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Numero d'incarto:
80.1999.122
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00122
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 2 giugno 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________ e __________
, __________ - __________,
rappr.
da: __________, __________ __________- __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, notificando agli
eredi del defunto __________ __________ __________
la tassazione IC/IFD 1997/98 dei coniugi __________
__________ e __________ __________,
con decisione del 21 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile
in fr. 96’879 in media annua (fr. 87’669 per l’IFD) e la sostanza imponibile in
fr. 219’924;
-
che gli eredi impugnavano
la suddetta decisione con «reclamo cautelativo» del 30 dicembre 1998,
riservandosi di completare il gravame dopo il ritorno della vedova dall’estero;
-
che l'Ufficio di
tassazione attribuiva loro un termine di oltre tre settimane per motivare il
reclamo ed indicare i mezzi di prova e li avvertiva che, in caso di
inosservanza del termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che, non essendo pervenuta
alcuna risposta, con decisione del 17 maggio 1999 l’autorità di tassazione
dichiarava irricevibile il reclamo;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, gli eredi del signor __________, rappresentati dal figlio __________, argomentano che il de cuius
è deceduto il 2 gennaio 1997 e che, di conseguenza, la tassazione per il
periodo 1997/98, calcolata sui redditi conseguiti dai coniugi __________ prima della scomparsa del marito, è
eccessivamente onerosa, se si considerano i redditi della vedova;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, se di regola il
reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT), all'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett.
a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo
di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che la base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT);
-
che la tassazione biennale
praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla
presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente
al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p.
385);
-
che, proprio per questa
ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si
discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito
nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern
– Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993,
p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
-
che si procede dunque ad
una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte (artt. 45 LIFD, 55 LT);
-
che, per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT);
-
che, nella fattispecie,
risulta dagli atti che il signor __________
è deceduto in data 2 gennaio 1997;
-
che, di conseguenza, egli
ha cessato di essere assoggettato all’imposta il secondo giorno del periodo
fiscale 1997/98 e, dalla stessa data, è nato il diritto della vedova ad una
tassazione intermedia;
-
che, pertanto, la
tassazione ordinaria 1997/98, che si riferisce ai coniugi __________ e __________
__________ avrebbe vigore per un solo
giorno;
-
che evidenti
considerazioni di economia amministrativa suggeriscono tuttavia di annullare la
tassazione in questione, in attesa che l'Ufficio di tassazione emetta una
tassazione intermedia per la vedova, con riferimento all’intero periodo fiscale
1997/98;
-
che tale soluzione
consente di ignorare tutti i problemi di ordine (ricevibilità del reclamo) e di
merito (calcolo del reddito) sollevati dal ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
La decisione su reclamo del
17 maggio 1999 e la precedente decisione del 21 dicembre 1998, in materia di
IC/IFD 1997/98 sono annullate e gli atti sono rinviati all'Ufficio di
tassazione, perché assoggetti la signora __________
__________ ad una tassazione intermedia
per il periodo 1997/98.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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