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Numero d'incarto:
80.1999.108
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00108
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 maggio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ dichiarava unicamente la rendita
d'invalidità di fr. 15'516.- di media annua.
L' Ufficio di tassazione
di Bellinzona nella notifica di tassazione del 12 ottobre 1998 aggiungeva
d’ufficio alla contribuente, in considerazione del fabbisogno necessario per
vivere, un reddito d’altra fonte di fr. 15'000.- di media annua, poi ridotti a
fr. 10'000.- (cfr. decisione su reclamo del 19 aprile 1999).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la ricorrente chiede lo stralcio del reddito d’altra fonte,
producendo tra l’altro una dichiarazione della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG dalla quale risulta che nel 1995 ha beneficiato di una prestazione
complementare di fr. 12'816.- in aggiunta alla rendita d’invalidità e nel 1996
di fr. 11'232.-.
-
3.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.;
Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,
n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.2.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT
consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base
a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A
tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica
- 4.1.
La ricorrente ha allegato
al ricorso una dichiarazione del 15 gennaio 1997 della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG dalla quale risulta che nel 1995 ha beneficiato di una
prestazione complementare di fr. 12'816.- in aggiunta alla rendita d’invalidità
e nel 1996 di fr. 11'232.-.
Tale prestazione non
risulta invece menzionata nel certificato delle rendite AVS/AI del 15 aprile
1997 rilasciato dall’Istituto delle assicurazioni sociali alla contribuente e
allegato da quest’ultima alla dichiarazione d’imposta.
L’UT non ne era quindi al
corrente e non ne ha tenuto conto nella valutazione del dispendio.
Se tale circostanza fosse
stata nota all’autorità fiscale, il calcolo del dispendio non avrebbe
evidenziato la mancanza di liquidità, che l’UT è invece stato costretto a rilevare
a causa dell’informazione lacunosa che emergeva dal certificato del 15 aprile
1997 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, prodotto dalla contribuente
medesima con la dichiarazione d’imposta.
4.2.
Dall’incarto fiscale
parrebbe inoltre che la ricorrente benefici, oltre alla prestazione
complementare non imponibile, di altre entrate che meritano di essere meglio
chiarite.
Appare quindi opportuno
annullare in ordine la decisione su reclamo e retrocedere gli atti all’Ufficio
di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a’
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del19 aprile 1999 è annullata in ordine e
gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione di
Bellinzona per nuova decisione dopo più approfonditi accertamenti.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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