AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.226
Data decisione, Autorità:
19.09.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00226
Lugano
19 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 novembre 1999
in materia di: riparto
fra marito e moglie IC/IFD 87/88, 89/90, 91/92, 93/94 (dall'1.1.93 al 21.2.93),
95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. dallo Studio legale __________. e .
__________ -, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ e __________ __________ si sono sposati nel 1973.
Dal 21
maggio 1993, dopo il tentativo di conciliazione fallito il 22 febbraio precedente,
vivono separati legalmente. La loro separazione di fatto durava però già da
circa quattro anni.
1.2.
Il 16
settembre 1998 l'Ufficio di tassazione inviava a __________ __________
-__________ il riparto tra marito e moglie degli elementi imponibili e
dell'imposta dovuta dal periodo fiscale 1987-88 al periodo fiscale 1995-96 sia
per l'IC sia per l'IFD.
Imposta / periodo fiscale marito moglie
IC 1987-88 fr. 13'696.20 fr.
911.50
IFD 1987-88 fr. 7'897.70 fr.
590.80
IC 1989-90 fr. 12'790.50 fr.
1'817.20
IFD 1989-90 fr. 6'323.75 fr.
948.25
IC 1991-92 fr. 21'033.15 fr.
2'746.55
IFD 1991-92 fr. 10'616.65 fr.
3'855.35
IC 1993-94 (01.01.93-21.02.93) fr. 20'667.10 fr.
2'383.40
IFD 1993-94
(01.01.93-21.02.93) fr. 12'122.95 fr. 1'392.05
IC 1993-94 (22.02.93-31.12.94) fr. 23'050.50 fr.
0.00
IFD 1993-94
(22.02.93-31.12.94) fr. 13'515.00 fr. 0.00
IC 1995-96 (01.01.95-30.09.95) fr. 19'041.45 fr.
2'139,25
IFD 1995-96
(01.01.95-30.09.95) fr. 12'122.95 fr. 1'392.05
IC 1995-96 (1.10.95-31.12.96) fr. 21'180.70 fr.
0.00
IFD 1995-96 (1.10.95-31.12.96) fr. 13'515.00 fr.
0.00
1.3.
Il 14
dicembre 1998 l’Ufficio di tassazione notificava poi alla contribuente anche la
tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, a decorrere dal 1° aprile 1998, per arrivo
nel Cantone.
- 2.1.
Il 12
ottobre 1998 __________ __________ -__________ presentava reclamo contro le
suddette decisioni di riparto dell'imponibile e dell'imposta tra marito e moglie.
L'Ufficio
di tassazione, dopo aver chiesto alla Divisione delle contribuzioni di esprimersi
e aver sentito la rappresentante dell'interessata, con decisioni del 7 ottobre
1999 accoglieva parzialmente il reclamo, rettificando i riparti nel modo
seguente:
Imposta / periodo fiscale marito moglie
IC 1987-88 fr. 14'607.70 fr. 0.00
IFD 1987-88 fr. 7'897.70 fr.
590.80
IC 1989-90 fr. 12'790.50 fr.
1'817.20
IFD 1989-90 fr. 6'707.70 fr.
564.30
IC 1991-92 fr. 21'033.15 fr.
2'746.55
IFD 1991-92 fr. 12'807.70 fr.
1'664.30
IC 1993-94 (01.01.93-22.02.93) fr. 20'667.10 fr.
2'383.40
IFD 1993-94
(01.01.93-22.02.93) fr. 12'122.95 fr. 1'392.05
IC 1993-94 (23.02.93-31.12.94) fr. 23'050.50 fr.
0.00
IFD 1993-94 (23.02.93-31.12.94) fr. 13'515.00 fr.
0.00
IC 1995-96 (01.01.95-30.09.95) fr. 21'180.70 fr.
0.00
IFD 1995-96
(01.01.95-30.09.95) fr. 13'515.00 fr. 0.00
IC 1995-96 (1.10.95-31.12.96) fr. 21'180.70 fr.
0.00
IFD 1995-96 (1.10.95-31.12.96) fr. 13'515.00 fr.
