AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.78
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00078
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 6 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
nato nel 1963, celibe, domiciliato a __________,
lavora a __________ quale impiegato alle
dipendenze della __________ __________. Durante la settimana risiede a __________, dove ha preso in locazione di un
appartamento di tre locali a fr. 1'016.- al mese.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di
trasporto di un importo di fr. 11’400.- di media annua, oltre alle spese di
doppia economia domestica di fr. 17'400.-.
Nella notifica di
tassazione del 12 ottobre 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di
trasporto a fr. 3'300.- e quella per doppia economia domestica a fr. 12'400.-
e, meglio, fr. 7’200.- per l’affitto e fr. 5’200.- per la doppia economia
domestica (due pasti fuori casa).
- Con tempestivo
reclamo del 21 dicembre 1998 il contribuente contestava la limitazione delle
deduzioni operata dall’UT, facendo presente, da una parte, l’impossibilità di
utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per rientrare alla fine della
settimana e, dall'altra, il costo più elevato dell'alloggio.
Con decisione del 15 marzo
1999 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che l’uso del mezzo pubblico non
appariva irragionevole trattandosi del rientro alla fine della settimana e
riconoscendo per la camera un costo mensile di fr. 600.- oltre alle spese di
doppia economia domestica per i due pasti.
-
Con il presente
tempestivo ricorso __________ __________ chiede la deduzione delle spese di
trasporto così come chiesto nella dichiarazione. Ribadisce la difficoltà di far
rientro in __________ utilizzando il
treno il venerdì alla fine del lavoro tenuto conto che lavora sui cantieri. Fa
inoltre presente che con un affitto di soli fr. 600.- mensili a __________ si può prendere in locazione una
topaia o poco più e che a causa della sua malattia, che gli causa ingenti costi
di cura, deve poter fare giornalmente dei bagni.
-
Spese di alloggio
e doppia economia domestica
4.1.
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto
a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig,
- 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991,
- 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT
n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
4.2. Imposta cantonale
Secondo l'art. 5 del
Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 1997-1998 del 10 dicembre 1996, sono considerate spese
supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro
quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra
regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cpv. 1). È ammessa
la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a
titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio
fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria
abitazione al luogo di lavoro (cpv. 2).
Secondo l'art. 4 cpv. 2
lett. b) del Decreto esecutivo del 10 dicembre 1996, se il contribuente
soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente
al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori
casa, ha diritto a una deduzione di fr. 12.-, vale a dire fr. 24.- il giorno o
fr. 5200.- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.
4.3. Imposta federale
Analogamente, secondo l'art.
9 dell' Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’ attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale
diretta, i contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro
e vi passano di conseguenza la notte ma che , i giorni festivi , rientrano regolarmente
al proprio domicilio fiscale , possono dedurre le spese supplementari del soggiorno
fuori domicilio (cpv. 1). Per le spese supplementari causate dall’ alloggio
possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali
nel luogo di soggiorno (cpv. 3)
Per le spese supplementari
causate dai pasti presi fuori casa (cpv. 2) la deduzione forfetaria ammonta,
negli anni di calcolo 1995 e 1996, a fr. 5'600.- (cfr. Appendice all'art. 3
della citata Ordinanza).
4.4.
Nella fattispecie, sia per
l' IC sia per l'IFD l' Ufficio di tassazione ha ammesso le deduzioni massime
per spese di doppia economia domestica: fr. 5'200.– per il pranzo e per la cena
e di fr. 7'200.-- per la camera.
Il ricorrente, come si è
visto, contesta la valutazione del costo della camera, ritenendolo del tutto
inadeguato alle condizioni di alloggio di __________,
facendo inoltre presente di abbisognare di un confort minimo a dipendenza della
malattia (psoriasi) che lo affligge e lo obbliga a costanti cure e a una
particolare igiene.
Gli argomenti ricorsuali
meritano tutela. Il dettagliato certificato medico prodotto prova, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente deve prestare molta attenzione alla
cura della pelle e all'igiene per scongiurare un aggravamento della malattia e
a lungo termine l'invalidità.
In simili condizioni si
giustifica, date le particolari circostanze del caso e considerato altresì il
canone di locazione contenuto, di concedere al ricorrente il costo dell'appartamento
in ragione di fr. 12'000.- all'anno.
A tale costo vanno
aggiunti quelli per la doppia economia domestica. Dal momento però che al
ricorrente non viene riconosciuto soltanto il costo di una camera, ma quello
dell'appartamento per le ragioni eccezionali sopra esposte, non si giustifica
di concedere la deduzione per il pasto serale, avendo egli a disposizione
un'abitazione provvista di cucine.
La deduzione per doppia
economia domestica deve così essere fissata in fr. 2'600.- per l'IC e in fr.
2'800.- per l'IFD.
Complessivamente la
deduzione ammonta così a fr. 14'600.- per l'IC e a fr. 14'800.- per l'IFD
invece dell'importo di fr. 12'400.- ammesso dall'UT sia per l'IC sia per l'IFD.
- Spese di
trasporto
5.1.
Quanto alle spese di
trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un
importo di fr. 3'300.-- a copertura delle spese per l'abbonamento generale FFS
per il trasferimento settimanale da __________
a __________.
Nel ricorso, il
contribuente sostiene che, servendosi dei mezzi pubblici di trasporto e
partendo il venerdì da __________ dopo
le cinque, una volta giunto a __________
non troverebbe più la coincidenza.
5.2.
Con riferimento al
tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha
stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione
di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole
(CDT n. ..__________
dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà
di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di
lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno
alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
5.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter
la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono
invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la
compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale
la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi
contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da
considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva
in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit.,
p. 108).
È infine appena il caso di
rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza
non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della
professione (Gruber, op. cit., p. 109).
5.4.
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente
in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro.
Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di
quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
5.5.
Nel caso in esame, posto
che il contribuente rientri effettivamente ogni settimana a __________ da __________,
se la scelta di usare il mezzo privato può essere condivisa da un punto di
vista meramente personale, non può esserlo dal profilo fiscale per le ragioni
sopra illustrate.
Dalla consultazione
dell'orario ferroviario, risulta che il ricorrente può comodamente rientrare il
sabato mattina con partenza da __________
alle 07.07 e arrivo a __________ già
alle 10.32. Se invece partisse già alle 06.22 arriverebbe al domicilio già alle
09.22. Se invece lasciasse __________
con più agio, alle 09.07 a __________
arriverebbe alle 12.17.
Il rientro la domenica
sera si presenta oltremodo favorevole. Partendo da __________ alle 18.00 sarebbe a __________
già alle 20'53. Partendo un'ora dopo arriverebbe un'ora dopo.
5.6
In simili condizioni,
senza che metta conto interrogarsi sull'aspetto, non controverso in questa
sede, del domicilio del ricorrente con riferimento alla più recente giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 125 I 54 = RDAF 55 / 1999 p. 179 = ZStP
1999 p. 23), la deduzione concessa dall'UT per le spese di trasporto appare
assolutamente ineccepibile.
La decisione dell' Ufficio
di tassazione su questo punto deve quindi essere condivisa.
- Il ricorso è
conseguentemente solo parzialmente accolto.
Spese e tassa di giustizia
seguono quindi la parziale soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di alloggio e doppia economia domestica viene
elevata da fr. 12'400.- a fr. 14'600.- per l'IC e a fr. 14'800.- per l'IFD. Per
il resto la decisone su reclamo è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione
per l’emissione di nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente in ragione di metà.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster