-
che __________ ,
precedentemente domiciliato nel Canton Ticino, si è trasferito a __________ ()
nel 1994 e poi a __________ dal febbraio
1998, ma rimane tuttavia limitatamente imponibile nel Cantone quale
proprietario di sostanza immobiliare a __________
__________;
-
che, con decisione del 28
settembre 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava al
contribuente la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 14’030, assoggettato all’imposta con l’aliquota del 9.995%, e
la sostanza imponibile in fr. 58’223, tassata con l’aliquota dello 0.639%;
-
che il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 9 dicembre 1998, contestando le
aliquote impiegate per il calcolo dell’imposta;
-
che, con scritto del 17
dicembre 1998, l’autorità fiscale invitava il contribuente a giustificare
l’inosservanza del termine di reclamo, avvertendolo che, in mancanza di un
motivo di restituzione del termine, il gravame sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
che il contribuente
rispondeva telefonicamente alla missiva in questione, addebitando ad un ritardo
del servizio postale la responsabilità dell’inosservanza del termine di
reclamo;
-
che l’autorità fiscale
dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 15 febbraio 1999,
argomentando che il contribuente avrebbe dovuto ricevere non solo la notifica
della tassazione del 28 settembre 1998 ma anche i conguagli inviatigli pochi
giorni dopo e che doveva ritenersi improbabile che non avesse ricevuto alcuno
degli invii in questione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ postula l’annullamento della
decisione su reclamo e ribadisce di avere ricevuto la notifica della tassazione
del 28 settembre solo il 27 novembre 1998;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza
del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone
o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
192 cpv. 5 LT);
-
che, per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 471; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen
des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144
del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re
K.B.; CDT n. 80.98.00028 del 23 marzo 1998 in re C. e A. F.);
-
che la tassazione si
considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al
momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione
entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art.
74 DIFD, p. 33);
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che l’autorità può
notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale
raccomandato: dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere
della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la
stessa ha avuto luogo;
-
che, infatti, nel caso
della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve
assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma,
che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in
diritto pubblico, stabilisce che, ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359);
-
che, in caso di invio di
una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica -
determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia
17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è
spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.);
-
che più volte, il
Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli
che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che
le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere
evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o
contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere
sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con
lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi,
op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm,
in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del
3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le
decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di
procedura per le cause amministrative);
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che, all'autorità di
tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove
dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle
poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in
particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che
confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e
segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio
1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n.
331 del 27 agosto 1984 in re P.);
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che costituiscono ad
esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione il fatto
che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di
versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione
della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.) oppure il fatto che il contribuente abbia pagato
il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento
alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re
R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);
-
che, nel caso in esame,
l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del
ricorrente, argomentando che egli ha ricevuto le bollette dei conguagli
d'imposta il 30 settembre 1998 (data di spedizione) e che tuttavia non ha
chiesto la reintimazione della notifica di tassazione;
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che è tuttavia ben
difficile trarre da questa sola circostanza una prova inconfutabile della tardività
del reclamo interposto dal ricorrente contro la tassazione intimatagli il 28
settembre 1998, in considerazione della notoria lentezza del servizio postale
italiano;
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che, avendo proceduto
all’intimazione mediante posta normale, l’autorità di tassazione non è infatti
in grado di comprovare che al contribuente la decisione contestata sia stata
notificata in un momento precedente i trenta giorni dal giorno in cui ha interposto
reclamo;
-
che le considerazioni or
ora proposte in merito alla prova della notifica della tassazione possono
essere estese anche alla prova del recapito delle bollette relative ai
conguagli, che è pure avvenuto mediante posta semplice;
-
che del resto il mero
accenno, contenuto nella decisione impugnata, alla poca “probabilità” che
nessuno dei quattro invii sia tempestivamente pervenuto al ricorrente, non è
evidentemente sufficiente a consolidare la decisione dell’autorità di tassazione,
per il fatto che a quest’ultima incombeva l’onere di “provare” un fatto e non
già di dimostrarne la probabilità;
-
che il ricorso è
conseguentemente accolto e la decisione impugnata è annullata.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è annullata e gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione per una nuova decisione nel merito
del gravame.
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).