AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.33
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00033
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: dr. jur. __________. __________,
__________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98,
l'Ufficio di tassazione di Lugano Città gli infliggeva, con decisione del 12
marzo 1998, una multa disciplinare di fr. 50, avvertendolo che, in caso di
mancato adempimento dei suoi obblighi entro ulteriori dieci giorni, avrebbe
proceduto ad una tassazione d'ufficio.
Il
contribuente non dava seguito a tale diffida, con la conseguenza che, con
decisione del 12 luglio 1999, l'autorità fiscale gli notificava la tassazione
IC/IFD 1997/98, stabilita per apprezzamento. Il reddito imponibile era
commisurato in fr. 53'300 per l'IC ed in fr. 57'900 per l'IFD, mentre la
sostanza imponibile risultava pari a zero.
- Il
contribuente ritornava all'autorità fiscale la suddetta decisione, unitamente
ad uno scritto del 16 luglio 1999, nel quale asseriva di avere chiesto il
proprio fallimento e di essere in attesa della realizzazione dei propri beni
all'incanto. Concludeva invitando l'autorità fiscale a continuare "con una
procedura d'incasso seguendo le normali vie legali", se ritenesse di poter
ricevere qualcosa da lui.
Considerando
lo scritto in questione come un reclamo contro la tassazione 1997/98, l'Ufficio
di tassazione inviava al contribuente, con raccomandata del 23 novembre 1999,
una lettera nella quale gli faceva presente che il reclamo avrebbe dovuto essere
motivato ed indicare i mezzi di prova. Seguiva l'attribuzione di un termine
fino al 15 dicembre 1999 per completare il reclamo, con l'avvertimento che,
scaduto infruttuoso, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile per
l'imposta cantonale.
Con
decisione del 24 gennaio 2000, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo in materia di IC e lo respingeva per quanto concerne l'IFD. Nella
motivazione, spiegava che il reclamante non aveva adempiuto all'obbligo,
previsto dalla legge per il caso della tassazione d'ufficio, di dimostrare che
quest'ultima è manifestamente inesatta.
- Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ postula l'annullamento della decisione impugnata. Spiega di non
svolgere più alcuna attività lucrativa da oltre un anno e di avere recentemente
ottenuto il versamento dell'indennità straordinaria cantonale di
disoccupazione. Contesta di avere ricevuto i redditi contenuti nelle decisioni
dell'autorità fiscale e lamenta la violazione, da parte dell'Ufficio di
tassazione, del suo diritto di essere sentito.
I. Imposta
federale diretta
- 1.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
1.2.
Il
legislatore federale ha definito i presupposti, in presenza dei quali si
procede ad una tassazione per apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza
del Tribunale federale, che, vigente il Decreto concernente l’imposta federale
diretta (DIFD) del 1940, aveva esteso le condizioni previste da quest’ultimo.
L’art. 92 cpv. 1 DIFD infatti limitava la possibilità di intraprendere una
tassazione d’ufficio ai soli casi in cui il contribuente avesse violato i
propri obblighi procedurali («il contribuente non presenta o non completa in
tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non
ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri
contabili, non li presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere
impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi
richiesti»). Il Tribunale federale aveva però chiarito che una tassazione
d’ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l’autorità fiscale,
alla luce dell’insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal
contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è
stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF II Corte di diritto
pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me. cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può
avvenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono
chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi
imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure
non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti
probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
Condizione
imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque
l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una
insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa,
come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo
obbligato (il datore di lavoro che non compila il certificato di salario).
L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di
indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel,
op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p.
166).
- 2.1.
Una volta
che l’autorità di tassazione abbia proceduto alla tassazione d’ufficio, si
tratta di stabilire quali rimedi giuridici siano a disposizione del
contribuente.
Anche a
tale proposito, la nuova legge federale modifica la situazione preesistente.
2.2.
2.2.1.
Vigente
l’abrogato DIFD, infatti, si doveva distinguere fra due ipotesi:
• nel
caso in cui i fattori accertati d’ufficio fossero aumentati in misura superiore
al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva, il contribuente aveva il
diritto di postulare una verifica della tassazione d’ufficio, mediante reclamo
o ricorso; la sola differenza rispetto all’impugnazione di una tassazione
ordinaria era data dal fatto che il contribuente doveva provare l’inesattezza
della valutazione intrapresa dall’autorità fiscale (inversione dell’onere
probatorio);
• se,
invece, la variazione rispetto all’ultima tassazione era inferiore alla misura enunciata,
il contribuente poteva soltanto far valere, con i rimedi giuridici, l’assenza
dei presupposti per una tassazione d’ufficio (adempimento degli obblighi di
collaborazione, mancata diffida, termine troppo breve, esistenza di una
scusante) oppure un abuso del potere di apprezzamento (RF 44/1989 p. 435
= ASA 58 p. 670; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art. 92
DIFD, p. 187; cfr. sentenza CDT n. 264-65 del 6 dicembre 1993, in RDAT
I-1994 p. 336; CDT n. 290 del 12 dicembre 1994 in RDAT I-1995 p. 348).
