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Numero d'incarto:
80.1999.253
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00253
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ allegava alla dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 un elenco
debiti comprendente tra l’altro tre debiti verso l’__________ __________ risp.
di fr. 144'065.-, fr. 444'906.- e fr. 140'758, sui quali avrebbe versato sia
nel 1995 sia nel 1996 interessi per fr. 54'537.-. Nella notifica di tassazione
del 30 novembre 1998 l’Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un
reddito aziendale, stabilito in via valutativa tenendo conto della
disponibilità per far fronte al fabbisogno quotidiano, di fr. 45'000.- di media
annua, da cui ammetteva unicamente la deduzione di oneri assicurativi per fr.
5'225.-.
-
Accogliendo
parzialmente il reclamo, l’Ufficio di tassazione con decisione dell’ 8 novembre
1999 riduceva il reddito aziendale a fr. 28'633.- di media annua e ammetteva,
oltre alla deduzione degli oneri assicurativi, la deduzione di fr. 1'638.- per
contributi di legge e di fr. 3'292.- per interessi passivi, esclusi quelli sui
debiti professati verso l’Usego.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede la deduzione degli
interessi passivi sui debiti professati verso l’__________, argomentando d’aver
trasmesso all’Usego la richiesta di documentazione formulatagli dall’Ufficio di
tassazione e di avergliela ripetutamente sollecitata senza esito e ritenendo
quindi di non poter essere astretto, non avendone i mezzi, a produrre una
prova, che invece l’Ufficio di tassazione stesso potrebbe ottenere.
-
4.1.
Secondo
l’art. 201 cpv. 1 LT e l’art. 127 cpv. 1 LIFD, devono rilasciare attestazioni
scritte al contribuente:
a) il
datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;
b) i
creditori e i debitori, sull’ esistenza, l’ ammontare, gli interessi e le
garanzie di crediti;
c) gli
assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o
dovute in virtù di rapporti assicurativi;
d) i
fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e
le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’ amministrazione di
beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;
e) le
persone che sono o che sono state in rapporto d’ affari con il contribuente,
sulle reciproche pretese e prestazioni.
Secondo
l’art. 201 cpv. 2 LT e l’art. 127 cpv. 2 LIFD, se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’ attestazione, l’ autorità
fiscale può richiederla dal terzo. È riservato l’ obbligo al segreto tutelato
dalla legge.
4.2.
Le citate
norme creano, accanto all’obbligo di collaborazione dei contribuenti con il
fisco, un dovere dei terzi di partecipare in maniera attiva o passiva alla
procedura di tassazione. Per partecipazione passiva si intende il dovere dei
terzi di redigere dei documenti da consegnare al contribuente in vista della
dichiarazione d’imposta.
Il nuovo
diritto sia federale che cantonale fa inoltre obbligo ai terzi di inviare le
attestazioni richieste direttamente all’autorità fiscale, limitatamente
tuttavia ai casi in cui il contribuente, malgrado comminatoria, non le produce
di propria iniziativa. Resta comunque riservato il segreto professionale (Zwahlen,
La procédure de taxation, in AA.VV., Les procédures en droit fiscal, Berna –
Stoccarda – Vienna, 1997, p. 50).
In altre
parole, l’autorità fiscale deve rivolgersi in primo luogo al contribuente pretendendo
indirettamente da lui l’informazione. Se il contribuente non collabora, omettendo
p. es. di chiedere al terzo il rilascio di un’attestazione o, dopo averla
ricevuta, di trasmetterla all’autorità fiscale, quest’ultima ha la facoltà di
ammonire il contribuente a collaborare avvertendolo delle conseguenze della sua
mancata collaborazione e, se la comminatoria rimane infruttuosa, di rivolgersi
direttamente al terzo (Bill, Die Auskunftspflicht Dritter im
Steuerveranlagungs- und Einspracheverfahren, Berna – Stoccarda, 1991, p. 170).
4.3.
I creditori,
in relazione al loro obbligo d’informazione sui rapporti contrattuali che li
legano ai debitori, dovranno in particolare informare l’autorità fiscale, nei
limiti tracciati dal principio di proporzionalità, sulla pretesa creditizia,
sulla sua consistenza, sul suo ammontare, sugli interessi, sulle garanzie (Bill,
op. cit., pp. 298-304).
Dal canto
loro, le persone che sono o che sono state in rapporto d’ affari con il contribuente,
dovranno in particolare informare l’autorità fiscale, sempre nei limiti tracciati
dal principio di proporzionalità, sulle reciproche pretese e prestazioni e sui
reciproci rapporti contrattuali (Bill, op. cit., pp. 308-317).
- Nel
caso in esame, il ricorrente ha intrattenuto per diversi anni rapporti
commerciali con la __________ __________ in qualità di gerente di una filiale,
durante i quali ha maturato una ingente posizione debitoria (oltre 700mila
franchi) verso la ditta di __________.
È di
meridiana evidenza l’interesse del fisco di conoscere l’esatta posizione debitoria
del contribuente, segnatamente la bontà del credito vantato dalla __________
__________, il suo ammontare, l’importo degli interessi, la modalità del loro
pagamento, se effettivo o mediante capitalizzazione e, non da ultimo, l'ammontare
del debito e degli interessi allibrati nella contabilità della creditrice.
A giusta
ragione quindi l’autorità fiscale cantonale, prima di ammettere la deduzione
del debito conclamato dal ricorrente e degli interessi passivi da lui
calcolati, ha ripetutamente chiesto al contribuente di farsi rilasciare
un’attestazione dalla __________ __________, da ultimo con lettera, munita di
comminatoria, del 22 settembre 1999. Il ricorrente non ha potuto dar seguito
all’invito, nonostante le numerose richieste rivolte per lettera raccomandata
alla __________ __________, poiché la controparte contrattuale non ha dato
seguito all’invito.
Il
contribuente ha quindi dato prova tangibile di voler collaborare, di voler cioè
far uso del proprio diritto di ottenere la deduzione del debito e dei relativi
interessi. Non ci si trova quindi di fronte alla mancanza di collaborazione del
contribuente che nemmeno si degna di far uso di un diritto concessogli dalla
legge, bensì piuttosto all’inerzia, per cause non note a questo giudice e che non
occorre qui indagare, dell’ ex partner commerciale, che non ha dato seguito
alle richieste rivoltegli dal contribuente su sollecitazione dell’autorità
fiscale.
In simili
condizioni l’autorità fiscale non poteva quindi limitarsi, come p. es. nel caso
del contribuente che nemmeno si preoccupa di richiedere alla propria banca
l’attestazione del debito e degli interessi, a negare la deduzione del debito e
degli interessi invocando la mancanza di documentazione. In ossequio anche al
principio indagatorio, doveva intervenire, come previsto dagli articoli 201
cpv. 2 LT 127 cpv. 2 LIFD, chiedendo direttamente alla __________ __________ le
informazioni necessarie per poter definire la tassazione del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a' sensi
dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione perché
si pronunci di nuovo sul reclamo dopo ulteriori accertamenti (consid. 5).
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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