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Numero d'incarto:
80.1999.172
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00172
Lugano
27 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________ è dipendente delle __________ __________ di __________,
mentre sua moglie __________ lavora a __________ alle dipendenze della
__________ __________, casa di moda e di spedizioni. I coniugi __________ sono
domiciliati a __________, in __________ __________.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ chiedevano le seguenti deduzioni:
·
spese di trasporto fr.
3'000.-
·
spese di doppia economia domestica fr. 3'000.-
·
altre spese professionali fr.
5'800.-
·
figli a carico fr.
6'000.-.
Il 15 marzo 1999 l’
Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1997-98,
in cui concedeva la deduzione per spese di trasporto limitatamente a fr.
1'200.-, quella per altre spese professionali a fr. 4'000.-, mentre negava sia
la deduzione per doppia economia domestica sia quella per figli a carico.
- Con tempestivo
reclamo 29 marzo 1999 __________ __________, rinnovava la richiesta di poter
dedurre quanto meno per la moglie le spese di doppia economia domestica, poiché
l’orario di lavoro della moglie non le consente di rincasare per il pranzo.
Riproponeva inoltre la richiesta di deduzione per figli a carico, poiché la figlia
nel 1997 era ancora apprendista.
Con decisione del 9 agosto
1999 l’UT ammetteva parzialmente il reclamo elevando la deduzione per spese di
trasporto a fr. 2’720.-, rilevando che al marito viene concessa la trasferta
con l’automobile in ragione di quattro volte quattro chilometri al giorno e
alla moglie la spese per l’abbonamento annuo al bus. Non ammetteva per contro
la spesa per doppia economia domestica, data la prossimità del luogo di lavoro
di entrambi i coniugi al luogo di domicilio. Negava inoltre la deduzione per
figli.
- Con il presente
tempestivo ricorso __________ __________ __________ ripropone la richiesta di
deduzione per doppia economia domestica quanto meno per la moglie, ribadendo
che la pausa di un' ora sul mezzogiorno è insufficiente per rientrare al
domicilio. Chiede inoltre la deduzione per la figlia, poiché nel 1997 era
ancora apprendista.
L’UT non ha fatto uso
della facoltà di presentare osservazioni.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
Deduzione per la
figlia apprendista a carico
5.1.
Secondo l'art. 34 cpv. 1
LT, sono dedotti dal reddito netto:
a. per
ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al
cui sostentamento il contribuente provvede, 6’000 franchi;
b. per
ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di
esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede,
sempre che l’ aiuto uguagli almeno l’ importo della deduzione, 6’000 franchi;
questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la lettera a).
Analogamente, secondo l'art.
35 cpv. 1 LIFD, sono dedotti dal reddito netto:
a. per
ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede, 5'100 franchi;
b. per
ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa,
al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’ aiuto uguagli
almeno l' importo della deduzione, 5'100 franchi; questa deduzione non è ammessa
per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la
lettera a.
5.2.
Gli articoli 35 cpv. 2
LIFD e 34 cpv. 3 LT precisano che tale deduzione è stabilita "secondo la
situazione all'inizio del periodo fiscale" in ossequio al principio
secondo cui la situazione personale-economica si riferisce al soggetto
d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120). Se quindi i presupposti per
ottenere la deduzione subentrano dopo l'inizio del periodo fiscale, essi non
possono più essere presi in considerazione, e, viceversa, se vengono meno dopo
l'inizio del periodo fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig, op.
cit. n. 1 ad art. 25 DIFD, p. 707 s.).
D’altronde la funzione
delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica
personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità
contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a
ediz., Zurigo 1995, p. 235).
Per queste ragioni le
deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la
capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente
diminuita dalle spese sostenute per i figli.
5.3.
D'altra parte, la
giurisprudenza del Tribunale federale e delle commissioni cantonali di ricorso
in materia tributaria ha sempre evidenziato - con particolare riferimento a
quei figli che, facendo un apprendistato, sono in grado di provvedere, almeno
in gran parte, al proprio fabbisogno - la correlazione che deve sussistere fra
le spese effettivamente sostenute ed il corrispondente diritto alla deduzione.
