AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.215
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00215
Lugano
10 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1999
in materia di: suppletorie cantonali e
comunali 89-92, suppletorie e multe cantonali e comunali 93-94, multa federale
93-94
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-95 i coniugi __________ denunciavano
spontaneamente fattori di sostanza precedentemente non dichiarati.
Nel
verbale d'audizione del 3 febbraio 1999 i fattori non dichiarati venivano così
stabiliti:
sostanza
fr.
215'075.- al 1° gennaio 1989
fr.
230'000.- al 1° gennaio 1991
fr.
246'544.- al 1° gennaio 1993
reddito
periodo
di computo 1987-88 fr. 4'200.-
periodo
di computo 1989-90 fr. 8'000.-
periodo
di computo 1993-94 fr. 12'627
L'autorità
fiscale proponeva altresì di contenere la multa in 0,2 l'imposta sottratta in
considerazione della denuncia spontanea.
I
contribuenti dal canto loro si riservavano un termine di una ventina di giorni
per consultare il loro fiscalista e per prendere posizione. Dopo aver ottenuto
una proroga del termine, i contribuenti il 7 marzo 1999 esponevano le loro
ragioni.
Con
decisone del 20 aprile 1999 la Divisione delle contribuzioni, Ufficio imposte
speciali, constatando come nel biennio fiscale IFD 1993-94 non fossero stati
dichiarati redditi per fr. 12'627.- di media annua, stabiliva l'ammontare
complessivo dell'imposta federale diretta e della multa, pari a 0,2 volte
l'imposta sottratta, in fr. 1'922,05.
Con
un'ulteriore decisione di pari data la Divisione delle contribuzioni,
constatati i redditi non dichiarati negli anni dal 1989 al 1994, stabiliva
l'importo complessivo dell'imposta suppletoria cantonale e della multa, pari a
0,2 volte l'imposta sottratta, in fr. 12'414,25 e l'importo complessivo
dell'imposta suppletoria comunale e della multa in fr. 7'448,35.
- Il
19 maggio 1999 i contribuenti presentavano reclamo, dichiarando di non poter accettare
la somma sproporzionata che veniva loro richiesta, poiché l'imposta preventiva
trattenuta sui redditi era superiore all'imposta dovuta e non era più
recuperabile.
Dopo aver
sentito i contribuenti, con due distinte decisioni del 20 settembre 1999 la
Divisione delle contribuzioni respingeva i reclami, confermando imposte suppletorie
e multe.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l'annullamento
delle suddette decisioni e, meglio, la compensazione del proprio debito
d'imposta ordinario con il loro credito d'imposta preventiva dello stesso
periodo fiscale.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
La
Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso.
- 4.1.
Alle
procedure penali che riguardano periodi fiscali e trasferimenti, come pure successioni
apertesi e liberalità eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge
si applicano le disposizioni del diritto precedente nella misura in cui la
presente legge non è più favorevole al contribuente o all’alienante (art. 320
LT 1994).
4.2.
Per l’art.
236 cpv. 1 LT 1994, l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non
incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in
precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente
omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una
tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro
l’autorità fiscale. Il ricupero d’imposta non può essere operato, nemmeno nel
caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una
dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili (art. 236 cpv. 2 LT
1994).
Sia per l’art.
258 cpv. 1 LT 1994 sia per l’art. 175 cpv. 1 LIFD il contribuente che, intenzionalmente
o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che
una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa.
Per l’art. 258 cpv. 2 LT 1994, come pure per l’art. 175 cpv. 2 LIFD la multa
equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve,
può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al
triplo dell’imposta sottratta. Infine, sia secondo l’art. 258 cpv. 3 LT 1994
sia secondo l’art. 175 cpv. 3 LIFD, se il contribuente denuncia spontaneamente
la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità fiscale, la multa è ridotta
a un quinto dell’imposta sottratta.
4.3.
La
normativa della LT 1994 in materia di sottrazione, se comparata a quella della
precedente LT 1976, appare indubitabilmente essere la lex mitior in
relazione al massimo edittale della sanzione. Basti pensare che secondo l’art.
203 cpv. 2 LT 1976 la multa andava fino a cinque volte l’imposta sottratta,
mentre secondo la nuova legge non può superare in caso di colpa grave le tre
volte e che secondo il cpv. 3 della medesima norma, in caso di denuncia
spontanea, la multa non poteva superare una volta l’imposta sottratta.
Diversamente
ne va del minimo edittale, poiché la vecchia normativa non prevedeva alcun minmo
edittale, sia nel caso di sottrazione consumata sia nel caso di denuncia
spontanea (cfr. art. 203 cpv. 2 e 3 LT 1976), al contrario della nuova che
prevede nel caso di sottrazione consumata, se la colpa è lieve, una sanzione
minima di un terzo dell’importo dell’imposta sottratta e in caso di denuncia
spontanea di un quinto (cfr. art. 258 cpv. 2 e 3 LT 1994). È tuttavia il caso
di rilevare che la prassi dell’autorità fiscale cantonale raramente scendeva al
livello degli attuali minimi edittali.
4.4.