0.00
2.2
A seguito
dell'accoglimento parziale del reclamo, la posizione della contribuente risultava
essere concretamente la seguente:
per I'IC 1987/88: nessun importo dovuto
(a seguito del riconoscimento dell'eccezione di prescrizione);
-
per l'IFD 1987/88: l'importo a carico della ricorrente a
titolo di conguaglio per I'IFD 1987 è pari a fr. 894.05 e quello a titolo di
conguaglio per I'IFD 1988 è pari a fr. 870.15 (interessi compresi);
-
per I'IC 1989/90: l' IC 1989 è stata interamente pagata; il
conguaglio 1990 a carico della ricorrente ammonta a fr. 2'494.20;
-
per l'IFD 1989/90: l'importo a carico della ricorrente a
titolo di conguaglio per l'IFD 1989 è di fr. 382.05 e per l'IFD 1990 di
fr. 651.85 (interessi compresi);
per I'IC 1991/92: l'importo a carico
della ricorrente a titolo di conguaglio per I'IC 1991 è di fr. 3'887.35 e per
l'IC 1992 di fr. 3'766.15 (interessi compresi);
-
per I'IFD 1991/92: l'importo a carico della ricorrente a titolo di
conguaglio per l'IFD 1991 è di fr. 2'293.45 e per l'IFD 1992 di fr. 2'193.70
(interessi compresi);
-
per l'IC 1993/94 (dal 1.1.1993 al 21.2.1993): l'importo a
carico della ricorrente a titolo di conguaglio per l'IC 1993 è di fr. 462.80
(interessi compresi);
-
per l'IFD 1993/94 (dal 1.1.1993 al 21.2.1993): l'importo a carico
della ricorrente a titolo di conguaglio per l'IFD 1993 è di fr. 268.40
(interessi compresi);
-
per I'IC 1993/94 (dal 22.2.1993 al 31.12.1994): nessun importo
è dovuto (n.d.r.: a mente della ricorrente, l'importo a suo carico ammonterebbe
a fr. 1'778.90);
-
per l'IFD 1993/94
(dal 22.2.1993 al 31.12.1994): nessun importo è dovuto per l'IFD 1993;
-
per I'IC
1995/96: nessun conguaglio è dovuto;
-
per l'IFD 1995/96:
nessun conguaglio è dovuto;
-
per l'IC
1997/98 (dal 1.4.1998 al 31.12.1998): il totale a carico della ricorrente
per l'IC 1998 è di fr. 175.50, nessuna imposta è invece dovuta per l'IFD.
2.3.
Il 22
dicembre 1998 veniva presentato reclamo anche contro la tassazione IC/IFD
1997-98 per arrivo nel Cantone, a valere dal 1° aprile 1998.
Il reclamo
veniva parzialmente ammesso con decisione dell’ 11 ottobre 1999. L’imposta
cantonale dovuta ammontava a fr. 175.50. Non era invece dovuta alcuna imposta
federale, poiché il reddito non raggiungeva il minimo imponibile.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ chiede che sia
accertato per le tassazioni IC e IFD dal 1987-88 al 1995-96, compresa la
tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, che non esiste alcun reddito imponibile e
che quindi nessuna imposta è da lei dovuta. Chiede inoltre l’annullamento della
tassazione intermedia IC 1997-98 (assoggettamento dal 1° aprile al 31 dicembre
1998) dell’11 ottobre 1999, accertato che nel periodo determinante non
esisterebbe alcun reddito imponibile.
Avverte
in particolare di essersi separata di fatto dal marito sin dall’inizio del 1989
e di aver vissuto in seguito presso la madre a __________ sino al suo
trasferimento all’estero e, meglio, a __________ (Italia), avvenuto nel 1994.
Contesta quindi di aver vissuto a Bedano, contrariamente alla notifica di
arrivo in quel comune sottoscritta dal marito. Rileva poi che, quando viveva in
Svizzera, era il marito ad occuparsi degli aspetti fiscali e di essere venuta a
conoscenza del suo indebitamento soltanto nel 1993, poco prima della
separazione legale, quando dovette intaccare i suoi pochi averi. Sostiene
quindi di essere stata impossibilitata a prendere le misure cautelative imposte
dalle circostanze, cosicché non può essere considerata debitrice solidale e gli
atti interruttivi della prescrizione verso il marito non le sono opponibili.
Quanto al
reddito imponibile rileva di non aver ricevuto alcun salario dal marito per la
collaborazione prestata a favore della ditta, durata fino a poco prima della
separazione legale. Ricorda inoltre che il marito si è nondimeno impegnato
nella convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione a riconoscerle
un importo di fr. 24'000.- annui a partire dal 1973 fino al 1993, per
complessivi fr. 480'000.-, rilevando che tuttavia non ha mai fatto fronte al
suo impegno.
Fa pure
notare di non beneficiare di alcuna indennità di disoccupazione e di non aver
mai toccato il contributo alimentare dovutole dal marito. Attira inoltre
l’attenzione sulla sua precaria situazione finanziaria. Conclude affermando che
il reddito attribuitole con il riparto effettuato dall’autorità fiscale non
corrisponde al suo tenore di vita e di aver disposto unicamente del minimo indispensabile
per sé e per i figli.
