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Numero d'incarto:
80.1999.221
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00221
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 ottobre 1999
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
4 marzo 1994 i coniugi __________ __________ e __________ __________
-__________ acquistavano in comproprietà da __________ __________ __________ la
part. N. __________ RFD di __________ __________./ __________ al prezzo di fr.
535'000.-. Il 21 agosto 1995 acquistavano inoltre da __________ __________
__________ la part. N. __________ al prezzo di fr. 287'000.-. I coniugi
__________ procedevano poi all'edificazione dell'abitazione coniugale.
Successivamente,
nell'ambito della causa di divorzio __________ -__________ __________ e
__________ __________ __________ stipulavano il 1° aprile 1998 una convenzione
sulle conseguenze accessorie con la quale __________ __________ -__________ si
impegnava tra l'altro a trasferire in proprietà esclusiva a __________
__________ le part. __________ e __________ RFD del Comune di __________
__________./ __________, conferendo nel contempo incarico al notaio __________
di presentare le relative istanze di trapasso della quota di comproprietà della
moglie.
- Con
decisione del 28 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a
__________ __________ __________ -__________ la tassazione dell’imposta sugli
utili immobiliari, relativa della quota di comproprietà della ex moglie all' ex
marito.
L’utile
era commisurato in fr. 34'977.- pari alla differenza fra il valore di
alienazione di fr. 1'525'000.- e il valore di investimento composto del valore
d'acquisto di fr. 412'750.-, del costi di costruzione di fr. 1'062'273.- e dei
costi di acquisto e vendita di fr. 15'000.-. L’imposta, calcolata con
l’aliquota corrispondente ad una durata del possesso di oltre 4 anni, era
stabilita in fr. 11'192,65.
La
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 luglio 1999. Dopo
istruttoria, sulla scorta della documentazione raccolta, l' Ufficio di
tassazione accoglieva solo parzialmente il gravame con decisione del 27
settembre 1999, nella quale aumentava la deduzione dei costi di costruzione da
fr. 1'062'273.- a fr. 1'072'181.-.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
-__________ postula l’annullamento della decisione su reclamo per mancanza di
utile imponibile. Lamenta la mancanza di collaborazione da parte dell'ex marito
e dell'architetto nel metterle a disposizione tutta la documentazione relativa
ai costi di costruzione. Avverte inoltre che nella convenzione di divorzio era
sottintesa anche la liberazione da ogni onere passato, presente e futuro in
cambio di un accordo sugli alimenti. Contesta poi la fondatezza dei documenti,
che sarebbero stati creati ad hoc, su cui è stato calcolato l'utile
immobiliare, sia per quanto attiene l'ipotetico valore realizzato sia per
quanto attiene il costo di costruzione.
-
4.1.
Lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT 1994).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
4.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT 1994).
- Secondo
la ricorrente l’imponibilità sarebbe esclusa già per il fatto che nella convenzione
di divorzio sarebbe stata sottintesa la liberazione da ogni onere passato, presente
e futuro in cambio di un accordo sugli alimenti.
5.1.
Quanto
al preteso accordo contenuto nella convenzione di divorzio sulla liberazione da
ogni onere fiscale passato, presente e futuro, va rilevato che esso è di natura
essenzialmente privata .L'assunzione di un obbligo fiscale da parte di un terzo
ha effetti puramente civili ed è del tutto irrilevante dal profilo del diritto
pubblico. Esso crea soltanto l'obbligo civilistico di rimborsare al soggetto
fiscale il tributo da lui sborsato. (cfr. CDT n. 782 del 29 dicembre
1971 in re P. e A. S. e a A. SA; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972 in re F.
B.; CDT n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 4.a ed., Zurigo, 1992, p. 71; Soldini/Pedroli,
L'imposta degli utili immobiliari, Lugano, 1996, p. 152).
5.2.
Vi
sarebbe semmai da chiedersi se un simile accordo, che comporta l'assunzione
dell'onere fiscale da parte dell'acquirente, non debba comportare la
maggiorazione del valore d'alienazione di un importo pari all'ammontare della
prestazione accessoria, vale a dire pari all'onere fiscale assunto
dall'acquirente (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 221 e s.).
- Secondo
la ricorrente, l'imponibilità sarebbe inoltre esclusa per il fatto che non avrebbe
conseguito alcun utile.
6.1.
