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Numero d'incarto:
80.2000.25
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00025
Lugano
3 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________ dichiarava,
oltre a un reddito del lavoro di fr. 41'621.- di media annua conseguito dalla
moglie, un reddito da attività indipendente di fr. 20'975.- di media annua.
L’Ufficio di tassazione di Bellinzona, nella notifica di tassazione del 16 agosto
1999, elevava il reddito da attività indipendente a fr. 30'000.-. A seguito del
reclamo, tempestivamente presentato dal contribuente, l’Ufficio di tassazione,
dopo averlo sentito, riduceva il reddito aziendale a fr. 24'000.- di media
annua (cfr. decisione del 17 gennaio 2000).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede di ridurre ulteriormente
il reddito da attività indipendente e di fissarlo come a dichiarazione.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163).
4.2.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente
può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica
4.3.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente ha indicato d’aver
conseguito nel periodo di computo, svolgendo l’attività di taxista presso la
stazione __________ di __________, un reddito annuo medio di fr. 20'975.-. Egli
non ha tuttavia prodotto il questionario relativo alle persone che esercitano
un’attività indipendente, né l’Ufficio di tassazione gli ha richiesto di
produrre la contabilità o quanto meno una distinta delle entrate e delle uscite.
L’Ufficio
di tassazione aveva però inizialmente rivalutato il reddito da attività indipendente
a fr. 30'000.- in considerazione del calcolo del dispendio. Dal raffronto delle
entrate e uscite del contribuente nel periodo di computo 1997-98 risultava che,
tenendo conto di un fabbisogno per il mantenimento suo e della sua famiglia
contenuto nei termini del minimo vitale valido in materia esecutiva, non gli
restava praticamente più nessuna disponibilità finanziaria.
In sede di reclamo il calcolo è poi stato riveduto
ed ha evidenziato una disponibilità annua media di fr. 8'000.- circa già
considerato il fabbisogno per vivere, seppur entro i limiti del minimo vitale,
di una famiglia di quattro persone. Il raffronto delle entrate e delle uscite
non giustifica pertanto un aumento del reddito aziendale, che non trovi un
fondamento nei dati contabili presentati dal contribuente.
Orbene, a
questo proposito, come si è visto, l’incarto è avaro, per non dire privo di
documentazione.
Questo giudice
si vedrebbe pertanto costretto, in linea di principio, ad annullare in ordine
la decisione su reclamo e a retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione perché
completi l’istruttoria, esigendo formalmente dal contribuente (rendendolo cioè
attento sulle conseguenze in caso di inadempienza) la produzione dei dati
contabili e, sulla scorta della documentazione acquisita, si pronunci
nuovamente.
Ragioni
di economia di giudizio, dettate anche dalla seria situazione di indebitamento
del contribuente, così come emerge dal verbale d’audizione davanti all’Ufficio
di tassazione del 21 dicembre 1999, suggeriscono tuttavia di accogliere il
ricorso e di stabilire, per il periodo fiscale in questione, il reddito
aziendale in fr. 21'000.- di media annua.
Sin d’ora
il contribuente va avvertito che, nel prossimo periodo fiscale, non dovrà limitarsi
a indicare il reddito conseguito quale taxista, ma dovrà produrre quanto meno
il conteggio delle entrate e delle uscite, tenendo a disposizione dell’Ufficio
di tassazione le pezze giustificative.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 gennaio 2000 è riformata nel senso
che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 21'000.- di media annua.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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