Contesta
poi il reddito d’altra fonte attribuitole nella tassazione intermedia IC
1997-98: gli aiuti ricevuti dai parenti sarebbero di gran lunga inferiori
all’importo di fr. 26'300.- valutato dall’Ufficio di tassazione.
Rileva
infine di non possedere alcuna sostanza imponibile. Il credito verso il marito
di fr. 480'000.- non è mai stato incassato e quindi non è mai stato a sua
disposizione. Inoltre, la sostanza immobiliare nel comune di __________, in
comproprietà con la sorella, è gravata da un usufrutto generale a favore della
madre.
3.2.
L’Amministrazione
federale delle contribuzioni propone in via principale la reiezione del ricorso
e in via subordinata la retrocessione degli atti all’Ufficio di tassazione per
ulteriori accertamenti.
Constata
innanzi tutto che il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro il riparto
in materia di IFD 1995-96, è privo d’oggetto, poiché nessun reddito è stato
attribuito alla ricorrente.
Contesta
poi l’intervento della prescrizione per i periodi anteriori al 1° gennaio 1995,
trovando applicazione per analogia, in mancanza di una specifica norma del
DIFD, l’art. 136 cpv. 1 CO, per il quale l’interruzione rispetto a un debitore
solidale o a un condebitore d’una prestazione indivisibile vale anche in
confronto degli altri condebitori.
Quanto
all’ammontare dei redditi attribuibili alla ricorrente, rileva che non sussiste
alcun reddito da alimenti del marito quando quest’ultimo non vuole o non può
pagare le somme stipulate. Osserva pure che dall’incarto non si può evincere la
natura dei redditi attribuiti alla ricorrente, per cui occorrono ulteriori accertamenti
da parte dell’autorità giudiziaria o il rinvio degli atti all’autorità di
tassazione.
3.3.
La
Divisione delle contribuzioni, interpellata da questa Camera, con osservazioni
del 5 giugno 2000 propone di accogliere il ricorso:
·
in materia di IC tassazione intermedia 1993-94
(assoggettamento dal 22 febbraio 1993 al 31 dicembre 1994) e di tassazione
intermedia IC 1997-98 (assoggettamento dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 1998)
per assenza di reddito e di sostanza imponibili;
·
in materia di IC 1989-90, 1991-92, e 1993-94
(assoggettamento dal 1° gennaio al 21 febbraio 1993) sempre per assenza di
reddito e di sostanza imponibili, ritenuto altresì che nessuna imposta è dovuta
in relazione ai riparti con il marito;
Propone
inoltre di accogliere parzialmente il ricorso in materia di IFD 1991-92 e
1993-94 (assoggettamento dal 1° gennaio al 21 febbraio 1993) nel senso che il
reddito della ricorrente viene ridotto a fr. 18'000.- e di confermare invece le
tassazioni IFD 1987-88 e 1989-90.
Rileva
infine che il ricorso in materia di riparto IC/IFD 1995-96 è irricevibile in
quanto privo d'oggetto.
- Ricevibilità
4.1
Va
innanzi tutto rilevato che il ricorso è senza oggetto sia per l’IC sia per l’IFD
per il periodo fiscale ordinario 1995-96 e per il precedente periodo fiscale
1993-94, a partire dal 23 febbraio 1993, vale a dire per il periodo coperto
dalla tassazione intermedia. Come si evince dai relativi riparti d’imposta,
nessuna imposta risulta infatti a carico della ricorrente.
4.2.
Va
inoltre rilevato che limitatamente all’IC per il periodo 1987-88 non risultano
imposte a carico della ricorrente.
In
discussione rimangono pertanto solo i periodi IFD dal 1987-88 al 1993-94 (fino
al 21 febbraio 1993) e IC dal 1989-90 al 1993-94 (fino al 22 febbraio 1993),
come pure il periodo 1997-98 (dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 1999).
Il
ricorso è quindi ricevibile limitatamente a questi periodi.
- Nel
merito
5.1.
Nelle
osservazioni al ricorso la Divisione delle contribuzioni propone, come si è visto,
l’accoglimento del ricorso in materia di IC 1989-90, 1991-92, e 1993-94 (assoggettamento
dal 1° gennaio al 21 febbraio 1993) per assenza di reddito e di sostanza imponibili,
ritenuto altresì che nessuna imposta è dovuta in relazione ai riparti con il
marito. Propone inoltre l’accoglimento del ricorso, sempre per l’IC in materia
di tassazione intermedia 1993-94 (assoggettamento dal 22 febbraio 1993 al 31 dicembre
1994) e di tassazione intermedia IC 1997-98 (assoggettamento dal 1° aprile 1998
al 31 dicembre 1998), pure per assenza di reddito e di sostanza imponibili.
