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Numero d'incarto:
80.1999.250
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00250
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1999
in materia di: imposte comunali 1989 -
1998 (CE __________ __________)
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L’8
febbraio 1985 i coniugi __________ e __________ __________ donavano alla figlia
__________ __________ il mapp. N. __________ di __________ -__________ (ora n.
__________ RFD) di complessivi mq 3283 nello stato di fatto e di diritto in cui
ritrovava. Il diritto d’abitazione, costituito nel 1977, a favore dei donanti
veniva rettificato, circoscrivendolo ai subalterni A, B e C (casa e fabbricati)
ad esclusione quindi del subalterno d (prato giardino). In pari tempo veniva
costituito un diritto d’usufrutto vita natural durante a favore dei donanti,
pure limitatamente ai subalterni A, B e C. La figlia donataria si obbligava tra
l’altro verso i genitori a pagare “le imposte comunali, cantonali e federali ed
ogni altro pubblico tributo in genere” dal momento dell’iscrizione avvenuta a
registro.
1.2.
Il 7
luglio 1999 il Comune di __________ -__________ si rivolgeva a __________
__________, attirando la sua attenzione sull’obbligo che si era assunta
contrattualmente al momento della donazione circa il pagamento delle imposte e
sul fatto che la metà circa delle imposte impagate dei genitori riguardavano
l’imposizione della proprietà oggetto della donazione.
Il 21
luglio successivo il Comune di __________ -__________, dopo aver chiesto
all’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona il dettaglio delle
imposte dovute dai defunti coniugi Cattaneo, notificava a __________ __________
una decisione formale, in cui quantificava l’importo dovuto dal 1989 al 1998 in
complessivi fr. 13’711,10, chiedendone il versamento alla figlia proprietaria
dell’immobile.
__________ presentava reclamo, chiedendo l’annullamento della decisione del
Comune di __________ -__________.
1.3.
Il 23
settembre 1999 la Cassa comunale di __________ -__________ intimava poi a
__________ __________ quattro conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale
relativi agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, risp. di fr. 2'002,70, di fr.
1'950,70, di fr. 1092,20 e di fr. 1'603,85, interessi compresi.
1.4.
Il 30
settembre 1999, poi, il Comune di __________ -__________ respingeva il reclamo
del 18 agosto 1999, ribadendo in sostanza che le imposte erano dovute in base
all’accordo pattuito al momento della donazione dell’immobile da parte dei genitori.
1.5.
Il 12
ottobre 1999 __________ __________ presentava ricorso al Consiglio di Stato,
chiedendo l’annullamento della decisione municipale del 30 settembre 1999 e rilevando
in sintesi che l’accordo pattuito con i genitori al momento della donazione ha
carattere puramente interno.
Il Comune
di __________ -__________ proponeva invece di respingere il ricorso.
Con
risoluzione del 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato si dichiarava incompetente
e, richiamato l’art. 292 LT, trasmetteva gli atti a questa Camera per competenza.
1.6.
L’8
novembre 1999 a __________ __________ venivano inoltre notificati dall’Ufficio
circondariale di tassazione di Bellinzona i conteggi per la quantificazione
dell’ipoteca legale in materia d’imposta cantonale per i periodi fiscali
1995-96 e 1997-98.
1.7.
Con
decisione dell’11 novembre 1999 il Comune di __________ -__________ respingeva
il reclamo presentato da __________ __________ contro i conteggi di
quantificazione dell’ipoteca legale per l’imposta comunale (cfr. inc. ..__________).
1.8.
Il 23
novembre 1999 __________ __________ si rivolgeva a questa Camera, integrando in
pratica il ricorso presentato al Consiglio di Stato con un parere giuridico
anonimo di un sedicente giurista.
Il 24
novembre 1994, prima ancora che il Consiglio di Stato trasmettesse l’incarto
alla CDT, che era del tutto all’oscuro della decisione di rinvio per
competenza, il Presidente della Camera di diritto Tributario invitava
__________ __________ a meglio specificare la decisione impugnata, a formulare
una precisa richiesta e a esporre i motivi della contestazione.
Il 30
novembre 1999 __________ __________ motivava dettagliatamente il ricorso,
precisandone le richieste.
1.9.
Infine,
il 10 dicembre 1999 __________ __________ presentava ricorso contro la
decisione su reclamo del Comune di __________ dell’11 novembre 1999 in materia
di conteggi di quantificazione dell'ipoteca legale per l’imposta comunale.
Tale
ricorso verrà deciso con separato giudizio.
1.10.
In
occasione dell'udienza del 16 dicembre 1999 il giudice ha spiegato al rappresentante
del Comune gli aspetti legati alla ricevibilità del ricorso in considerazione
della reale natura giuridica della decisione comunale contestata.
1.11.
Prendendo
posizione sul ricorso contro i conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale
il Comune di __________ prende pure posizione sul presente ricorso, rilevando
che la causa è erroneamente giunta per decisione del Consiglio di Stato a questa
Camera.
- 2.1.
Per costante
giurisprudenza accordi stipulati tra privati in relazione al pagamento delle
imposte sono di natura essenzialmente privata (CDT n. 782 del 29
dicembre 1971 in re P. e A. S. e a A. SA; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972
in re F. B.). Eccezioni all'assoggettamento fiscale soggettivo
possono essere previste (solo) dalla legge (Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, V.a ed., Zurigo 1995, p. 60 e ss., inoltre p. 66).
Questa
Camera ha così avuto modo di stabilire che l'assunzione di un obbligo fiscale
da parte di un terzo ha effetti puramente civili ed è del tutto irrilevante dal
profilo del diritto pubblico. Esso crea soltanto obblighi di diritto civile tra
le parti (CDT n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA).
Ancora
recentemente questa Camera ha così potuto confermare che un accordo fra ex
coniugi circa il pagamento delle imposte stabilito per convenzione non vincola
infatti l' autorità di tassazione (CDT n.
..__________ del 3 dicembre 1998 in re M. O.).
2.2
Sia lo
scritto del 7 luglio 1999 con cui il Comune di __________ -__________ chiedeva
il pagamento delle imposte dovute dai defunti genitori, essendosene assunta
contrattualmente l'onere al momento della donazione, sia il successivo scritto,
impropriamente denominato decisione su reclamo, del 30 settembre 1999, in cui
veniva ribadito l'obbligo di pagare le imposte in base all’accordo pattuito al
momento della donazione dell’immobile da parte dei genitori, non costituiscono
in alcun modo una notifica di tassazione a carico della ricorrente per fattori
di reddito e di sostanza che non le competevano. Contribuenti e debitori delle
imposte erano e rimangono i defunti coniugi __________.
I due
citati scritti costituiscono una mera richiesta, fondata sul diritto civile e, meglio,
su di un accoro tra privati, di pagare a terzi le imposte che i defunti coniugi
__________ non hanno pagato.
Si tratta
quindi in sostanza di una mera questione d'incasso, che sfugge alla competenza
di questa Camera. Il Comune dovrà se del caso far valere le proprie pretese
verso __________ __________ in via esecutiva. Sarà semmai compito del giudice
civile stabilire se il Comune possa prevalersi di un accordo privato per
chiedere a terzi il pagamento di imposte dovute da altro soggetto fiscale.
Per questi motivi,
visto per le spese l' art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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