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Numero d'incarto:
80.1999.196
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00196
Lugano
4 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 29 settembre 1999
in
materia di: tassa militare
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato il 20 luglio 1965, ha acquisito la cittadinanza svizzera per
naturalizzazione nel corso del 1997.
Il 28 maggio 1999
l'Ufficio della tassa militare notificava la tassa d'esenzione dall'obbligo
militare per l'anno 1998, commisurandola su un reddito di fr. 43'900.-.
Dopo aver ricevuto la
diffida di pagamento, il 27 agosto 1999 __________ __________ si rivolgeva
all'Ufficio della tassa militare, rilevando di non essere tenuto al pagamento
della tassa in virtù dell'art. 1 LTEO, non avendo ricevuto alcun ordine di servizio
per quell'anno ed essendo stato incorporato nella protezione civile soltanto
nel 1999.
Il 31 agosto 1999
l'Ufficio della tassa militare respingeva il reclamo, constatando innanzi tutto
che il reclamo era tardivo, ma argomentando comunque nel merito che esso era
privo di fondamento giuridico. Dei motivi della decisione verrà detto in seguito,
per quanto necessario.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassa per
l'anno 1998, sostenendo di non essere stato reclutato per ragioni di età e
quindi di non essere astretto al pagamento di una tassa surrogatoria. Contesta
inoltre l'interpretazione data dall' Ufficio all'art. 8 cpv. 2 e 4 LM e all'art.
1 LTEO. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto
necessario.
-
3.1.
La Camera di diritto
tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che
il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio della tassa militare, che
abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità
di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà
la decisione di irricevibilità.
Va inoltre rilevato che i
termini stabiliti dalla legge sono perentori. La loro osservanza va quindi
rilevata d'ufficio.
3.2.
Contro la decisione di
tassazione o la decisione d'esenzione o di riduzione della tassa, può essere
proposto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, un reclamo per
iscritto all'autorità di tassazione (art. 30 cpv. 1 LTEO).
3.3.
Orbene, nel presente caso
il qui ricorrente ha presentato reclamo praticamente tre mesi dopo aver
ricevuto la decisione dell'Ufficio della tassa militare relativa all'assoggettamento
per l'anno 1998, quando il termine di pagamento della tassa, fissato al 28
luglio 1999, era trascorso e gli era già stata notificata una diffida di pagamento.
Ne consegue che la
tassazione del 28 maggio 1999 è cresciuta in giudicato. La decisione su reclamo
dell' Ufficio di tassazione va quindi confermata, rettificandone il dispositivo
nel senso che il reclamo deve essere dichiarato irricevibile (per tardività) e
non respinto (nel merito).
- A titolo del tutto abbondanziale
si rileva che la decisione dell' Ufficio della tassa militare, nella misura in
cui si esprime anche nel merito della contestazione, meriterebbe conferma.
Infatti, in linea di
principio, i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari
prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti ad
una tassa surrogatoria (art. 1 LTEO). Tale principio sgorga dal dettato
costituzionale dell' art. 18 Cost fed, secondo cui ogni svizzero è soggetto
all'obbligo militare e dall'art. 26 cpv. 1 LM, per il quale chi non adempie l'obbligo
militare prestando (personalmente) servizio militare o servizio civile è
soggetto alla tassa d'esenzione. La tassa assume così veste di surrogazione del
servizio, tant'è che l'art. 2 cpv. 1 LM la annovera tra le modalità
d'adempimento dell'obbligo costituzionale (cfr. anche art. 18 cpv. 4 Cost fed.;
Neue Sammlung BGE btr. Militärpflichtersatz, n. 131, STF del 12 maggio
1997, consid. 4).
Secondo l'art. 2 cpv. 1
lett. a LTEO sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi
militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno
civile non sono stati incorporati per più di sei mesi in una formazione
dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile.
Tale è appunto il caso del
ricorrente.
Di nessun rilievo per la
presente fattispecie l'art. 8 LM, inserito nella prima sezione del secondo
capitolo, che riguarda l'obbligo di leva e di prestare servizio. Che il ricorrente
non sia più sottoposto all'obbligo di leva, avendo superato l'età di 25 anni
(cfr. art. 8 cpv. 2 LM) e che quindi, non essendo stato reclutato, non sia
soggetto all'obbligo di prestare servizio (cfr. art. 8 cpv. 2 LM), nulla toglie
alla circostanza che egli nel corso del 1998 non sia stato incorporato per
almeno sei mesi in una formazione dell'esercito (art. 2 cpv. e lett. a LTEO).
Non importa invero per quali ragioni il ricorrente non abbia prestato servizio.
La tassa d'esenzione dal servizio è infatti la prestazione surrogatoria che
ogni cittadino svizzero deve pagare, poco importa per quale causa, poiché non
ha assolto l'obbligo militare prestando personalmente servizio (DTF 121
II 166, consid. 4 ; Neue Sammlung BGE btr. Militärpflichtersatz, n. 131,
STF del 12 maggio 1997, consid. 4).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 31
cpv. 2 LTEO, l'art. 3 Regolamento d'esecuzione della LTEO e l'art. 231 LT;
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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