2.2.2.
Si noti
che, secondo il Tribunale federale, la prova dell’inesattezza di una tassazione
d’ufficio poteva essere offerta dal contribuente non solo nella procedura di
reclamo, ma anche in quella di ricorso. Infatti, entrambi i rimedi giuridici
erano caratterizzati dalla piena cognizione che spetta alle autorità che ne
erano investite. Con la, pur tardiva, ripresa della collaborazione da parte del
contribuente che si era dapprima lasciato tassare d’ufficio, l’autorità di
reclamo o di ricorso poteva dunque servirsi degli stessi mezzi d’indagine che
spettavano all’ufficio in sede di tassazione. Della circostanza che il
contribuente non avesse ottemperato (tempestivamente) ai suoi obblighi di
collaborazione si poteva tener conto in sede di attribuzione delle spese
giudiziarie (RF 44/1989 p. 438; RDAT I-1994 p. 337).
2.2.3.
Dall’esame
delle disposizioni che disciplinavano la tassazione d’ufficio e dalla giurisprudenza
citata, la Camera di diritto tributario aveva fatto discendere la conseguenza
che l’autorità di tassazione non poteva dichiarare irricevibile un reclamo contro
una tassazione d’ufficio, nel caso in cui il contribuente avesse contestato la
valutazione effettuata senza peraltro produrre le prove dell’inesattezza
dell’apprezzamento effettuato, proprio perché altrimenti sarebbe stata
pregiudicata la facoltà di interporre ricorso e quindi di riprendere
eventualmente la collaborazione precedentemente negata.
Tale
conclusione era dettata, da un lato, dall’assenza di una disposizione che consentisse
all’autorità di reclamo di pronunciare l’irricevibilità del reclamo per mancata
produzione di prove, e, dall’altro, dall’esplicita affermazione del Tribunale
federale, secondo cui il contribuente poteva apportare la prova
dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio anche in sede di ricorso (RDAT
I-1994 p. 336).
2.3.
Anche in
relazione ai rimedi giuridici a disposizione del contribuente tassato d’ufficio
la nuova legge si discosta da quella abrogata.
Per
l’art. 132 cpv. 3 LIFD, infatti, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il
reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
2.3.1.
Come si
vede, il legislatore ha rinunciato alla preclusione del diritto di reclamo prevista
dall’art. 92 cpv. 1 DIFD, in considerazione dei dubbi circa la costituzionalità
di tale disposizione; una analoga norma cantonale era già stata dichiarata
incostituzionale e perciò inapplicabile dal Tribunale amministrativo del Canton
Berna, a causa del suo carattere punitivo (cfr. Känzig/Behnisch, op.
cit., n. 51 ad art. 92 DIFD, p. 188; Zweifel, op. cit., p. 134).
2.3.2.
La nuova
legge pone peraltro due requisiti che la normativa previgente non conosceva: il
contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione ed il
reclamo deve essere motivato. Secondo il Messaggio che accompagnava il disegno
di legge del Consiglio federale del 1983, tale disciplina è ispirata alla
legislazione di alcuni cantoni; il governo menziona espressamente, a titolo di
esempi, l’art. 90 cpv. 3 della legge tributaria di Zurigo e l’art. 109 cpv. 3
di quella di San Gallo (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno
delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 133).
Per
valutare il significato e la portata del riferimento alla manifesta inesattezza
della tassazione per apprezzamento, è dunque opportuno esaminare la
giurisprudenza che si è sviluppata intorno alle disposizioni cantonali in
questione (cfr. Zweifel,
Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA
61 p. 437).
Ebbene,
nelle leggi cantonali che esigono dal contribuente la prova dell’inesattezza
della tassazione d’ufficio, si è voluta così stabilire un’inversione dell’onere
della prova (Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a
ediz., Zurigo 1997, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 647). Per contestare con successo
una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le
condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per
l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in
particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione
trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo
per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di
ricostruire il vero.
2.3.3.
Vi sono
dunque due possibili sviluppi della situazione.
