto a
quella che si sarebbe verificata in caso di cessazione totale dell’attività di
un solo coniuge, la legge vigente impedisce di trarre le stesse conseguenze
(CDT n. ..__________
del 3 settembre 1997, in RDAT I–1998 n. 6t p. 375).
5.5.
Ad analoghe conclusioni,
si deve giungere anche nella fattispecie, applicando le disposizioni e la
giurisprudenza menzionate.
Nessuno dei coniugi
ricorrenti ha infatti cessato l’attività né ha mutato professione. Non solo non
è ravvisabile un motivo di intermedia, ma non è neppure possibile stabilire a
partire da quale data potrebbe essere intrapresa una simile tassazione. Infatti,
dopo il congedo di maternità ed un ulteriore periodo di congedo non pagato, durati
complessivamente dal 21 agosto 1996 al 31 ottobre 1997, la moglie ha ridotto
l’attività al 50% a partire dal 1° novembre 1997. Il marito, da parte sua, ha
ridotto l’attività all’80% dal 1° settembre 1997.
La tassazione intermedia,
in altri termini, non pare lo strumento adatto per affrontare situazioni come
quella dei ricorrenti.
5.6.
Né possono essere accolte
le argomentazioni ricorsuali, nella misura in cui invocano una soluzione
fondata direttamente sull’art. 4 Cost. fed. e sul principio di capacità
contributiva.
5.6.1.
Anzitutto, va ricordato
che, nella misura in cui si tratta di applicare la legislazione federale,
questa Camera, così come del resto il Tribunale federale, non può esaminare la
costituzionalità di una legge federale (nel caso concreto, la LIFD), segnatamente
sotto il profilo dell'art. 4 Cost. o di altri diritti fondamentali (art. 113
cpv. 3 e 114bis cpv. 3 Cost; cfr. Aubert, Traité de droit constitutionel
suisse, Vol. I, p. 175 s.). Tutt'al più, laddove il testo della disposizione
lo permette, il giudice può interpretarlo in una maniera costituzionalmente
ammissibile. Tuttavia, come ha recentemente affermato il Tribunale federale, in
un caso ticinese, il testo di legge è chiaro e preciso in merito alle
condizioni che devono essere adempiute per poter ammettere un caso di tassazione
intermedia e non lascia spazio a particolari interpretazioni in proposito (STF
del 19 febbraio 1998, in RDAT II–1998 n 19t p. 343).
5.6.2.
Ma neanche in materia di
imposta cantonale è facile adottare un rimedio, che vada nella direzione
auspicata dai ricorrenti. Come detto, non è infatti con una semplice forzatura
delle disposizioni sulla tassazione intermedia che potrebbe essere risolta la
situazione lamentata nel ricorso, proprio perché, se anche si volessero
estendere i presupposti dell’intermedia, fino a farvi rientrare un caso come
quello in discussione, resterebbe poi il problema del momento a partire dal quale
la nuova tassazione con i redditi attualizzati deve decorrere.
Come questa Camera ha già
ricordato, una soluzione del problema conforme ai postulati costituzionali può
essere rappresentata solo dall’abbandono del sistema della tassazione praenumerando,
per passare alla tassazione annua con il sistema postnumerando.
L’adozione di un sistema di tassazione in cui periodo di computo e periodo di
tassazione coincidono – senza che si richiedano più tassazioni intermedie – è
caldeggiato dalla dottrina proprio per ragioni di giustizia fiscale (cfr. Triebold,
op. cit., p. 299 e autori citati; CDT n. ..__________
del 12 novembre 1996, in RDAT I–1997 n. 15t p. 432).
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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