5.2.
Va subito
rilevato che la proposta di accoglimento del ricorso contro il riparto in materia
di tassazione intermedia IC/IFD 1993-94 (dal 22 febbraio 1993 al 31 dicembre
1994) è senza oggetto, poiché, come già si è visto, nessuna imposta risulta a
carico della ricorrente.
5.3.
La
proposta di accoglimento del ricorso formulata dalla Divisione delle
contribuzioni è così motivata:
Orbene, che
la ricorrente non avesse o abbia redditi diretti o sostanza in godimento è molto
verosimile vista la situazione in cui si è trovata in seguito alle difficoltà
economiche dei marito. Certo, va osservato che , nel diritto fiscale possono
essere considerati redditi imponibili come redditi d'altra fonte anche gli
aiuti ricevuti da terzi.
Esenti sono,
tuttavia, le prestazioni dell'assistenza pubblica e quelle fondate sul diritto
di famiglia, ad eccezione degli alimenti percepiti dal contribuente in caso di
divorzio o di separazione per sé ed i figli sotto la sua autorità parentale.
Assodato che
il marito non ha fatto fronte ai suoi obblighi alimentari nei confronti della moglie
e dei figli, bisogna pur ammettere che gli aiuti forniti dalla signora __________
alla figlia ed ai nipoti sono prestazioni fondate sull'obbligo di mantenimento
di stretti familiari caduti nel bisogno. La signora __________ non è quindi
imponibile in relazione alle prestazioni ricevute dalla madre. D'altra parte, i
pagamenti che il marito avrebbe dovuto effettuare non possono essere
considerati reddito, dal momento che egli non è in grado di pagare alla moglie
per sé ed i figli quanto convenuto; un credito irrecuperabile non può neppure essere
esposto come credito ai fini dell'imposizione della sostanza.
In queste
circostanze va subito precisato che può essere accolto il reclamo contro la notifica
di tassazione intermedia (decisione su reclamo IC 1993‑1994 dell' 11
ottobre 1999 (assoggettamento dal 22.2.1993 al 31.12.1993); in suddetta
decisione su reclamo (intermedia) non deve essere esposto nessun reddito
imponibile né nessuna sostanza imponibile.
Per gli
stessi motivi, deve essere accolto pure il reclamo contro la decisione su
reclamo dell'11 ottobre 1999, in materia di tassazione intermedia IC 1997‑1998
(assoggettamento dal 1.4.1998 al 31.12.1998); anche se dovessero essere esposti
quale redditi d'altra fonte eventuali aiuti di terzi, di gran lunga
predominanti sono sempre le prestazioni versate dalla madre in virtù dei suo
obbligo di mantenimento, per cui non risulta alcun reddito imponibile. Tenuto
conto delle deduzioni sociali o di altre deduzioni il risultato non muterebbe
in tutte queste due decisioni in materia di intermedia, anche qualora fosse
esposto un reddito d'altra fonte basato sul dispendio che dovrebbe essere calcolato
nella fattispecie comunque in modo prudenziale secondo il minimo vitale (tenore
di vita semplice), per cui non risulterebbe un reddito imponibile.
Per quanto
concerne, le decisioni su reclamo in materia di riparto IC 1989‑1990,
1991‑1992 e 1993‑1994 (assoggettamento dal 1.1.1993 al 21.2.1993),
già abbiamo detto che si è in presenza a partire dal 1.1.1999 per l'IC non di
una responsabilità solidale bensì di una responsabilità personale della moglie
sui propri elementi imponibili.
Orbene, anche
supposto che una parte dei reddito d'altra fonte tassato possa essere attribuito
alla moglie sulla base del dispendio e non su quanto percepito (che sarebbe in
quest'ultimo caso in grande parte esente come detto sopra, in quanto trattasi
di prestazioni della madre della ricorrente fondate sull'obbligo di
mantenimento), non riteniamo applicabile la sentenza CDT in re G.L. dei 23
marzo 1998 (incarto CDT ..__________) che aveva ripartito
per metà il reddito d'altra fonte. La moglie viveva separata (dal 1.1.1994 in
Italia) per cui molto verosimilmente non era a conoscenza delle tassazioni;
tassazioni che poi erano state definite anche d'ufficio a causa dei manifesto
disinteresse dei marito. Di conseguenza, se dei caso, sarebbe più appropriato
assegnare redditi alla moglie sulla base di un dispendio fondato sui parametri
validi per il minimo vitale LEF, per cui non risulterebbe praticamente alcun
reddito imponibile per la moglie, ritenuto che devono essere dedotti anche gli
oneri sociali; d'altra parte, non dovrebbe essere applicata l'aliquota sui
redditi complessivi dei coniugi quando non si è più in presenza di una
responsabilità solidale ma di una responsabilità del coniuge limitata ai propri
elementi imponibili e la tassazione di riferimento è stata definita d'ufficio
per colpa dell'altro coniuge.