• Se
il contribuente apporta la prova dell’inesattezza dell’apprezzamento
effettuato, la tassazione d’ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una
“ordinaria” (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La
tassazione d’ufficio apparirà infatti in ogni caso “manifestamente inesatta”,
se è stato possibile accertare la vera situazione di fatto, nell’ambito della
procedura di reclamo (Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der
Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna
1995, p. 144 s.).
• Se
la prova dell’inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione
d’ufficio rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per
l’autorità di tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce. Ciò
non toglie, tuttavia, che l’autorità di tassazione, facendo uso del proprio
potere di apprezzamento, possa sottoporre ad una verifica la tassazione
d’ufficio. Alla luce di una simile verifica, condotta sulla base degli atti,
una tassazione per apprezzamento apparirà “manifestamente inesatta”, quando la
stima effettuata si sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare
quando è evidente che essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di
valutazione errati o comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso
(Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437 s.; Meister, op.
cit., p. 145).
- 3.1.
Venendo
all’esame della fattispecie concreta, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione
d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida
e la successiva multa disciplinare. In seguito, il 16 luglio 1999, ha scritto
alla stessa autorità, contestando la notifica ricevuta.
L’autorità
di tassazione lo ha allora invitato a motivare il reclamo ed a indicare i mezzi
di prova per dimostrare la "manifesta inesattezza" della tassazione
per apprezzamento, avvertendolo che, in caso di assenza ingiustificata, il
reclamo sarebbe stato deciso senza ulteriori convocazioni. Non essendo pervenuta
alcuna risposta, l’autorità ha respinto il reclamo, non disponendo dei
presupposti per una tassazione diversa da quella impugnata.
3.2.
Come
detto, l’art. 132 cpv. 3 LIFD esige che il contribuente apporti la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che
il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (STF del 21
novembre 1997 in DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura
di], Les procédures en droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3a
ediz., Berna 1994, p. 401).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale; l’Alta
Corte si richiama, a tale riguardo, alla prassi sviluppata in materia di
ricorso di diritto pubblico allo stesso Tribunale federale: un’impugnativa che
non adempia le esigenze di motivazione dell’art. 90 cpv. 1 lett. b OG, viene
infatti dichiarata inammissibile, malgrado una simile conseguenza non
scaturisca esplicitamente dal testo di legge (DTF 81 I 98 consid. 3, 121
I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c); analogamente, un ricorso di diritto
amministrativo, la cui motivazione sia insufficiente, è dichiarato
irricevibile, sebbene una simile conseguenza non sia esplicitamente indicata
all’art. 108 cpv. 1 OG (DTF 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid.
2).
Nell’affermare
che l’esame di merito di una tassazione impugnata con reclamo dipende
dall’esistenza di una motivazione, la Corte federale ha poi invocato “importanti
interessi pubblici”. In tal modo si evita infatti che un contribuente, il quale
ha omesso di adempire i propri obblighi di collaborazione ed è stato tassato
d’ufficio, possa ostacolare notevolmente il lavoro dell’amministrazione,
presentando un reclamo assolutamente immotivato, per poi difendersi e produrre la
documentazione richiesta in sede di ricorso (DTF 123 II 552, consid.
4e).
3.3.
Il
Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di
tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le
conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente
non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente,
invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti
dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
3.4.
Nel caso
in esame, notificando al contribuente la tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale
non ha indicato l’esistenza dei requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD; tuttavia,
ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito al contribuente un
termine per sanarlo, avvertendolo che, in caso di inosservanza, la decisione
impugnata sarebbe stata confermata.
Mancando,
per l'IFD, la comminatoria dell'irricevibilità, nella lettera con cui
l'autorità di tassazione ha invitato il contribuente, il 23 novembre 1999, a
motivare il reclamo e indicare i mezzi di prova, questa Camera ha scritto al
ricorrente, in data 9 marzo 2000, attribuendogli un ulteriore termine fino al
20 marzo 2000, per adempiere i requisiti indicati all'art. 132 LIFD, ed in
particolare per inoltrare la dichiarazione fiscale 1997/98, con gli allegati necessari.
La lettera in questione si concludeva con l'avvertenza che, se la
documentazione richiesta non fosse pervenuta alla Camera entro il 20 marzo
2000, il ricorso in materia di IFD sarebbe stato dichiarato irricevibile.
In simili
circostanze, di fronte all’inosservanza dell’invito della Camera di diritto
tributario, non si può che dichiarare irricevibile il ricorso in materia di
IFD.
II. Imposta
cantonale
- 1.1.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.2.
Diversa,
rispetto al diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi giuridici,
in materia di diritto cantonale. Contro ogni decisione di tassazione e non solo
contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Il
reclamante deve indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere
allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al
reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di
essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT).