L'Alta Corte ha pertanto
stabilito che il contribuente ha diritto alla deduzione per figli quando spende
per il loro sostentamento una somma pari almeno a quella concessa in deduzione
(cfr. STF del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.; analogamente, la giurisprudenza
del Canton Argovia, in ASA 37, p. 32).
Altri cantoni propongono,
in relazione alla legislazione tributaria cantonale, soluzioni diverse, ma
fondate sugli stessi presupposti: per il Tribunale amministrativo di Berna, p.
es., se il figlio dispone di un reddito che copre almeno la metà del suo fabbisogno,
i genitori perdono il diritto alla deduzione per figli (cfr. StE 1990 B
29.3 n. 7).
Da tutte le soluzioni
esaminate si perviene comunque alla conclusione che, in considerazione del fatto
che le deduzioni sociali sono concesse in una misura forfetaria - a differenza
delle altre deduzioni, che si fanno in base alle spese effettivamente sostenute
- occorre evitare che possano beneficiarne anche contribuenti che sostengono
spese per figli in una misura irrisoria.
5.4.
Nel presente caso fa
pacificamente stato, per quanto precede, la situazione al 1° gennaio 1997.
A quella data la figlia
del ricorrente, __________, aveva più di vent'anni, essendo nata __________
1976. Nel corso del 1996 aveva lavorato quale impiegata d'ufficio conseguendo
un reddito lordo da attività dipendente di fr. 32'516.-.
In simili condizioni deve
essere escluso nel modo più assoluto che il ricorrente possa in qualche modo
ambire alla deduzione per figli. Anzi, la sua richiesta confina con la
temerarietà.
- Deduzione per
spese di doppia economia domestica
6.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro
a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
6.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del
10 dicembre 1996).
La deduzione massima per
spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'600.-- l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE del 10 dicembre 1996), rispettivamente in fr. 5'200.--se il contribuente
soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana
(art. 4 cpv. 2 lett. b DE del 10 dicembre 1996).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio
1993). Per il periodo 1997-98 la deduzione massima è di fr. 2600.-- all’anno (cfr.
appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
6.3.
Sia nel reclamo sia nel
ricorso il ricorrente spiega all' Ufficio di tassazione che la moglie non può
rincasare per il pranzo a causa della pausa di mezzogiorno troppo breve, di una
sola ora tra mezzogiorno e la una.
Questa Camera non ha
motivo di dubitare di questa affermazione, sulla quale per altro l'UT nemmeno
si è espresso. In simili condizioni non appare quindi esigibile che la moglie
del ricorrente rincasi per il pranzo con il mezzo pubblico. Tenuto conto delle
condizioni di viabilità, del tempo necessario per recarsi alla fermata di partenza
del mezzo pubblico di trasporto e in seguito da quella di arrivo a casa, e
viceversa, la pausa di un'ora appare troppo breve perché si possa pretendere
che __________ __________ non pranzi fuori casa ma al domicilio. Le va quindi
concessa la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pasto di
mezzodì.
6.4.
Questa deduzione non può
invece essere concessa al marito della ricorrente, sia in considerazione della
breve distanza tra luogo di lavoro e domicilio, ma anche dell'uso per le
trasferte da e per il domicilio della propria automobile, la cui spesa gli è
stata riconosciuta in deduzione per quattro tratte al giorno, quindi anche per
il rientro per il pranzo.
Di nessun rilievo, a
questo riguardo, la circostanza che la moglie non rincasi, poiché nulla ha a
che fare con la possibilità del ricorrente di rincasare per il pranzo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 agosto 1999 è riformata nel senso
che a __________ __________ è riconosciuta la deduzione di fr. 2'600.- per
doppia economia domestica. Per il resto, la decisione su reclamo è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.-
sono a carico del ricorrente in ragione di metà.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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