In queste
circostanze, tutte le decisioni su reclamo in materia di riparto IC emesse nei
confronti della signora __________ possono essere annullate, in particolare
anche i riparti IC 1989‑1990, 1991‑1992, 1993‑1994 (dal
1.1.1993 al 21.1.1993).
5.4.
5.4.1. Questa
Camera acconsente, ma vuole nondimeno ricordare che, conformemente agli
articoli 16 cpv. 1 LT 1976 e 21 DIFD, come pure agli articoli 15 LT 1994 e 16
LIFD, è imponibile la totalità dei proventi periodici e unici di ogni genere, ivi
compresi quelli in natura di qualsiasi specie e in genere ogni prestazione
valutabile in denaro.
Fanno
eccezione le prestazioni basate sul diritto di famiglia (cfr. art. 328 CC; si vedano
inoltre gli articoli 23 lett. b LT 1976 e 21 cpv. 3 DIFD, come pure gli
articoli 23 lett. e LT 1976 e 24 lett. e LIFD).
Secondo
la giurisprudenza del TF (DTF 106 II 292, cons. 3a) e la dottrina (cfr. Egger,
Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e sorelle
si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita cadrebbe
nel bisogno. Uno cade nel bisogno quando non è più in grado di mantenersi con i
propri mezzi.
Per
stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla
tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti
del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.);
dall'altra occorre considerare che uno si trova in un stato di bisogno quando
non è più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento
(cfr. DTF surriferita e cit. ivi). Giova ancora ricordare che dal
profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è
controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che
sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del beneficiario
(cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 n. 242 il quale afferma che tale
criterio è determinante per la qualifica del sostentamento non soggetto a
imposta sul reddito). In linea con tale principio questa Camera ha giudicato
che non è tassabile il contributo finanziario rappresentato dal valore venale
dei pasti consumati presso una sorella per una persona esercitante attività
lucrativa con stipendio insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza
(CDT n. 363 del 6 ottobre 1986 in re S.V.).Essa ha invece considerato
reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno alla comunione familiare da una
persona in grado di esercitare attività lucrativa, che accudisce quale
casalinga il fratello e la madre, che formano con lei un’economia domestica (CDT
n. 367 del 7 novembre 1985 in re C.C.) o da una figlia che abbandona l'attività
lucrativa per accudire ai genitori non più autosufficienti e che forma con loro
una unica economia domestica (CDT n. 361 del 7 novembre 1985 in re B.G.)
o ancora da quei figli maggiorenni che non intendono esplicare attività
lucrativa e che rimangono -con attività casalinghe o meno- nell'economia
domestica con i genitori (CDT n. 637 del 12 gennaio 1976; CDT n.
576 del 30 novembre 1979 in re M.H.).
5.4.2. Per
costante giurisprudenza s'è ritenuto che le prestazioni date in contropartita
dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di persone
non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno carattere economico
e sono valutabili in denaro. Così vitto, alloggio, vestiario, disponibilità in
moneta erogati dalla persona apportatrice di reddito all'altra che si occupa
della casa e con la quale convive formando una economia domestica non unita dal
vincolo matrimoniale e al cui sostentamento non è obbligata a sopperire in
virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti, sono considerati reddito
imponibile presso la beneficiaria. Così al lavoro svolto nell'ambito dell'economia
domestica della figlia viene attribuito un controvalore quantificabile in
moneta fiscalmente imponibile (CDT n. 261 del 4 giugno 1984 in re M.; CDT
- 171 del 4 aprile 1984 in re S.; CDT n. 140 del 21 maggio 1990 in re
- F.-R.; CDT n. 71 del 3 maggio 1993 in re I. M.).
5.4.3. È
invece stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti nel
caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3 dell'11
febbraio 1992 in re R. L.).
La
giurisprudenza di questa Camera ammette un'eccezione nel caso del figlio maggiorenne
che non eserciti attività lucrativa "per motivi indipendenti dalla sua
volontà". Ciò si verifica non solo in caso di malattia del figlio, ma, ad
esempio, anche di autentiche difficoltà nel collocamento lavorativo di una
figlia in giovane età.
Anche
secondo la dottrina, il contribuente che partecipi al sostentamento di
"persone capaci di esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione
qualsiasi non possono esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio,
i disoccupati..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento 1990 al
Commentario Masshardt/Tatti sull'IFD, p. 71).
5.5.4. Non
è quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente benefici del
sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della situazione economica
di questi ultimi.
Il discrimine
fra le prestazioni dei genitori, che sono considerate reddito d'altra fonte, e
quelle che non lo sono, è dato dalla natura "necessaria" o "volontaria"
delle stesse. Sono volontari quei contributi che i genitori versano ai figli,
sebbene questi ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in
grado di svolgere un'attività lucrativa. Ma la natura volontaria di aiuti offerti
dai genitori ai figli può essere riconosciuta anche da circostanze di fatto
particolarmente evidenti: la stessa CDT ha preso in considerazione a tal fine
(v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.) il fatto che i
genitori siano particolarmente benestanti.
5.5
Orbene,
alla luce delle risultanze dell'incarto, questa Camera può aderire, nel caso di
specie, alla proposta di accoglimento del ricorso in materia di IC, formulata
dalla Divisione delle contribuzioni.
Determinante
appare infatti la situazione di grave angustia economica in cui è venuta a
trovarsi la ricorrente a seguito del dissesto finanziario del marito, della
conseguente separazione e dell'impossibilità di recuperare almeno quanto le
spettava a titolo di alimenti per sé e per i figli, come pure a titolo di
eventuali prestazioni lavorative precedentemente svolte a favore del marito.
Un'analoga
situazione di angustia economica può essere eccezionalmente ammessa anche in
occasione del ritorno in Ticino nel corso del 1998, ma non può esserlo per
tempo indeterminato.
Su questo
punto il presente giudizio lascia espressamente aperta la questione del reddito
d'altra fonte nei periodi fiscali non (ancora) litigiosi in questa sede.
5.6.
Ne viene,
in conclusione, che per l’IC il ricorso, nella misura in cui non risulta privo
d’oggetto, viene integralmente accolto.
Restano
quindi da esaminare unicamente i riparti in materia di IFD relativi ai periodi
1987-88, 1989-90, 1991-92 e 1993-94 (dal 1° gennaio al 21 febbraio 1993 al 31 dicembre
1994).
- Reddito
imponibile a carico della ricorrente
6.1.
Secondo l’art.
13 cpv. 1 DIFD (in vigore fino al 31 dicembre 1994), in costanza di matrimonio,
i fattori imponibili della moglie sono aggiunti in sede di tassazione a quelli
del marito, qualunque sia il regime dei beni dei coniugi. Secondo l’art. 13
cpv. 2, la moglie risponde solidalmente con il marito per la sua quota
all’imposta complessiva.
Il DIFD
non contempla quindi la possibilità di una prova liberatoria e nemmeno la
costituzione del vincolo di solidarietà mediante decisione formale. È ben vero
che, essendo la moglie soggetto fiscale sostituito, le va garantito il diritto
di contestare giudiziariamente l'importo della quota attribuitale. Resta
comunque che la sua qualità di debitrice solidale non le viene attribuita, a
differenza del diritto cantonale vigente all'epoca, mediante questa decisione,
ma direttamente dalla legge (CDT n. 345-348 del 28 agosto 1986 in re A.
C., consid. 8).
6.2.
Nelle
osservazioni al ricorso l'Amministrazione federale delle contribuzioni rileva
che dalla documentazione agli atti non si può evincere la natura dei redditi
attribuiti nei vari periodi alla ricorrente e che pertanto sarebbe opportuno,
in via subordinata, un rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione per
ulteriore istruzione.
6.3.
La
Divisione delle contribuzioni, a sua volta, in materia di IFD, dopo aver
premesso:
Da
notare che, in caso di responsabilità solidale ai fini dell'IFD in regime di
DIFD, non si poteva pretendere che da parte dei fisco fosse effettuato un
calcolo delle imposte dovute fondato soltanto sugli elementi imponibili della
moglie (una specie di tassazione personale sui propri elementi); ciò era
previsto unicamente ai fini dell'IC in caso di decadenza della responsabilità
solidale per un motivo previsto già dall'IC a partire dal 1.1.1989 in vigore di
vecchia legge tributaria ticinese (separazione legale, insolvibilità).
Decadenza della responsabilità solidale non prevista in regime di DIFD.
Da
notare, per contro, che l'art. 13 cpv. 2 LIFD (come l'art. 12 cpv. 2 n.LT)
prevede che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di
fatto decade anche per tutti gli ammontari d'imposta ancora dovuti. Il reddito
d'altra fonte e dei lavoro definito in sede di tassazione d'ufficio era in
parte riconducibile al reddito aziendale del marito e in parte al dispendio; da
notare che al reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di
vita suo e delle persone che sono tassate congiuntamente con il contribuente.
rileva testualmente:
Nelle
decisioni su reclamo in materia di riparto IFD per i periodi fiscali 1987-1988,
1989‑1990 era stato esposto un reddito del lavoro di fr. 9'337.‑,
rispettivamente di fr. 17'656.‑, per quest'ultimo periodo sulla base di
un certificato di salario a nome delle moglie (risultato inveritiero) mentre
per gli altri periodi fiscali è stata attribuita alla moglie una parte di
reddito d'altra fonte, corrispondente alla copertura del proprio dispendio
annuo e precisamente fr. 24'000.‑ annui netti per il periodo fiscale
1991‑1992 fr. 20'000.‑ per il periodo fiscale 1993‑1994 (dal
1.1.1993 al 21.2.1993).
Questi
importi non sono stati definiti con riferimento ai pagamenti che il marito
avrebbe dovuto effettuare come alimenti al momento della separazione nel 1993,
come l'UT intendeva stabilire in un primo tempo per il periodo fiscale 1991‑1992
(vedi verbale di audizione 16 luglio 1994); in tal caso, si sarebbe dovuto
assegnare alla moglie una quota di fr. 40'000.‑ annui. In realtà è stato
esposto prudenzialmente un importo corrispondente più o meno al minimo vitale
(fr. 20'000.-/ fr. 24'000.-) necessario per il mantenimento di una persona
con tre figli.
Certo,
nella fattispecie la ricorrente sostiene che la sua è una situazione
particolare e che, in pratica, è vissuta con pochi mezzi. Nell'ambito di una
responsabilità solidale il regime di vecchio DIFD, è dubbio che non possa
essere attribuito alcun reddito come reddito d'altra fonte per il motivo che
gli aiuti provenivano in gran parte dalla madre ed erano fondati suli diritto
di famiglia (e quindi esenti). In ogni caso, non può essere applicata, a nostro
parere, la sentenza CDT in re G.L. dei 23 marzo 1998, che aveva ripartito per
metà il reddito d'altra fonte esposto nella tassazione dei coniugi, tanto più
che una parte di quest'ultimo, nella fattispecie, è riferito a reddito
(aziendale) tassato d'ufficio e che la moglie non aveva potuto contestare per
l'assenza all'estero. Il riferimento al minimo vitale deve essere mantenuto ai
fini dei riparto IFD. Tuttavia, a parziale accoglimento del ricorso siamo
d'accordo, a titolo eccezionale, vista la situazione della ricorrente, di ridurre
ulteriormente a fr. 18'000.‑ annui la quota a carico della moglie per i
riparti dei periodi fiscali IFD 1991‑1992 e 1993‑1994. Importo che
dovrebbe valere anche per i periodi fiscali IFD 1997‑1998 (n.d.r.: recte
1987-88) e 1989‑1990, ma rinunciamo a proporre questa modifica che
sarebbe svantaggiosa per la ricorrente.
6.4.
Questa
Camera acconsente alla proposta di parziale accoglimento e alla conseguente
riduzione della quotaparte di reddito imponibile della ricorrente nei termini
prudenziali proposti dalla Divisione delle contribuzioni. In sostanza, la
Divisione delle contribuzioni propone di limitare la quota della moglie
all'imposta complessiva dei coniugi alla parte di reddito d'altra fonte, esposto
dall'Ufficio di tassazione in via valutativa ai coniugi, che si riferisce al
sostentamento proprio e della figlia.
Tale
soluzione, certo non ingenerosa perché sostanzialmente contenuta nei limiti del
minimo vitale in materia esecutiva, trova conforto, da un lato, nella precaria
situazione finanziaria della ricorrente in cui si è venuta a trovare non solo a
seguito della separazione di fatto ma anche della disastrata situazione finanziaria
del marito e dall'altro nelle innegabili difficoltà d'accertamento evidenziate
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, soprattutto se si considera
che l'ex coniuge veniva tassato d'ufficio all'insaputa della moglie, che allora
proceduralmente era soggetto fiscale sostituito.
- Prescrizione
7.1.
Già si è
detto (cfr. consid. 6.1.) che, secondo l’art. 13 cpv. 2, la moglie risponde solidalmente
con il marito per la sua quota all’imposta complessiva.
Va
rilevato a questo riguardo che, secondo l’art. 128 DIFD, i crediti risultanti
dall’assoggettamento all’imposta si prescrivono in cinque anni . La
prescrizione comincia alla scadenza del credito. Il suo corso è interrotto da
qualsiasi atto di esazione; è sospeso fin tanto che il contribuente non possa
essere escusso in Svizzera.
7.2
A
differenza della LT del 1976, il DIFD non contemplava dunque la possibilità di
una prova liberatoria della moglie, né prevedeva la costituzione del vincolo di
solidarietà mediante decisione formale.
Partendo
da questa considerazione, questa Camera aveva così avuto modo di affermare, con
riferimento alla prescrizione dei crediti fiscali in materia di IFD, che gli
atti di esazione compiuti nei confronti del marito interrompono validamente la
prescrizione anche nei confronti dell’altro coniuge, dato che l’interruzione verso
un debitore solidale vale anche nei confronti degli altri (CDT 28 agosto
1986 in re A. C.; Camera di diritto tributario 31 dicembre 1987 in re D.M.;
cfr. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 667).
7.3.
Il DIFD
non prevedeva alcuna norma relativa alla prescrizione del debito solidale del
coniuge.
L’art.
120 cpv. 3 LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995, elenca invece i casi in cui il
decorso della prescrizione viene interrotto.
Un nuovo
termine di prescrizione decorre infatti con:
a. ogni
atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale,
comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b. ogni
riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del
corresponsabile dell'imposta;
c la
presentazione di una domanda di condono;
d. il
promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per
delitto fiscale.
Questa disciplina
giuridica relativa alla prescrizione del diritto di tassare trova applicazione
anche alla prescrizione del diritto di riscossione, come espressamente stabilito
dall’art. 121 cpv. 2 LIFD, ma le va comunque attribuita una portata generale, mutuata
dall’art. 136 CO e trova quindi applicazione anche nei casi in cui la legge è
silente (Th. Müller, Die
solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 41, con riferimenti
in nota). Qualunque altra soluzione urterebbe infatti contro il principio
informatore nel colmare le lacune della legge, della sicurezza del diritto (Binder,
Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 1985, p. 296).
7.4.
Per quanto precede, va
tutelata la tesi sostenuta dall’ Amministrazione federale delle contribuzioni
relativa all’interruzione della prescrizione (cfr. osservazioni del 4 febbraio
2000, p. 4) e respinta invece l’argomentazione ricorsuale che vorrebbe fosse
dichiarato prescritto il debito d’imposta della moglie in materia di IFD
1987-88 (cfr. ricorso, p. 6).
Come rilevato
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, dal verbale
sull'audizione del 4 maggio 1999 si evince che I'Ufficio di tassazione ha
riconosciuto la prescrizione soltanto per le imposte cantonali 1987-88. Per
quanto concerne invece I'IFD, I'Autorità di tassazione ha rilevato che per
l'imposta 1987-88 la procedura d'esecuzione era ancora in corso, che per I'IFD
1989-90 era stato rilasciato un attestato di carenza di beni il 29 agosto 1996
e che per la riscossione dell'lFD 1991-92, erano stati effettuati diversi atti
di esazione: calcolo provvisorio del 29 febbraio 1992, calcolo definitivo del
31 luglio 1992, decisione su reclamo del 30 settembre 1995, richiamo di
pagamento del 30 novembre 1995, diffida di pagamento del 31 gennaio 1996,
infine diffida del 18 maggio 1996.
Non può
invece essere tutelata la tesi della ricorrente, ancora ribadita nella presa di
posizione del 9 marzo 2000, che su questo punto misconosce la portata dell'
allora vigente art. 13 cpv. 2 DIFD, che, per quanto si è detto, non offriva
alla moglie quale soggetto fiscale sostituito quella tutela giuridica che ora
le è data sia dalla LT che dalla LIFD.
Su questo
punto il ricorso deve quindi essere respinto.
- Visto
l’esito del ricorso, largamente favorevole alla ricorrente, questa Camera fa astrazione
dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni su
reclamo del 7 ottobre 1999 sono annullate, ad eccezione delle decisioni in
materia di IFD 1987-88, 1989-90 che sono confermate e di quelle in materia di
IFD 1991-92 e 1993-94 (assoggettamento dal 1° gennaio al 21 febbraio 1993), che
sono riformate conformemente al considerando 5.2.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Alla
ricorrente viene riconosciuta un’indennità di fr. 1'200.- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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