Il
legislatore ticinese ha voluto discostarsi dalla scelta di quello federale ed
esigere l’obbligo di motivare i reclami, non solo contro le tassazioni
d’ufficio, per ragioni pratiche ed in particolare per limitare il numero di
ricorsi alla Camera di diritto tributario (Messaggio del Consiglio di
Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 13
ottobre 1993, p. 105).
1.3.
Che la
motivazione del reclamo rappresenti un presupposto di validità del gravame è,
nel diritto cantonale, più chiaro che in quello federale. Come detto, infatti,
l’art. 206 cpv. 2 precisa che, in mancanza di una motivazione o di
un’indicazione dei mezzi di prova, al reclamante deve essere assegnato un
congruo termine per rimediarvi o per essere sentito, con la comminatoria
dell’irricevibilità. Per venire incontro al contribuente, dunque, gli si offre
anche la possibilità di rimediare, con un’audizione, alle carenze formali del
reclamo; in tal modo, un reclamo formalmente irricevibile (poiché ad esempio
non motivato) diventa ricevibile a tutti gli effetti e deve essere esaminato
nel merito (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto
transitorio, in: Borghi/Bernasconi [a cura di], La riforma della legge
tributaria, Lugano 1995, p. 16).
- Come
già rilevato nella parte della sentenza che si riferisce all'imposta federale diretta,
l'autorità fiscale, ricevuto il reclamo generico del contribuente contro la
tassazione d'ufficio, ha provveduto, con scritto del 23 novembre 1999, a
invitarlo a indicare le motivazioni, i fatti su cui esse si fondano ed i mezzi
di prova, avvertendolo nel contempo che, in caso di inosservanza, il reclamo
sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non
essendo stato dato alcun seguito alla richiesta in questione, l'Ufficio di tassazione
ha dichiarato irricevibile il gravame, con la decisione impugnata.
In simili
circostanze, questa Camera non può fare altro che constatare la sopravvenuta res
judicata della notifica della tassazione, non essendo stati adempiuti,
né con il reclamo né nella procedura che ne è seguita, i presupposti cui la
legge tributaria subordina l'ammissibilità dei reclami.
Neppure
con il successivo ricorso, del resto, la collaborazione del ricorrente è ripresa.
Le considerazioni contenute nel ricorso, circa il fallimento pronunciato nel
1998 e le difficoltà nell'avviare una nuova attività lucrativa, non possono evidentemente
portare ad una diversa conclusione, non solo perché giungono dopo che la
procedura di reclamo si era conclusa con la pronuncia di irricevibilità, ma
ancor più per il fatto che non si riferiscono al periodo di computo
determinante per la tassazione impugnata. Tutta la documentazione prodotta si
riferisce infatti a fatti posteriori alla fine del periodo di computo 1996/97.
III. Gratuito
patrocinio
Il
ricorso si conclude con la domanda del ricorrente di essere ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio.
L'attestato
comunale per l'ammissione al gratuito patrocinio, il cui invio è stato annunciato
con il ricorso, non è mai pervenuto alla Camera.
Comunque,
anche volendo ammettere l'indigenza del ricorrente, ad opporsi all'accoglimento
della sua richiesta è la carenza del secondo presupposto da cui dipende la
concessione del gratuito patrocinio: occorre infatti che il procedimento non
sia manifestamente infondato nel merito o irricevibile in ordine (DTF
111 Ia 279; 104 Ia 73).
Come
risulta dalle considerazioni che precedono, il ricorso è manifestamente infondato.
Anche in materia di IFD, dove il ricorrente avrebbe potuto approfittare del
fatto che l'autorità fiscale aveva omesso di avvertirlo dei presupposti per
l'impugnazione della tassazione d'ufficio e delle conseguenze dell'inosservanza
dei requisiti di legge, egli non solo non ha ripreso la collaborazione con
l'autorità fiscale, allegando al ricorso la dichiarazione fiscale e la
documentazione idonea a dimostrare la "manifesta inesattezza" della
tassazione per apprezzamento, ma neppure si è degnato di rispondere allo
scritto con cui il Presidente di questa Camera gli ha attribuito un ultimo
termine per rimediare alle proprie inadempienze. In materia di IC, poi, dinanzi
ad una decisione di irricevibilità del reclamo, doveva essere evidente – se non
al ricorrente stesso, almeno al suo avvocato – che non aveva alcun senso un
ricorso.
La Camera
di diritto tributario rinuncia comunque a porre a carico del ricorrente la
tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- 1.1. Il
ricorso in materia di IFD è irricevibile.
1.2. Il
ricorso in materia di IC è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster