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Numero d'incarto:
80.1999.91
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00091
Lugano
4 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 23 aprile 1999
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ vendeva, in data 17 giugno
1996, metà della part. n. __________ del
Comune di __________ al fratello __________, al prezzo di fr. 420’000.
Notificando all’alienante
la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26
febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________
commisurava l’utile imponibile in fr. 74’000 e l’imposta in fr. 17’760. In
particolare, al prezzo convenuto era stato aggiunto l’importo di fr. 125’000,
corrispondente ad un indennizzo corrisposto dalla __________
assicurazioni di __________. Prima della
vendita, infatti, i fratelli __________
avevano beneficiato di un indennizzo assicurativo di fr. 250’000, in seguito ad
un incendio. Non essendo stato reinvestito, tale importo veniva aggiunto al
valore di alienazione, nel calcolo dell’utile imponibile.
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 21 marzo 1997, facendo valere
spese per complessivi fr. 111’136.
Con decisione del 29 marzo
1999, l’autorità di tassazione ammetteva solo in parte le spese fatte valere,
in considerazione della vicinanza fra il contribuente e le società che avevano
emesso le fatture in questione. L’utile si riduceva pertanto a fr. 29’440 e
l’imposta a fr. 7’065.60.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
contesta la mancata deduzione dell’importo di fr. 40’800, corrispondente ad
una fattura emessa dalla __________ __________ per “prestazioni tecniche”. Adduce
di non essere mai stato azionista di alcuna società svizzera ed in particolare __________ __________
e osserva di avere senz’altro provveduto al pagamento del debito in questione.
In sede di istruzione del
ricorso, la Camera di diritto tributario ha incaricato il proprio ispettore
fiscale di verificare, presso le società che hanno emesso le fatture presentate
dal ricorrente, se gli importi indicati sulle fatture della __________ e __________
__________ e della __________ __________
sono effettivamente stati pagati, come il timbro e la firma apposti sulle
stesse lascerebbero intendere.
Del rapporto
dell’ispettore, rassegnato in data 13 settembre 1999, si dirà in seguito.
- 4.1.
Lo Stato preleva
un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
4.2.
L'utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è
stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
- Il presente ricorso
verte essenzialmente sulla deducibilità dell’onorario di fr. 40’800, che il
ricorrente avrebbe pagato alla __________
__________ per non meglio precisate
«prestazioni tecniche eseguite» per l’immobile oggetto della compravendita che
ha dato luogo all’imposta in discussione. Secondo l’autorità fiscale, tale
importo non sarebbe deducibile, per il fatto che la società in questione
sarebbe vicina al ricorrente ed al fratello ed acquirente ed anche perché non
vi sarebbe alcun riscontro contabile, presso la __________
__________, dell’avvenuto pagamento.
5.1.
Per l'art. 134 cpv. 1 LT,
sono considerati costi di investimento:
-
i
costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di
bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;
-
i
costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di
costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di
allacciamento;
-
le
indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore
del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e
oneri fondiari che lo gravavano al momento del precedente acquisto.
5.2.
Per quanto attiene, in particolar
modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la loro computabilità presuppone
che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che abbiano apportato
all'immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di diritto.
È peraltro irrilevante che
la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento di valore corrispondente:
dato il suo carattere di costo finalizzato all'aumento del valore, esso deve essere
computato in misura corrispondente all'importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata).
Computabili sono in primo
luogo tutti i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni,
prestazioni d'opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino,
ecc. Il caso più importante è quello della costruzione su di un fondo non edificato;
vengono tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni realizzate in
relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli, op. cit., p.
258 e dottrina e giurisprudenza ivi citate).
5.3.
È anzitutto opportuno fare
presente al ricorrente che questa Camera ha già dovuto occuparsi in passato dei
rapporti esistenti fra la famiglia __________
e la __________ __________. Si può pertanto condividere l’affermazione del
ricorrente di non essere azionista di quest’ultima. Nella sentenza CDT n. __________ del 12 dicembre 1994, la Camera ha
infatti affermato testualmente quanto segue:
«Della __________ [...] __________
__________ è azionista unico e procuratore
generale dal 1989. Si vedano, in particolare, le risultanze della verifica
fiscale effettuata il 21 ottobre 1992 presso la società; in tale occasione,
infatti, l’ Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha potuto accertare
che __________ __________ è non solo l’azionista ma anche il direttore ed amministratore
della __________. Pur avendo tutta
questa responsabilità nella società, __________
non è tuttavia retribuito, anche se ha a disposizione un appartamento nello
stesso immobile ove hanno sede gli uffici della società nonché le automobili
intestate alla __________. Si noti che,
nel rapporto dell’UTPG si afferma, citando proprio __________ __________,
che “nel mandato di progettazione della __________
figurano anche la promozione e la commercializzazione delle costruzioni”. Fra
queste costruzioni rientrano, verosimilmente, anche quelle di cui ci si occupa
in questa sede, e per le quali __________
__________ avrebbe prestato la propria
collaborazione a titolo personale, beneficiando di un corrispettivo di fr.
245’000.-».
Alla
luce della circostanza che __________ __________, fratello del ricorrente, è – o, almeno,
era – dunque l’azionista della __________
__________, pare del tutto comprensibile
la preoccupazione dell’autorità di tassazione di voler verificare che il
preteso pagamento di fr. 40’800 trovi riscontro nella contabilità della società
appaltatrice.
5.4.
Ebbene, dagli accertamenti
disposti dalla Camera di diritto tributario in sede di istruzione del ricorso è
emerso quanto segue.
Per quanto attiene alle
fatture della __________ e __________ __________,
come già precedentemente stabilito dall’autorità fiscale, è stato possibile
verificare l’avvenuto pagamento, fra il febbraio 1997 e il gennaio 1998.
Quanto alla fattura __________ __________,
l’ispettore fiscale ha potuto prendere contatto con il signor __________ della __________,
che detiene la contabilità della società. Secondo tali informazioni, la __________ __________
sarebbe priva di amministratore dal 23 luglio 1996, in seguito alle dimissioni
dell’ex amministratore __________ __________. Quest’ultimo, da parte sua,
avrebbe trasmesso alla __________ __________ una documentazione «lacunosa»,
ragione per cui «una completazione delle registrazioni contabili al 31.12.1996
appare impossibile».
Comunque, per quanto
concerne la fattura in discussione, non se ne è trovata alcuna traccia nella documentazione
visionata.
5.5.
Gli accertamenti esperiti
dalla Camera impongono di trarre alcune conclusioni.
In primo luogo, per quanto
concerne la tassazione dell’utile immobiliare conseguito dal ricorrente
vendendo al fratello la propria quota di comproprietà dell’immobile di cui egli
era già comproprietario, è chiaro che non si può tener conto delle spese di
miglioria documentate solo dalla fattura prodotta dal ricorrente. Non vi è
infatti alcun riscontro ulteriore dell’effettività della spesa in questione né
della natura dei lavori che sarebbero stati effettuati dalla __________ __________.
L’esito delle verifiche
intraprese dall’ispettore incaricato da questa Camera porta peraltro anche a
formulare considerazioni di altra natura. In particolare, il fatto che la
fattura prodotta dal ricorrente, corredata dalla dicitura “pagata” e dal timbro
e dalla firma della __________ __________, non trovi alcun riscontro nella
contabilità della società stessa né risulti documentato alcun pagamento dal
ricorrente alla __________ __________, induce a nutrire seri dubbi
sull’autenticità della fattura medesima.
Nella misura in cui, poi,
l’impossibilità di verificare l’autenticità della fattura dovesse dipendere
esclusivamente dallo stato di conservazione dei conti della __________ __________,
pare evidente che, come minimo, vi sia stata un’infrazione dell’art. 325 CP.
L’approfondimento di tali
aspetti non compete peraltro certamente a questa autorità, bensì al ministero
pubblico, al quale viene pertanto trasmessa una copia della presente sentenza,
unitamente al rapporto del 13 settembre 1999 dell’Ispettorato fiscale, con
l’allegato verbale sottoscritto anche dal signor __________
__________ della __________ __________.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
- Intimazione alle parti.
Copia della sentenza e
delle osservazioni del 13 settembre 1999 dell’Ispettorato fiscale al Ministero
pubblico, Lugano.
- Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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