Occorre
innanzi tutto stabilire il valore d'alienazione, che è stato definito dall' UT
in fr.1'525'000.‑, vale a dire nella metà del valore indicato di comune
accordo dalle parti all' Ufficio di tassazione di __________ il 1 ° marzo 1999,
allegando a sostegno della valutazione una conferma dell'arch. __________ del
28 luglio 1998. Non v'è alcun motivo per rimettere in discussione in questa
sede il valore concordemente indicato dalle parti all'autorità fiscale. Esso
risulta da una valutazione dei costi di costruzione, di altri costi e del
valore di acquisto del terreno effettuata da una persona competente e, meglio,
dall'architetto che ha curato l'esecuzione dei lavori. La convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio non fornisce d'altra parte indicazioni sul
prezzo attribuito dai coniugi all'abitazione, né altri elementi utili che in
qualche modo consentano di determinarlo in via induttiva. Non può quindi essere
seguita la doglianza della ricorrente relativa alla fissazione del prezzo.
Nulla consente di affermare che il premo indicato all'UT le sia stato estorto,
né che sia stato fissato in misura troppo elevata per disinteresse del marito,
poiché anch'egli, in quanto proprietario dell'immobile, potrebbe essere
chiamato a garantire l'onere fiscale in virtù dell'istituto dell'ipoteca legale.
6.2.
Venendo
ai costi di investimento, occorre rilevare che la contestazione non verte tanto
sul valore d'acquisto, che risulta dagli atti notarili di compravendita, quanto
piuttosto sull'entità dei costi di costruzione.
L'UT
ha di fatto ammesso integralmente i costi di costruzioni che emergono dalla liquidazione
allestita dall'arch. __________ il 13 marzo 1996, per un importo complessivo di
fr. 2'124'545,80. Ha inoltre ammesso altri costi d'investimento e, meglio
d'acquisto e vendita, per complessivi fr. 30'000.‑, accettando di fatto,
senza puntuale verifica documentale e quindi dando prova di generosità
d'apprezzamento, le indicazioni contenute nella valutazione del 28 luglio 1998
dell'arch. __________.
In
sede di reclamo l'UT ha tenuto conto di ulteriori costi d'investimento, procedendo
a un'attenta valutazione delle nuove pezze giustificative inviate dall'ex
marito della ricorrente. Anche questa valutazione sfugge a critiche fondate. A
giusta ragione l'UT ha stralciato, per es., la fattura di fr. 8'500.‑ del
signor __________, perché relativa a lavori di restauro di mobili antichi. Non
ha considerato, sempre a buon diritto, un'offerta della ditta , sia
perché manca la fattura, sia perché l'importo complessivo di fr. 2'552.‑
riguarda due diverse varianti. Ha inoltre ammesso prudenzialmente la fattura
relativa all'installazione di un tritarifiuti in cucina, negando invece
carattere di costo di costruzione risp. miglioria alla parte di opere eseguite
dalla ditta __________ ‑ sull'impianto della piscina,
considerandole manutenzione. Ha infine considerato lavori di manutenzione non
deducibili, e non lavori di miglioria, quelli svolti dalla ditta __________
sull'impianto di riscaldamento del locale piscina. Queste valutazioni sfuggono
a critiche fondate. Certo, non sempre è agevole distinguere i costi di
costruzione risp. di miglioria dalle spese di manutenzione. Non va tuttavia
dimenticato che ev. valutazioni per difetto dell'UT sono compensate, come si è
visto, dalla generosa ammissione in ragione di fr. 30'000.‑ di costi
d'acquisto e di vendita. A giusta ragione l'UT osserva nella motivazione della
decisione su reclamo che non rientrano tra i costi di costruzione il mobilio, i
tendaggi, I'arredamento del rustico e le attrezzature da giardino. Tutto ben
considerato, la decisione dell'UT appare equa ed equilibrata.
6.3.
La
ricorrente parrebbe considerare l'utile immobiliare su cui è tenuta a pagare
l'imposta frutto dell'attuale disinteresse dell'ex marito all'esito della
causa. Dall'esame degli atti dell'incarto, non emergono circostanze idonee ad
avvalorare questa tesi. Né va dimenticato, come già rilevato, che l'ex marito
non è affatto disinteressato all'esito della causa, poiché, indipendentemente dagli
accordi intervenuti tra le parti al momento del divorzio in merito agli oneri
fiscali futuri, egli è quanto meno garante del pagamento del debito d'imposta
in quanto terzo proprietario del pegno in virtù dell' istituto dell' ipoteca
legale.
Per
questi motivi,
visto
per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 480.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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