Anche per
la LIFD, pur in assenza di una norma transitoria specifica, vale il principio
della lex mitior e non v’è dubbio che la nuova normativa introdotta
dalla LIFD sia più favorevole per quanto concerne la sanzione edittale
superiore rispetto alla precedente normativa dell’art. 129 cpv. 1 DIFD, che
prevedeva una multa sino a quattro volte l’importo sottratto (cfr. Sammlung
BGE n. 825; ASA 68 p. 240; StE 1999 101.9 n. 10). .
Quanto ai
minimi edittali, la situazione è invece analoga a quella della legge cantonale.
Infatti l’art. 129 cpv. 1 DIFD non prevedeva alcuna soglia edittale verso il basso,
anche se, come nel caso della legge cantonale, la prassi dell’autorità fiscale
cantonale raramente scendeva al livello degli attuali minimi edittali (cfr. Sammlung
BGE n. 825; ASA 68 p. 240; StE 1999 101.9 n. 10).
- 5.1.
Nel caso
in esame è fuor di dubbio che i ricorrenti, pur dando loro atto di una certa
leggerezza nell’agire dovuta forse a inesperienza, abbiano commesso una sottrazione
d’imposta.
Essi
stessi l’hanno d’altronde denunciata spontaneamente.
Neppure è
in discussione l’ammontare delle imposte sottratte, che è stato ricostruito
sulla base della documentazione bancaria da loro stessi prodotta. In nessuno
degli incontri con l’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle
contribuzioni è d’altronde stata mossa la benché minima censura al calcolo
dell’ammontare dell’imposta sottratta.
5.2.
Anche
l’importo della multa pari a 0,2 volte l’imposta sottratta sfugge a ogni critica.
Certo,
essa è stata fissata, conformemente agli articoli 258 cpv. 3 LT 1994 e 175 cpv.
3 LIFD, per i quali, come si è visto, se il contribuente denuncia
spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità fiscale, la
multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta e non conformemente agli
articoli 203 cpv. 3 LT 1976 e 129 cpv. 1 DIFD. Ma anche se fossero state applicate
quelle norme, la sanzione non sarebbe stata certamente inferiore. Anzi, fosse
stata seguita la prassi allora in auge in relazione all’applicazione deli
articoli 203 cpv. 3 LT 1976 e 129 cpv. 1 DIFD, la sanzione sarebbe assai veromilmente
stata più incisiva.
5.3.
In simili
condizioni questa Camera non può che confermare le decisioni contestate dai
ricorrenti con il presente ricorso.
Questa
Camera non è insensibile all’emergenza finanziaria in cui sono venuti a trovarsi
i ricorrenti a seguito dell’acquisto e della riattazione della casa di
__________, ma non può far altro che attirare la loro attenzione sull’ art. 246
cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il
pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe
oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi
dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per
iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata
all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che
decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del
contribuente.
- 6.1.
Vero è
che nel loro ricorso i ricorrenti chiedono la compensazione delle imposte dovute
e della multa con l’imposta preventiva, d’importo superiore, loro trattenuta.
L’argomento
è privo di qualsiasi pregio giuridico nell’ambito della presente procedura.
La
restituzione dell’imposta preventiva è regolata da un’apposita legge federale,
la LIP, la quale disciplina chiaramente, all’art. 23 LIP, la restituzione
dell’imposta preventiva in caso di sottrazione d’imposta e deve quindi semmai
essere chiesta alla competente autorità.
6.2.
A titolo
del tutto abbondanziale, questa Camera vuol ricordare ai contribuenti che,
secondo l’art. 23 LIP, chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non
dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta
preventiva o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.
Tale
regola, che subordina la restituzione dell’imposta alla dichiarazione, fa sì
che l’imposta preventiva diventi una sorta di “imposta a carico del frodatore”
(“Defraudantensteuer”). L’art. 23 LIP vuole, in tal modo, spingere il
contribuente ad una certa condotta, precisamente a presentare una dichiarazione
fiscale corretta (Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II parte, Basilea
1985, p. 80).
6.3.
La prassi
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è d’altronde codificata nella
Circolare n. 8 dell’8 dicembre 1978, concernente la «modificazione parziale
della prassi inerente la perdita del diritto al rimborso dell’imposta
preventiva». Essa prevede, in particolare, che il diritto al rimborso non
decade quando il contribuente, prima della tassazione definitiva, completa o rettifica
le indicazioni fatte nella dichiarazione d’imposta oppure quando rettifiche o
complementi del genere sono eseguiti dalle autorità fiscali in seguito a
richieste d’informazione fatte ai contribuenti. Di converso, se il contribuente
notifica alle autorità fiscali i redditi e la sostanza in oggetto solo dopo che
la tassazione è passata in giudicato, non si può ravvisare in questo caso una
dichiarazione regolare; il rimborso dell’imposta preventiva che colpisce detti
redditi va quindi rifiutata, e ciò indipendentemente dal fatto che sia iniziato
un procedimento d’imposta suppletiva e penale, oppure che la tassazione
eseguita venga soltanto rettificata (cfr. Circolare citata, par.
A.II.2.; V. anche CDT n. ..__________ del 23 marzo
1998 in re CE F. A.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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