AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.208
Data decisione, Autorità:
06.04.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00208
Lugano
6 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 1999
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ Ufficio fiduciario,
__________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ è proprietario da diversi anni degli immobili di cui ai mappali n.
__________ e __________ RFD del Comune di __________, del valore di stima
ufficiale complessivo di fr. 143'130.-. Il 20 giugno 1994 l'Ufficio di
tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC 1993-94, in cui
stabiliva la sostanza imponibile in fr. 104'097.- e il reddito in franchi zero.
1.2.
Il
25 ottobre 1996 l'Ufficio di tassazione di __________, a seguito dei lavori di
riattazione dei suoi immobili da parte del contribuente, gli notificava una
tassazione intermedia per modifica dei rapporti intercantonali, in cui la
sostanza imponibile veniva definita in fr. 593'032.- e il reddito in fr. 20'213.-.
Il
contribuente presentava reclamo in tempo utile, chiedendo l'annullamento della
tassazione intermedia, poiché non vi sarebbe stata nessuna modifica delle basi
determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali.
Con
decisione dell'8 giugno 1998 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il
reclamo, riducendo il reddito imponibile a soli fr. 3'563.- e la sostanza a fr.
593'032.-. Limitava nel contempo gli effetti della tassazione intermedia al
periodo dal 4 marzo 1993 al 31 dicembre 1994.
La
decisione passava incontestata in giudicato.
1.3.
Nel
frattempo l'Ufficio di tassazione, in data 9 marzo 1998, aveva notificato a
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui il reddito
imponibile veniva definito in fr. 18'879.- e la sostanza in fr. 1'036'299.-.
1.4.
__________ presentava reclamo in tempo utile, rilevando che, se il piccolo
appartamento viene usato saltuariamente dal contribuente medesimo a partire dal
4 marzo 1993, l'altro, quello grande, è stato locato soltanto dal 1° dicembre
1994. Chiede quindi che il reddito relativo a questo appartamento venga considerato
per un solo mese, con conseguente azzeramento del reddito imponibile.
Con
decisione del 13 settembre 1999 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
argomentando
Secondo l'art. 55, lett. e),
LT il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di
modificazione delle basi determinanti per le imposizioni nelle relazioni
intercantonali. L'imponibilità limitata nasce e sussiste per ogni fattore
patrimoniale. L'immobile di un domiciliato in altro Cantone è colpito da
imposte nel Ticino (per sostanza e reddito) rispettivamente dall'acquisto o dal
momento in cui una costruzione è terminata e ne è dichiarata l' abitabilità
(vedi imposta cantonale 1993/94 - tassazione intermedia dal 4 marzo 1993 al 31
dicembre 1994).
Il valore locativo annuo della
propria abitazione (mapp. no. __________) viene confermato in fr. 16'500.- (5%
di fr. 330'000.-).
Il reddito da pigioni e affitti
viene ribadito in fr. 45'000.- di media annua in quanto della mancata locazione
durante il periodo 4 marzo 1993 - 30 novembre 1994 già se ne è tenuto calcolo
nella determinazione della tassazione intermedia relativa al periodo fiscale
1993/94.
Con il reclamo il patrocinatore
del contribuente chiede la deduzione delle spese effettive di manutenzione per
l'immobile sito sul mapp. no. __________ di __________. Al riguardo giova
osservare che sono spese di manutenzione ordinaria solamente quelle effettuate
al fine di mantenere il valore dell'immobile. Non sono invece deducibili i
costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne
costituiscono un incremento. Queste spese sono infatti considerate degli
investimenti. Ora, i lavori eseguiti all'immobile di proprietà del reclamante
(ricostruzione e ampliamento dello stabile) non possono essere considerati
semplici lavori di manutenzione ma vanno reputati come investimenti non
deducibili ai sensi dell'art. 33, lett. d)., LT. Ne consegue che la deduzione per spese di
manutenzione viene confermata in fr. 22'152.- di media annua.
- 2.1.
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della
notifica di tassazione IC 1995-96, come pure della decisione su reclamo e,
conseguentemente, di essere tassato sulla base dei redditi conseguiti in media
annua.
Dei
motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
In
occasione dell'udienza del 23 febbraio 2000 le parti si sono confermate nelle
rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
- 3.1.
Va
innanzi tutto rilevato che nel caso in esame non è (più) in discussione la
tassazione intermedia IC 1993-94, a valere dal 4 marzo 1993, per modificazione
delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali.
Essa
è fondata sulla prassi dell’autorità fiscale, confermata da una giurisprudenza
di questa Camera risalente a diversi anni or sono (RTT 1972 pag. 90,
consid. 4; più recentemente CDT 188/89 in re H. H.), secondo la quale,
per il soggetto fiscale limitatamente imponibile in ragione della sua
appartenenza economica (art. 7 cpv. 1 lett. b v.LT), l'aumento, rispettivamente
la diminuzione della sostanza posseduta e del reddito conseguito in Ticino, era
atta a modificare le basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni
intercantonali, poiché la riattazione di un immobile, a motivo degli
investimenti effettuati (dal finanziamento sia con mezzi propri sia mediante mutuo
ipotecario sia misto), modificava, per il corrispettivo aumento di valore della
costruzione oggetto di ristrutturazione, sia la sostanza posseduta sia le
passività sia (per l'adeguamento del valore locativo) il reddito complessivo
determinante.
3.2.
Non
mette però conto chiedersi in questa sede, in considerazione del passaggio in
giudicato della tassazione intermedia a valere dal 4 marzo 1993, se tale
giurisprudenza meriti conferma oppure se la tassazione intermedia per
modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali debba essere circoscritta ai soli casi in cui vi è passaggio
dall'assoggettamento da limitato all'assoggettamento illimitato, oppure di acquisto
o di vendita in un immobile situato fuori cantone, oppure ancora di
costituzione o di chiusura di uno stabilimento d'impresa fuori cantone (Richner/Frei/
Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2.a
ed., Zurigo 1997, p. 484 s.), vale a dire ai soli casi in cui si modificano i
termini soggettivi (domicilio) o oggettivi (acquisto o alienazione di sostanza
immobiliare, costituzione o chiusura di uno stabilimento d’impresa) della
sovranità fiscale e non anche ai casi in cui una destinazione di sostanza
mobiliare, imposta nel Cantone di domicilio, porta ad accrescere il valore di
un immobile (già) di proprietà del contribuente, situato in un altro cantone.
3.3.
Nel
presente caso è unicamente questione di stabilire, stante il passaggio in
giudicato della tassazione intermedia a valere dal 4 marzo 1993, il reddito
imponibile nella successiva tassazione ordinaria IC 1995-96.
- 4.1.
Di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
In
caso di tassazione intermedia fa stato la base di calcolo temporale applicabile
ai casi di inizio dell'assoggettamento (art. 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 56
cpv. 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è determinato:
·
per il periodo
fiscale in corso, in base
al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un
anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994);
·
per il periodo
fiscale successivo, in
base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno,
calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. b LT).
4.2.
Nel
caso in esame, per quanto stabilito dall’art. 53 cpv. 1 lett. b LT, fa stato il
reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato
su dodici mesi.
Nel
periodo dal 4 marzo 1993 al 31 dicembre 1994 i redditi che entrano in
considerazione sono pertanto unicamente il valore del proprio piccolo
appartamento per tutta la durata del periodo di computo (22 mesi) e il canone
locatizio del grande appartamento locato soltanto a partire da quando è stato
locato, vale a dire dal 1° dicembre 1994. Concretamente, il valore locativo del
proprio appartamento ammonta per i 22 mesi del periodo di computo a fr.
30'250.- [(fr. 16'500.- ./. 12 mesi) x 22 mesi] e all’affitto di fr. 3'750.-
incassato per il mese di dicembre del 1994. Il reddito complessivo di questi 22
mesi, pari a fr. 34’000.- (fr. 30'250.- + fr. 3'750.-) va poi calcolato, come
stabilito dall’art. 53 cpv. 1 lett. b LT, su dodici medi e risulta quindi
essere, su base annua, di fr. 18'545.- (12/22 di fr. 34'000.-).
4.3.
Non
può quindi essere condiviso, in linea di principio, il calcolo dell’Ufficio di
tassazione, che ha determinato il reddito imponibile nel periodo fiscale IC
1995-96, non come previsto dall’art. 53 cpv. 1 lett. b LT per il periodo
successivo a quello in cui è stata allestita la tassazione intermedia, ma come
se ci si trovasse in presenza di una nuova tassazione intermedia (per inizio
della locazione ?) dal 1° gennaio 1995.
- 5.1.
La
decisione dell’Ufficio di tassazione trova fondamento nella giurisprudenza
relativa alle basi di calcolo in caso di tassazione intermedia, recepita ora
dall’art. 53 cpv. 2 LT e dall’art. 44 cpv. 3 LIFD, secondo i quali proventi e spese straordinari sono considerati soltanto
per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento.
La
suddetta disposizione della legge federale e di quella cantonale, in vigore dal
1° gennaio 1995, codifica la giurisprudenza del Tribunale federale, adottata
quando era in vigore l’abrogato decreto concernente l’imposta federale diretta
(DIFD). L’Alta Corte aveva infatti deciso che, quando uno spazio di tempo
determinato serve da periodo di computo per diversi periodi di tassazione
successivi e il reddito imponibile di questo spazio di tempo è aumentato o diminuito
in modo essenziale da elementi straordinari unici, questi elementi devono
essere presi in considerazione soltanto per l'imposta concernente un periodo di
tassazione. Per esempio: la diminuzione straordinaria del patrimonio per
sottovalutazione del monte merci effettuata nelle chiusure immediatamente
successive all'assunzione di una azienda commerciale (ASA 37 p. 454); o,
in caso di trasformazione di ditta individuale in società anonima, il dividendo
distribuito nel secondo esercizio della SA che va preso in considerazione
soltanto nella tassazione ordinaria successiva all'intermedia (ASA 38 p.
386; cfr. anche ASA 49 p. 482; Känzig, Wehrsteuer, 2a ediz.,
Basilea 1982, p. 772; STF del 4 novembre 1992 in re G. & F. SA,
consid. 3).
5.2.
La
legge non definisce più da vicino il contenuto della nozione di proventi e spese straordinari. Esaminando la
giurisprudenza federale e cantonale, pronunciata quando ancora vigevano il DIFD
e la LT del 1976, risulta chiaro che si tratta sempre di proventi o spese unici.
Oltre ai casi appena citati, si pensi al caso di un onorario del tutto
eccezionale (di oltre tre milioni e mezzo di franchi) nell’esercizio di una
libera professione (StE 1995 B 64.1 n. 3 = ZStP 1995 p. 69)
oppure alla concessione di ammortamenti sul goodwill al momento
dell’inizio dell’attività indipendente (RF 51 / 1996 p. 329 = ZStP
1996 p. 230; RF 1998 p. 503).
Caratteristica
determinante della nozione di proventi e spese straordinari è proprio, come lo
esprime la terminologia usata dal legislatore, l’unicità del provento o della
spesa. Si può dunque affermare che la nozione di straordinarietà esclude per
definizione quella di periodicità. Ciò che è periodico non può, in altre
parole, essere straordinario.
5.3.
Una
definizione della nozione di proventi e spese straordinari può oggi essere
reperita nelle norme transitorie delle leggi fiscali di quei Cantoni che, prima
del nostro, hanno adottato il sistema postnumerando, vale a dire la tassazione
sul presente.
L’art.
275 cpv. 2 della nuova Legge tributaria zurighese elenca, seppur esemplificativamente,
i diversi proventi straordinari che devono essere colpiti, al momento del
passaggio dal sistema praenumerando a quello postnumerando, con un’imposta
separata. Anche l’Ordinanza del Consiglio di Stato zurighese, del 14 ottobre
1998, fornisce un elenco ancor più dettagliato dei proventi straordinari, inducendo
i commentatori di quella legge ad affermare che «Merkmal ausserordentlicher Einnkünfte
ist ihr nicht periodischer Zufluss» (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum
harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, pp. 1756 s., 1763 ss., in
particolare p. 1766).
Tale
conclusione non può che confortare per analogia quanto esposto al considerando
precedente.
5.4.
Una
diversa soluzione sarebbe d’altronde difficilmente conciliabile con il
principio, che non necessita di particolare illustrazione, per il quale la
tassazione intermedia costituisce un’eccezione alla regola e va quindi applicata
restrittivamente.
5.5.
Anche
queste considerazioni inducono a confermare quanto stabilito, in linea di
principio, al consid. 4.3. Le pigioni non possono in alcun modo essere
considerate proventi straordinari, nemmeno nel caso in cui, all’inizio
dell’assoggettamento o, più in generale, al verificarsi del motivo di
tassazione intermedia, l’immobile resta sfitto per un periodo più o meno
prolungato.
Non
va d’altronde dimenticato, per simmetria, che, nell’ipotesi di una tassazione
per cessazione dell’assoggettamento, le pigioni conseguite nel biennio di
computo precedente il periodo fiscale continuano a essere imposte, anche se
l’immobile diventa sfitto all’inizio del periodo fiscale e rimane tale per
parecchi mesi e, meglio, fino alla fine dell’assoggettamento.
- Per
tutto quanto precede, gli atti del procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di
tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art.
231 LT 1994
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 settembre 1999 è riformata a’ sensi
dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di
tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
- Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Al
ricorrente è attribuita un'indennità di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster