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Numero d'incarto:
80.1999.72
Data decisione, Autorità:
08.10.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00072
Lugano
8 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 21 luglio 1998
in materia di: esonero
dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento
della parrocchia
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con scritto del 2
ottobre 1995, __________ ed __________ __________,
domiciliati a __________, sollecitavano
il Municipio di __________ ad esonerarli
dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al
finanziamento della locale parrocchia, adducendo di non far parte della locale
comunità cristiana;
-
che, con decisione 31
gennaio 1996, il Municipio di __________
si rifiutava di dar seguito alla menzionata domanda, per il motivo che il
contributo versato annualmente a favore della parrocchia derivava
dall'incameramento dei beni di quest'ultima;
-
che, con ricorso del 6
febbraio 1996, fondato sull'art. 49 Cost., __________
ed __________ __________ insorgevano innanzi al Consiglio di Stato contro la
decisione municipale appena ricordata, domandando di annullarla e di concedere
loro la possibilità di dedurre dall'imposta comunale, a partire dal 1995, la
percentuale risultante dalla divisione dell'importo del contributo versato dal
comune alla parrocchia per il gettito fiscale annuo del comune accertato in
sede di consuntivo;
-
che, con risoluzione del 7
luglio 1998, il Consiglio di Stato, accertata la competenza a decidere il
gravame, lo respingeva, argomentando che l'obbligo del comune nei confronti
della parrocchia derivava effettivamente da un incameramento dei beni di quest'ultima;
-
che, con ricorso 21 luglio
1998, __________ ed __________ __________
insorgevano innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il giudicato
governativo, domandandone l'annullamento;
-
che, con sentenza del 29
marzo 1999 il Tribunale amministrativo annullava la decisione del Consiglio di
Stato, in quanto lesiva del diritto (art. 61 PAmm) e, in applicazione dell'art.
4 Pamm, trasmetteva il ricorso del 6 febbraio 1996 alla Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello, rilevando in particolare:
• che
l'art. 299 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce che contro
la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato
reclamo al municipio, contro la cui decisione può essere inoltrato ricorso alla
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello;
• che
nel concreto caso la richiesta 2 ottobre 1995 dei ricorrenti concerneva di
tutta evidenza il calcolo dell'imposta comunale che li riguardava, della quale
essi sollecitavano una modifica;
•
che, pertanto, contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di era
rifiutato di dar seguito alla loro richiesta doveva essere esperito un ricorso
alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (cfr. STA inedita 2
febbraio 1983 in re comune di __________
__________, consid. C e D, relativa alla
LT 1976; inoltre, nello stesso senso, per il diritto vigente, la sentenza della
Camera di diritto tributario pubbl. in __________
N. __________t);
-
che contro la decisione di
assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio
entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione
su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario,
entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT);
-
che, quanto alle modalità
di calcolo delle imposte dirette comunali, per l’art. 276 LT l’imposta comunale
è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo
anno: più precisamente, è calcolata applicando il moltiplicatore comunale
all’imposta cantonale base;
-
che per la definizione di
moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo, l’art. 276 cpv.
3 LT rinvia all’art. 162 della legge organica comunale (LOC);
-
che, quando l’art. 299 LT
si riferisce al “calcolo” dell’imposta comunale, si deve dunque intendere la
semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste nell’applicare all’imposta
cantonale base il moltiplicatore stabilito in base ai principi definiti dalla
LOC: la legge tributaria non consente cioè al Comune di intraprendere un
proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello effettuato per le imposte
cantonali;
-
che, del resto, la
“decisione di calcolo”, che è impugnabile per l’art. 299 LT dapprima con
reclamo e quindi con ricorso alla Camera di diritto tributario, è notificata al
contribuente dall’autorità comunale, unitamente alla richiesta di pagamento del
conguaglio d’imposta, solo in seguito alla notifica della tassazione
dell’imposta comunale, tanto è vero che, prima di tale momento, il comune può
soltanto procedere alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate (art.
296 cpv. 1 LT), non diversamente peraltro dal Cantone;
-
che, nella fattispecie,
non risulta che lo scritto sul quale si è pronunciato il municipio sia
pervenuto nel termine di trenta giorni dall’intimazione del calcolo
dell’imposta comunale ed abbia pertanto adempiuto i presupposti per potersi
considerare quale reclamo contro il calcolo in questione;
-
che, di conseguenza, può
essere lasciata aperta la questione di stabilire se la Camera di diritto
tributario sia competente ad entrare nel merito di un ricorso interposto da un
contribuente contro la decisione con cui il municipio nega l’esonero dal pagamento
dell’imposta comunale per la quota destinata al finanziamento della parrocchia,
come sostenuto dal Tribunale amministrativo nella decisione con cui ha rinviato
gli atti a questa Corte;
-
che, pertanto, solo
qualora il contribuente impugnasse una decisione su reclamo ex art. 299
LT potrebbe porsi il problema se la sua contestazione possa considerarsi
indirizzata contro il calcolo dell’imposta, per cui sarebbe competente la
Camera di diritto tributario, oppure se egli non debba dapprima impugnare la
contabilità del comune, contestando l’affermazione del Municipio, secondo cui
l’importo destinato alla parrocchia costituirebbe non un contributo alle spese
del culto bensì il pagamento di un debito esistente nei confronti della
parrocchia in seguito all’incameramento, da parte del Comune, di beni
ecclesiastici;
-
che neppure il riferimento
alla sentenza della Camera di diritto tributario pubblicata in __________ I-__________
n. t permette infatti di dare
una chiara risposta alla questione, in considerazione delle peculiarità della
fattispecie di cui si trattava: in quel caso, infatti, era chiaro che il Comune
di __________ prevedeva nei propri
preventivi nel capitolo dedicato alla gestione corrente un capitolo “ ” e non v'era quindi dubbio che il
comune di __________ rientrasse tra quei
comuni – la maggioranza nel Cantone – che erogano la congrua al parroco e
sopportano le spese inerenti al culto;
-
che da questa constatazione
la Camera di diritto tributario aveva tratto la conclusione di essere
competente a pronunciarsi sul ricorso, nella misura in cui la contestazione
riguardava l'imposta comunale (cfr. art. 257 LT 1976);
-
che, in quel caso, la CDT
aveva poi sottolineato come proprio la singolare procedura adottata dal Comune
di __________ poteva quanto meno aver
condizionato il tipo di censure sollevate dalla ricorrente e più in generale
l'impostazione e la motivazione del ricorso: risultava infatti che __________ prelevava un'imposta comunale
speciale, denominata “tassa di culto”, al di là del moltiplicatore d'imposta
deliberato e pubblicato, che nel caso di __________
era del 50%;
-
che il ricorso è pertanto
irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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