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Numero d'incarto:
80.1999.66
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00066
Lugano
13 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 marzo 1999
in
materia di: IC/IFD 96 intermedia - IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
nato nel 1969, conclusa la scuola cantonale di commercio a __________ nel giugno del 1988 ha lavorato per
due anni, dal 1° settembre 1988 al 31 agosto 1990, al CS di __________. In seguito, dal 1° settembre 1990
ha frequentato il corso di economia aziendale a ,
conseguendo il diploma nel giugno del 1993. Dall’inizio di settembre di
quell’anno fino alla fine del 1993 ha inoltre seguito il programma __________ a __________
(). Ha poi beneficiato delle
indennità di disoccupazione da gennaio all’inizio di aprile del 1994. In
seguito, dal 5 aprile al 31 dicembre di quell’anno ha lavorato per la __________ __________
__________ di __________ quale assistente di marketing. Nel primo semestre del
1995 ha seguito dapprima corsi d’inglese in __________
e poi corsi di marketing negli __________
__________. In seguito ha nuovamente
ricevuto delle indennità di disoccupazione per i mesi da fine luglio a fine
dicembre. Dal 1° febbraio 1996 a tutt’oggi lavora quale responsabile marketing
per la __________ __________ di __________.
Attualmente è alle dipendenze della __________
di __________, sempre in qualità di
responsabile marketing.
Il 30 agosto 1996 l’UT
notificava al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, in cui gli
esponeva tra l’altro il reddito del lavoro conseguito nel 1994 (fr. 22'790.- in
media annua) e le indennità di disoccupazione (fr. 3'733.- in media annua), che
aveva ricevuto sempre nel corso di quell’anno.
A quasi due anni di
distanza, il 24 agosto 1998, l’UT notificava al contribuente una tassazione
intermedia IC/IFD 1995-96 per inizio d’attività, con effetto dal 1° febbraio
1996. Al posto dei due suddetti redditi, gli veniva esposto pro rata temporis
il reddito annualizzato conseguito a partire dal 1° gennaio 1996 presso la __________ __________
di __________.
Lo stesso giorno, l’UT
notificava pure al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, in cui
gli veniva esposto il medesimo reddito del lavoro della tassazione intermedia.
- Il 21 settembre
1998, il contribuente presentava reclamo all'Ufficio di tassazione di Mendrisio,
facendo presente che già in passato aveva svolto attività lavorativa e, meglio,
a tempo pieno per due anni consecutivi negli anni 1988-90 e da aprile a dicembre
del 1994 e chiedendo quindi di essere imposto in media annua sui redditi
conseguiti negli anni di computo anche nei periodi fiscali IC/IFD 1995-96 e
1997-98.
Dopo essere stato sentito dall’
UT il 23 novembre 1998, il contribuente presentava un’ulteriore memoria in data
27 dicembre 1998, in cui sviluppava ampiamente gli argomenti toccati nel reclamo
e chiedeva inoltre il riconoscimento delle spese professionali in relazione al
suo statuto di pendolare che si reca settimanalmente dal domicilio di __________ al luogo di lavoro a __________, come pure il riconoscimento delle
spese per conseguire in __________ il
certificato di perfezionamento nella lingua inglese.
Con due distinte decisioni
su reclamo del 15 febbraio 1999 l'UT confermava la tassazione intermedia per
inizio dell’attività e il relativo reddito del lavoro, imponibile anche nel
periodo fiscale IC/IFD 1997-98, elevando tuttavia la deduzione per spese di trasporto
da fr. 3'000.- a fr. 5'000.-. Della motivazione delle due decisioni su reclamo verrà
detto in seguito, per quanto necessario.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta sia la tassazione
intermedia IC/IFD 1995-96 sia la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, chiedendo
l’annullamento della tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 e la riforma della
tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98.
Riassume la sua situazione
studentesca e lavorativa dell’ultimo decennio e, meglio, dal 1° settembre 1985
alla fine del 1998. Confuta in particolare le tesi dell’ UT, segnatamente
l’asserito svolgimento di un’attività lavorativa accanto allo studio, negando
che il suo ingresso definitivo nell’attività lavorativa sia avvenuto soltanto
il 1° febbraio 1996. Contesta quanto asserito dall’UT, segnatamente che non
sarebbero mai stati dati i presupposti per una tassazione intermedia per inizio
dell’attività, poiché ha lavorato ininterrottamente per due anni dal 1°
settembre 1988 al 31 agosto 1990 presso il __________
di __________. Nega inoltre che possa
essere attribuita rilevanza alla qualifica di studente all’inizio del periodo
fiscale 1995-96, in quanto riferita a un giorno preciso il 1° gennaio 1995 e
non all’intero arco del periodo fiscale.
Chiede inoltre un
considerevole aumento della deduzione per spese di trasporto, da calcolare
sulla base di km 250 settimanali per recarsi da __________
a __________, oltre all’abbonamento
generale delle ferrovie. Ribadisce infine la richiesta di dedurre le spese
sopportate per ottenere il certificato di perfezionamento nella lingua inglese.
- All’udienza del 6 settembre
1999, dopo discussione, richiamata la recente giurisprudenza di questa Camera (CDT
..__________ in re P. DB. e S. DB.-J.), su
proposta del giudice si è convenuto di elevare la deduzione per "altre
spese professionali" del periodo fiscale IC/IFD 1997-98 da fr. 2'874.- a
fr. 10'000.-, ferma restando la conferma della tassazione intermedia IC/IFD
1995-96.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 in materia di IC/IFD
1997-98 è riformata nel senso che la deduzione per "altre spese professionali"
viene elevata a fr. 10'000.- di media annua.
Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di
nuovi conteggi d'imposta IC/IFD 1997-98.
§§ La
decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 in materia di tassazione intermedia
IC/IFD 1995-96 (dal 1° febbraio 1996) è confermata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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