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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.88
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00088
Lugano
17 maggio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 aprile 1999
in
materia di: imposta annua intera sui proventi da concorsi,
pronostici e simili
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________ __________
e __________, __________ __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
19 settembre 1996 __________ __________ realizzava una vincita al "__________ pot" di fr. 207'139.-.
L'
Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava alla contribuente il 19 maggio
1998 l'imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e simili,
secondo l'art. 36 LT, di fr. 25'625,10.
- Con
tempestivo reclamo del 26 maggio 1998, __________
__________, assistita dallo Studio
fiduciario e commerciale __________,
chiedeva la deduzione dall'importo della vincita delle spese sopportate per
conseguirla.
Con
decisione dell'8 aprile 1999 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che
l'art. 36 cpv. 3 LT precisa, in modo inequivocabile, che per il calcolo
dell'imposta non si tiene conto di deduzione alcuna.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________, sempre assistita dallo Studio
fiduciario e commerciale __________,
chiede la riforma della decisione su reclamo e la riduzione del guadagno
imponibile netto a fr. 50'000.-. Con riferimento all'art. 36 cpv. 3 LT sostiene
che non invoca nessuna delle deduzioni fiscali previste dalla legge, bensì la
deduzione delle spese sopportate per conseguire il reddito.
-
4.1.
I
proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui all’articolo 22
lettera e) sono tassati separatamente con un’imposta annua intera (art. 36 cpv.
1 LT).
Sono applicabili le aliquote dell’ articolo 35
capoverso 2, al minimo l’ aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a
1’000.- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 3 LT).
Per il calcolo dell’ imposta non si tiene conto di
deduzione alcuna (art. 36 cpv. 3).
4.2.
La
ricorrente ritiene inapplicabile il cpv. 3 dell'art. 36 LT, poiché non si
tratterebbe in concreto di ammettere delle deduzioni dalla vincita, bensì le
spese di acquisizione.
Già
di primo acchito, la tesi ricorsuale appare priva di fondamento.
Se
è vero che il terzo capoverso dell'art. 36 usa il termine deduzioni, esso non
può essere inteso, come vorrebbe la ricorrente, nel senso di escludere le
deduzioni generali secondo l'art. 32 LT e le deduzioni sociali secondo l'art.
34 LT. Malgrado l'uso forse improprio del termine deduzioni, appare chiaro che
il legislatore, in considerazione della natura dell'imposta che colpisce
proventi straordinari che dipendono dall'alea della fortuna, ha voluto
esprimere nel terzo capoverso dell'art. 36 la volontà di imporre il provento
"lordo" della vincita, per altro con l'aliquota agevolata dell'art.
35 cpv. 2 LT.
Non
va infatti dimenticato che l'imposta speciale sulle vincite e sulle lotterie è
una imposta sui guadagni in capitale (Vermögensgewinnsteuer), in cui il
guadagno non costituisce né provento di un'attività né utile da impiego di
capitali, ma il risultato di un impiego di capitale, il cui risultato per sua
natura non può o può solo parzialmente essere influenzato dal contribuente (B.
Zwahlen, Privatvermögen, Vermögensertrag, Vermögensgewinn, in Aa.Vv.,
Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna-Stoccarda-Vienna,
1993, p. 96), per cui appare quanto meno problematico parlare in simili casi di
costi d'acquisizione organicamente connessi con il risultato.
4.3.
Ogni
dubbio al riguardo viene comunque fugato dalla volontà espressa dal legislatore
nel messaggio del 13 ottobre 1993 concernente la nuova legge tributaria, in cui
si afferma che "trattandosi di una tassazione agevolata non è ammessa
deduzione alcuna e in particolare dei costi di acquisizione (giocate)"
(cfr. Messaggio n. 4169 del 13 ottobre 1993, p. 37; in questo senso
anche il Rapporto n. 2000R del 30 agosto 1976 della Commissione speciale
in materia tributaria sul messaggio 11 luglio 1974 concernente il progetto di
nuova LT -1976, che prevedeva una norma di identico tenore).
Ne
viene che l'applicazione dell'art. 36 cpv. 3 LT da parte dell Ufficio di
tassazione è del tutto conforme alla lettera della norma e alla volontà del
legislatore.
4.4.
Il
ricorso deve pertanto essere respinto senza che metta conto chiedersi quali
sarebbero le prove che dovrebbero essere prodotte e in che misura dovrebbero
essere considerate per ammettere la deduzione dei costi delle giocate.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 680.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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