AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.205
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00205
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 settembre 1999
in materia di: imposte alla fonte 1998
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- L'8
febbraio 1999 __________ __________ __________, titolare di un'impresa di
__________, presentava all'Ufficio cantonale imposte alla fonte il conteggio
della trattenuta d'imposta alla fonte del 1998. In una lettera allegata al
conteggio precisava: "Nelle dichiarazioni va calcolata la trasferta esatta
per il 1998 al 40% d'accordo con l'ispettore signor __________, finora è stato
calcolato una quota provvisoria". In calce al conteggio vero e proprio
annotava inoltre: "Da fare il conguaglio per le trasferte 1998 calcolate
come acconti. Provvederemo entro il 31.03.99 a fare il conguaglio".
Il 20
aprile 1999 __________ __________ __________ presentava il rendiconto d'incasso
del 1° trimestre del 1999. Dall'importo di fr. 1'550,10 che doveva essere
versato all'Ufficio imposte alla fonte tratteneva un importo di fr. 671,70 a
titolo di conguagli per trasferte.
Con
lettera del 16 giugno 1999 l'Ufficio imposte alla fonte chiedeva a __________
__________ __________ spiegazioni circa la deduzione di fr. 671,70 dal conteggio
del 1° trimestre 1999. Il 21 giugno 1999 l'interessato rispondeva che si
trattava del conguaglio delle trasferte, che era stato provvisoriamente
calcolato in fr. 400.- mensili secondo le indicazioni dell'ispettore signor
__________.
Con
decisione formale del 5 luglio 1999 l'Ufficio imposte alla fonte replicava che
il termine utile concesso sia al debitore delle prestazioni sia al contribuente
per esigere una decisione in merito all'esistenza e all'estensione
dell'assoggettamento all'imposta alla fonte è il 31 marzo dell'anno che segue
la scadenza della prestazione (art. 210 LT; art. 137 LIFD); attirava nel
contempo l'attenzione di __________ __________ __________ sull'obbligo del
datore di lavoro di rilasciare a fine anno ai propri dipendenti un'attestazione
con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni assoggettate e dell'imposta
trattenuta, in modo tale da consentire loro di esercitare i propri diritti.
L'Ufficio traeva quindi la conclusione che il conteggio per il 1998 presentato
il 5/8 febbraio 1999 era definitivo e confermava quindi la richiesta di versamento
della differenza di fr. 671,70.
Il 4
agosto 1999 __________ __________ __________ presentava reclamo in tempo utile,
attirando l'attenzione sulla precisazione, fatta in occasione dell'inoltro del
conteggio annuale, che il conguaglio sarebbe stato effettuato entro il 31 marzo
1999. Faceva inoltre notare che nel frattempo l'importo di fr. 671,70 era stato
versato.
Con
decisione del 26 agosto 1999 l'Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo.
- 2.1.
In caso
di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della
prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine
del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una
decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art.
210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD).
La
Direttiva 01/99 della Divisione delle contribuzioni concernente l'imposizione
alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, del novembre
1998 e valida dal 1° gennaio 1999, precisa, a sua volta, che il contribuente o
il datore di lavoro oppure l’istituto assicurativo o di previdenza che intende
contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere, al più tardi entro
il 31 marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento, all’Ufficio
delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona, una decisione in merito
all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Contro questa decisione è
data, alle medesime persone, facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle imposte
alla fonte entro il termine di 30 giorni. Contro la decisione sul reclamo è poi
data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di Appello a Lugano.
2.2.
Dagli
atti dell'incarto emerge chiaramente che il ricorrente ha presentato l'8
febbraio 1999 il conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte del 1998,
riservandosi di chiedere il conguaglio entro la fine di marzo del 1999, quindi
in conformità dei termini stabiliti dalla legge, a dipendenza dell'ammontare
effettivo delle spese di trasferta, che nel conteggio era stato dedotto solo in
via valutativa nella misura del 40% suggerita da un funzionario dell'ispettorato
fiscale.
Il
termine stabilito dalla legge, e quindi perentorio, entro il quale era
possibile sia al debitore dell'imposta, vale a dire al datore di lavoro, sia al
contribuente, vale a dire al dipendente, chiedere una decisione in merito
all’estensione dell’assoggettamento, che si pronunciasse quindi sull' entità
dei rimborsi per spese di trasferta non imponibili, è tuttavia scaduto
infruttuoso.
__________ __________ ha atteso fino all'inizio di maggio per chiedere, per
altro in modo proceduralmente irrito, la decisione relativa all'ammontare delle
spese di trasferta non imponibili, quando ha trasmesso il rendiconto d'incasso
del 1° trimestre del 1999, datato 20 aprile 1999, ma pervenuto all'Ufficio
soltanto l'11 maggio successivo, dal quale ha dedotto l'ammontare delle imposte
trattenute in eccesso sulle spese di trasferta.
A giusta
ragione quindi l' Ufficio imposte alla fonte ha preteso con decisione formale
del 5 luglio 1999 il versamento dell'importo di fr. 671,70.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster