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Numero d'incarto:
80.1999.133
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00133
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 giugno 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ e __________ __________ chiedevano
la deduzione dal reddito dichiarato di un importo di fr. 17'474.- di media
annua per spese di manutenzione della loro abitazione primaria. L’Ufficio di
tassazione ammetteva la deduzione di dette spese limitatamente a fr. 10'258.-
(cfr. notifica di tassazione del 17 agosto 1998). L’importo veniva poi elevato
in sede di reclamo a fr. 10'705.- di media annua (cfr. decisione su reclamo del
17 maggio 1999). Secondo l’autorità fiscale i lavori effettuati dalle ditte
__________ e __________ costituirebbero, secondo la vigente giurisprudenza,
delle spese di miglioria.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono la deduzione
integrale delle spese di manutenzione da loro documentate. La fattura
__________ (fr. 3'883.30) si riferirebbe alla sostituzione della vecchia
copertura in vetro retinato completamente deteriorata dal tempo con una nuova
sempre in vetro. La fattura __________ riguarderebbe (fr. 9'654.-) la
sostituzione della copertura della porta d’entrata con un nuovo tettuccio in
lamiera e due pareti laterali per il riparo dall’acqua e dal vento. Infine, la
fattura __________ (fr. 287.55) riguarderebbe la sostituzione dell’apparecchio
di ventilazione del gabinetto del rustico di __________. Produce diverse
fotografie a prova di quanto sostenuto.
L’UT,
dal canto suo, ha trasmesso l’incarto a questa Camera, rinunciando a far uso
della facoltà di determinarsi sul ricorso.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
Secondo
gli articoli 32 cpv. 1 LIFD e 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione
e le spese d’amministrazione da parte di terzi. I costi di manutenzione
suscettibili di essere dedotti secondo le norme succitate comprendono principalmente
le spese ricorrenti che servono a conservare l'idoneità di un immobile all'uso
al quale è destinato, nonché le spese di revisione e di riparazione volte a
compensare la normale usura dell'edificio, dovuta al suo sfruttamento e al
trascorrere del tempo. Sono dunque costi di manutenzione quegli investimenti
che permettono di conservare inalterato il reddito derivante da un fondo. Non
sono tali per contro le spese che aumentano il valore dell' immobile e la sua
redditività (Sentenza del Tribunale federale del 24 febbraio 1999 in re
F. e A. P.; DTF 108 Ib 317 consid. 1; ASA 60 347 consid. 1 in
fine; Känzig, Wehrsteuer, 2a ed., Basilea 1992, ad art. 22 cpv. 1 lett.
e, n. 159, 161, 163 e 164).
-
5.1.
Va
subito premesso che la fattura dell’Inelectra di fr. 287.55 è stata dedotta
dall’UT in sede di reclamo, poiché riguardava pacificamente una spesa di
manutenzione e, meglio, della semplice sostituzione del ventilatore Xpelair del
bagno nel rustico di __________, che era avariato, come risulta chiaramente
anche dalla nota manoscritta in tedesco sulla fattura dell’Inelectra.
Le
uniche due fatture in contestazione sono quindi la fattura __________ e la
fattura __________.
5.2.
La
fattura __________, di complessivi fr. 9'654.-, riguarda la sostituzione del
tettuccio di protezione della porta d’entrata con un’antiporta nuova in
alluminio e del parapetto dei balconi. Non solo lo si evince dalle indicazioni
contenute nelle fatture, ma lo si nota con tutta evidenza dalle fotografie
prodotte. La fattura __________ di complessivi fr. 3'437,30 risulta, dal canto
suo, complementare alla precedente, poiché riguarda la posa di nuovi vetri, in
sostituzione dei precedenti in vetro retinato, sui parapetti e dell’antiporta
posati in sostituzione dei vecchi. Anche in questo caso le fotografie sono
eloquenti.
Certo
si potrebbe disquisire all’infinito sulla natura dei materiali utilizzati per
la sostituzione del vecchio parapetto e dell’antiporta. Non v’è comunque
ragione di ritenere che si tratti di materiali manifestamente migliori dei
precedenti, non appena si considerino i progressi nelle tecnologie costruttive
nel corso degli ultimi due o tre decenni, ma v’è da ritenere che i materiali
usati per la sostituzione di parapetti e antiporta siano paragonabili per qualità
a quelli usati in origine.
Il
ricorso deve quindi essere integralmente accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e
231 LT 1994
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 maggio 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di manutenzione viene elevata a fr. 17'474.- di
media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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