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Numero d'incarto:
80.1999.207
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00207
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 1999
in materia di: revisione IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- L’8
febbraio 1999 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________, nata nel 1974, di professione __________, la tassazione IC/IFD
1997-98, a valere dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998, in cui le esponeva
in media annua, conformemente a quanto dichiarato, un reddito del lavoro di fr.
21'800.- e indennità di disoccupazione per fr. 7'274.-, concedendole le deduzioni,
così come richieste e, meglio, fr. 2'000.- per l’IC e fr. 1'800.- per l’IFD a
titolo di altre spese professionali, fr. 3'061.- per premi assicurativi e fr.
2'595.- per contributi AVS/AI/IPG. La tassazione non veniva contestata e
passava in giudicato.
Il 12
luglio 1999 __________ __________, che il __________ 1998 aveva sposato
__________ __________, si rivolgeva all’UT di __________, chiedendo una proroga
per la presentazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000, perché non
sarebbe stata in grado di esporre il reddito della moglie, adducendo che l’UT
nella notifica di tassazione dell’8 febbraio 1999 non avrebbe tenuto conto
delle osservazioni presentate il 12 dicembre 1998 e, meglio, che la moglie
avrebbe ottenuto un permesso tipo C soltanto dal mese di agosto del 1998.
Il 13
luglio 1999 l’UT di __________ replicava che la tassazione IC/IFD 1997-98 della
moglie era definitiva che della disoccupazione della moglie dal 1° settembre
1997 al mese di aprile del 1998 se ne sarebbe tenuto conto nella tassazione
1999-2000.
Il 21
luglio 1999 i coniugi __________ -__________, assistiti da __________
__________, presentavano istanza di revisione della tassazione IC/IFD 1997-98
della moglie, lamentando la motivazione generica della tassazione, dalla non
era possibile rilevare che l’UT non aveva tenuto conto delle osservazioni
presentate il 12 dicembre 1998 ed eccependo quindi un vizio di motivazione.
L’UT con
decisione dell’11 agosto 1999 respingeva la domanda di revisione in assenza
negando che sussista un qualsiasi elemento atto a legittimare la revisione. In
particolare l’inizio dell’assoggettamento sarebbe dipeso dalla cessazione
dell’assoggettamento alla fonte e la tassazione sarebbe perfettamente conforme
a quanto dichiarato. Quanto sostenuto dagli istanti sarebbe di rilievo
unicamente per la tassazione 1999-2000.
Il
reclamo presentato il 6 settembre 1999, in cui venivano ribaditi i noti
argomenti, veniva respinto con decisione su reclamo dell’8 settembre 1999.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ -__________ chiedono
l’accoglimento del loro ricorso e conseguentemente la retrocessione degli atti
all’UT per nuova decisione. Ribadiscono le note argomentazioni, rilevando
inoltre che il loro rappresentante l’8 febbraio 1999 non era al corrente della
notifica di tassazione di __________ __________ e che è stato consultato
soltanto nel mese di giugno.
L’UT
propone la reiezione del ricorso.
- In
occasione dell’udienza del 25 novembre 1999 si è potuto chiarire che la
ricorrente è stata imposta alla fonte fino alla fine di luglio del 1998 e che
quindi dal 1° settembre 1997, data dell’inizio dell’assoggettamento illimitato
alla fine di luglio 1998 ha pagato due volte le imposte sullo stesso reddito
(del lavoro e da indennità di disoccupazione), la prima volta alla fonte, la
seconda a seguito della tassazione ordinaria.
L’inizio
dell’assoggettamento illimitato della ricorrente avrebbe dovuto iniziare a
decorrere dalla data del matrimonio e, meglio, dal __________ 1998.
Sempre in
occasione dell’udienza si è potuto accertare che l’imposta alla fonte
trattenuta da aprile a luglio del 1998 e che quindi avrebbe dovuto essere
retrocessa ammontava a ca. fr. 255.- Si è inoltre potuto accertare che nel
frattempo l’Ufficio imposte alla fonte aveva retrocesso alla contribuente ca.
fr. 242.- per imposte alla fonte trattenute sulle indennità di disoccupazione
dal mese di dicembre del 1997 al mese di aprile 1998, che invece risulterebbero
dovute stante l’inizio dell’assoggettamento illimitato dal 10 aprile 1998.
Dopo
discussione, il giudice ha proposto per economia di giudizio la seguente
soluzione:
-
l’Ufficio di tassazione si impegna a emettere una nuova tassazione
con inizio dell’assoggettamento dal 10 aprile 1998, in sostituzione della
precedente decisione dell’ 8 febbraio 1999, che faceva partire l’inizio
dell’assoggettamento illimitato già dal 1° settembre 1997;
-
il ricorrente, dal canto suo, si impegna seduta stante a ritirare il
presente ricorso in materia di revisione.
Le parti
hanno aderito seduta stante alla suddetta proposta.
- Visto
quanto precede, la presente causa viene evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2
della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente,
non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione perché proceda
nei propri incombenti conformemente al consid. 3.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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