AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.17
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00017
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 gennaio 1999
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 27 marzo 1995
l’Ufficio di tassazione di Biasca notificava a __________
__________ la tassazione IC/IFD 1993-94,
in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 32'000.- di media annua per
l’attività svolta alle dipendenze di un esercizio pubblico di __________.
Il 21 settembre 1998 l’ UT
notificava alla contribuente una tassazione intermedia IC/IFD 1993-94 per
mutamento della professione e, meglio per l’inizio di un’attività indipendente
quale gerente del grotto __________ di __________, a valere dal 1° gennaio 1993, in
cui le esponeva un reddito aziendale di fr. 65'000.- di media annua. Con
decisione del 12 ottobre 1998, il medesimo reddito aziendale veniva poi esposto
alla contribuente anche per il periodo fiscale IC/IFD 1995-96.
- Il 4 ottobre 1998 __________ __________
presentava reclamo contro la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, argomentando
che nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 aveva dichiarato un reddito
aziendale di fr. 37'198.- per il 1993 e di fr. 35'698.- per il 1994. Il reclamo
veniva poi esteso anche alla tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96.
In sede di audizione, dopo
discussione ed esame dei conteggi che hanno determinato la valutazione del
reddito aziendale da parte dell’UT, tenuto conto dell’evoluzione sfavorevole
del reddito nel biennio 1997-98, UT e contribuente convenivano di comune
accordo di stabilire il reddito della gerenza del __________
__________ per le tassazioni IC/IFD
1993-94 (intermedia) e IC/IFD 1995-96 in fr. 58'000.- di media annua. La
contribuente, che era assistita dal fratello __________
e dalla cognata __________, si impegnava
altresì a produrre entro il 31 dicembre 1998 il dettaglio degli acquisti merce
ventilato per ogni fornitore.
A seguito del suddetto
accordo, l’UT notificava a __________ __________ in data 14 dicembre 1998 le decisioni
su reclamo relative alle tassazioni IC/IFD 1993-94 (intermedia) e IC/IFD
1995-96, nelle quali il reddito aziendale veniva ridotto a fr. 58'000.- di
media annua.
- Con il presente
ricorso, datato 22 gennaio 1999 e giunto a questa Camera il 26, __________ __________
contesta nuovamente il reddito aziendale di fr. 58'000.- espostole dall’UT
nelle due succitate decisioni su reclamo. Avverte di essersi resa conto subito
dopo la sottoscrizione del verbale che un simile reddito non era mai stato
conseguito e di aver subito preso contatto con l’UT di __________, che le avrebbe risposto che non era più possibile
rimettere in discussione l’accordo. Contesta nel dettaglio i margini di utile
considerati dall’ UT, facendo inoltre presente che determinate forniture
comprendono materiali che configurano costi di gestione. Fa inoltre presente
che la Slot-machine è stata installata solo il 24 dicembre 1994. Conclude
affermando che il reddito del 1993 è di ca. fr. 32'000.- e quello del 1994 di
ca. fr. 30'600.-.
Con osservazioni del 9
febbraio 1999 l’UT rileva che Le decisioni su reclamo del 14 dicembre 1998 sono
state notificate per raccomandata già l’11 dicembre 1998 e che le stesse sono
state ritirate dalla madre (convivente) della contribuente il 14 dicembre 1998.
- All'udienza del 16
marzo 1999 la ricorrente, assistita dal fratello __________,
si è riconfermata nel ricorso. In particolare, il fratello della ricorrente ha
avuto modo di esprimersi, malgrado i problemi d'ordine (tempestività del
ricorso, ricevibilità della contestazione dell'accordo sottoscritto con l'UT di
__________), sul merito del ricorso e di
criticare vivacemente l'operato dell'UT di __________.
Ha inoltre mostrato due classatori contenenti le pezze giustificative relative
agli esercizi 1993 e 1994 del __________
__________ e i libretti delle ricevute
postali, impegnandosi a tenerli a disposizione della Camera, qualora il ricorso
fosse dichiarato ricevibile e venisse deciso di riesaminare il merito della
tassazione.
L'UT di __________ ha, dal canto suo, fermamente
contestato le censure d'aver estorto l'accordo alla ricorrente.
Con memoria 26 marzo 1999 la ricorrente ha
ulteriormente precisato la propria posizione, lamentando di aver
firmato l’accordo perché sottoposta a pressioni.
- Diritto
applicabile
5.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art.
324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale
prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della
nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto
precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a
partire dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di
reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta
di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura,
disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della
legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
5.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz.,
Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099
del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).
Le disposizioni
procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di
procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione
delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v.
anche StE 1995 B 110 n. 5).
5.3.
Nella fattispecie, la
decisione concernente la tassazione intermedia IC/IFD 1993/94 per mutamento
della professione è stata notificata ai ricorrenti il 21 settembre 1998.
Sia per l'imposta
cantonale sia per quella federale, la procedura di reclamo doveva pertanto
essere retta dalle norme della legislazione in vigore dal 1° gennaio 1995.
- Tempestività
6.1.
L'art. 227 cpv. 1 LT 1994
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario.
A sua volta, l'art. 140
pv. 1 LIFD dispone che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la
decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica, davanti a una Commissione di ricorso indipendente dall'autorità
fiscale, in concreto davanti alla Camera di diritto tributario.
6.2.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986
in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Una decisione inviata per
lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso le
PTT in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sul servizio delle
poste (RS 783.01) è valido sia per il diritto federale sia per il diritto
cantonale a condizione che la procedura cantonale non contenga disposizioni
contrarie (DTF 109 Ia 18 c. 4; 104 Ia 466 c. 3 con rif.; StE 1998
B 93.6 n. 16).
6.3.
Orbene, nel caso in esame,
la decisione su reclamo, recante la data di spedizione del 14 dicembre 1994, è
stata spedita per lettera raccomandata già l'11 dicembre e ritirata dalla madre
della ricorrente, __________ __________, che convive con lei, già il 14
dicembre 1998. Il termine di ricorso è quindi scaduto già il 13 gennaio 1999 e
il ricorso, datato 22 gennaio 1999 ma spedito soltanto il 25 gennaio 1999 per
raccomandata, è quindi irrimediabilmente tardivo.
Esso lo sarebbe, anche
ammettendo che la data di spedizione del 14 dicembre 1998, contenuta nella
decisione su reclamo, possa aver in qualche modo tratto in inganno la
contribuente. In tal caso il termine di ricorso sarebbe decorso dal 16 dicembre
1998 e il termine sarebbe venuto a scadenza il 15 gennaio.
- Validità dell'accordo
A titolo meramente abbondanziale
si vuol rammentare dottrina e giurisprudenza relativi alla rilevanza di un
accordo transattivo (si vedano in particolare CDT n. 98 del 3 maggio
1993 in re G. e T. Tu.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re R. K.).
Sulla rilevanza di un
accordo transattivo esiste infatti una copiosa giurisprudenza di questa Camera,
che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e
contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297
del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.).
La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei
più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si
soffermerà nelle considerazioni che seguono.
7.1.
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH
StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21
s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992,
III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è
ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di
fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
7.2.
Secondo la dottrina
risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come
tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme;
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo
differisce dalla convenzione (Abmachung), dalla cui natura contrattuale
discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei
fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein
definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica
della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung {cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 8}).
Sebbene, per la sua natura
di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione
dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere
rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe
di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va
valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein,
op. cit., p. 9).
7.3.
Questa opinione è stata
messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura
'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una
decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: Der Abschluss der Einigung
trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären
aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von
einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es
sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch
ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide
Seiten grundsätzlich verbindlich ist (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden
und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm
und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e
proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina
(Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della
transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od
una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di
chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene
prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se
segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
7.4.
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito
interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente
univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio,
allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una
transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere
unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso.
7.5.
Esaminando il testo della
transazione sottoscritta il 10 novembre 1998 risulta chiaramente che essa è
stata raggiunta dopo aver esaminato i conteggi (ricostruzione dei margini di
utile lordo) che avevano determinato l'esposizione di un reddito aziendale di
fr. 65'000.- di media annua nella notifica di tassazione. Di comune accordo si
era così convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 58'000.- di media
annua.
L'accordo è stato
sottoscritto per l'UT di __________
dalla __________ __________ e dall'ispettore __________
e dalla contribuente.
Certo, il fratello della
ricorrente ha ripetutamente e vigorosamente accusato l'UT di aver estorto il
suddetto accordo.
L'accusa appare quanto
meno problematica, non appena si consideri che la ricorrente non è comparsa da
sola all'audizione davanti all'UT, bensì accompagnata da due persone, il
fratello stesso e la di lui moglie, avvocata __________
__________, che non hanno suggerito alla
ricorrente di formulare una riserva o quanto meno di riservarsi, come sovente
accade, un termine di riflessione per comunicare la propria adesione.
Sostenere, in simili
condizioni, indebite pressioni da parte dell'UT risulta pertanto con tutta
evidenza assai problematico.
7.6.
Né può essere scambiata
con una indebita pressione l'avvertimento, asserito verbalmente in occasione
dell'udienza davanti alla Camera dal fratello della ricorrente, da parte
dell'UT che, in caso di decisione, il reddito aziendale avrebbe anche potuto
essere aumentato, addirittura rispetto alla notifica di tassazione. L'UT, in
ossequio al diritto d'essere sentito, era tenuto ad attirare l'attenzione su
tale eventualità, poiché la ricostruzione dell'utile lordo in base ai margini
sperimentali stabiliti legittimava una simile conclusione.
Non avesse formulato tale
avvertimento, forse soggettivamente vissuto dal fratello della ricorrente come
una indebita pressione, ma non certo vissuto così da una giurista
particolarmente versata nel diritto amministrativo, l'UT si sarebbe esposto
alla censura di aver disatteso il diritto di essere sentito.
- In simili condizioni
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. A questa camera è quindi
preclusa la facoltà di esprimersi nel merito della tassazione (reddito
aziendale).
L'esame della documentazione
presentata all'udienza (classatori con pezze giustificative, libretti delle
ricevute postali) è quindi superfluo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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