AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.47
Data decisione, Autorità:
06.04.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00047
Lugano
6 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
27 settembre 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava alla __________
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000 dei coniugi __________ e
__________ __________.
Il
12 ottobre 1999 la __________ __________ __________ presentava, a nome dei
contribuenti, un reclamo cautelativo così testualmente motivato:
-
Il reclamo
viene innanzi tutto inoltrato per salvaguardare il termine, in quanto non ci è
possibile conferire con i nostri clienti in tempo utile.
Visto quanto esposto al capitolo precedente, le considerazioni di merito e
quindi le motivazioni dettagliate, oppure l'eventuale ritiro del reclamo, vi
verranno trasmessi il più presto possibile.
Il
29 ottobre 1999 l'Ufficio di tassazione invitava la __________ __________, conformemente
all'art. 206 LT, a indicare le conclusioni, i fatti sui quali sono fondate e i
mezzi di prova entro il 15 novembre 1999, con comminatoria di irricevibilità,
nel senso che, se i suddetti requisiti non fossero stati ossequiati entro il
termine impartitole, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con
decisione del 13 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il
reclamo, rilevando che ai contribuenti era stato assegnato un congruo termine
per rimediare alle carenze formali del loro reclamo, ma che la richiesta di
completazione del reclamo era andata deserta.
- Il
14 marzo 2000 la __________ __________, per conto dei contribuenti, presenta
ricorso, argomentando:
-
d'aver
inoltrato il 12 ottobre 1999 un reclamo cautelativo;
-
d'aver
ricevuto conferma del ricevimento del reclamo il 18 ottobre 1999;
-
d'aver
ricevuto il 29 ottobre 1999 l'invito a inoltrare le motivazioni entro il 15 novembre;
-
d'aver
chiesto il 17 novembre 1999 una proroga fino al 31 dicembre 1999, in attesa di
ricevere dall'autorità fiscale bernese la documentazione necessaria per stilare
un reclamo preciso e dettagliato;
-
di non
aver ricevuto nessuna risposta dall'Ufficio di tassazione in merito alla richiesta
di proroga.
- Diritto
cantonale
3.1.
Contro la
decisione di tassazione e contro la decisione di tassazione d’ ufficio, se è
manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica (art. 206 cpv. 1 LT). Il
reclamante deve indicare, nell’ atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere
allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti,
al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di
essere sentito, con la comminatoria dell’ irricevibilità (art. 206 cpv. 2 LT).
In altre
parole, il reclamo in materia di IC deve deve indicare in quale misura e per
quali motivi la tassazione impugnata deve essere modificata (STF del 19
maggio 1978 in Sammlung BGE n. 558). Questa Camera ha così avuto modo di
considerare insufficiente un reclamo con il quale il contribuente si è limitato
ad affermare che la tassazione impugnata “era spaventosamente non conforme alla
realtà” (CDT n. 7/91 del 22 febbraio 1991 in re Ga.). Parimenti,
limitarsi in un reclamo a invocare il diritto di essere sentito non soddisfa
per il diritto cantonale l’obbligo di motivazione del reclamo (CDT no
358/86 del 6 ottobre 1986 in re M.S.).
3.2.
Come si è
visto in narrativa, la __________ __________ __________, per conto dei coniugi
__________, si è limitata a presentare un reclamo “per salvaguardare il
termine”, poiché non le era “possibile conferire con i nostri clienti in tempo
utile”, riservandosi inoltre la facoltà di presentare “le considerazioni di
merito e quindi le motivazioni dettagliate”, oppure di comunicare “l'eventuale
ritiro del reclamo”.
Visto il
tenore dello scritto, l’Ufficio di tassazione ha assegnato alla rappresentante
dei ricorrenti un termine, conformemente all’art. 206 cpv. 2 LT, per completare
la motivazione del ricorso, per formulare le richieste, per presentare la
motivazione e designare le prove, con la comminatoria d’irricevibilità in caso
d’inosservanza.
Il
termine, la cui scadenza era stata fissata a lunedì 15 novembre 1999, è scaduto
infruttuoso. L’Ufficio di tassazione non poteva quindi far altro che dichiarare
irricevibile il reclamo in materia di imposta cantonale.
3.3.
La
rappresentante dei ricorrenti con il “ricorso cautelativo” presentato a questa
Camera contro la decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo, asserisce di aver chiesto all’Ufficio di tassazione il
17 novembre 1999 una proroga fino al 31 dicembre 1999, producendo la relativa
fotocopia.
Non
occorre esaminare, in concreto, se la richiesta di proroga, che non risulta essere
pervenuta all’Ufficio di tassazione, sia stata davvero spedita o sia andata
smarrita, poiché la richiesta reca la data del 17 novembre 1999 ed è quindi
pacificamente tardiva.
La
decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il
reclamo, nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, deve quindi essere
confermata.
- Diritto
federale
4.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD).
Diversamente
da quanto precedentemente previsto dal DIFD, per la LIFD il reclamo non deve
neppure più essere motivato (art. 132 LIFD). Tale innovazione è correlata alla
semplificazione introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione
alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione
d'imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto
dall’art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere motivate (CDT n.
..__________ del 10 maggio 1996 in re G. B.-S.).
Nel
reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato
la volontà di impugnare una decisione di tassazione (Zweifel, Verfahrensgrundsätze
und Veranlagungsverfahren, in ASA 61 p. 436; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 418 s.; Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuegesetz, Zurigo 1999, p. 975; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in Aa.Vv., Les procédures en
droit fiscal, Berna-Stoccarda-Vienna 1997, p. 140). Un reclamo presentato sotto
condizione (“eine bedingt erhobene Einsprache”), quindi, come usa dire,
cautelativamente è irricevibile, se la condizione non viene sciolta entro il
termine legale di reclamo (Zweifel/Athanas, Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Basilea-Francoforte 1997, p. 539).
Se la
volontà di reclamare non è chiaramente riconoscibile, l’autorità fiscale dovrà
fissare al contribuente un termine per precisare le sue intenzioni, con la
comminatoria d’irricevibilità. In assenza di una chiara manifestazione di
volontà nel termine impartitogli, il reclamo sarà dichiarato irricevibile (Rivier,
Droit fiscal suisse, Losanna 1998, p. 176; Zweifel/Athanas, loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann,
loc. cit.).
Sarà
comunque prudente che il contribuente motivi il reclamo in fatto e in diritto,
precisando in quali punti la notifica di tassazione non è corretta. Indicherà
poi le prove che intende chiedere per giustificare la sua posizione e produrre
i documenti di cui dispone. Questa regola, dettata dalla prudenza, deriva
dall’obbligo generale del contribuente di informare l’autorità fiscale su tutti
i fatti che possono avere un’importanza per determinare l’assoggettamento o le
basi di calcolo dell’imposta (Rivier, op. cit., p. 176 s.).
4.2.
La LIFD,
a differenza della LT, non contiene alcuna norma analoga all’art. 206 cpv. 2,
ultima frase LT. Nulla impedisce, anzi appare doveroso procedere in tal senso,
applicando per analogia la norma cantonale, che recepisce l’obbligo, posto da
dottrina e giurisprudenza all’autorità fiscale, di chiarire nel dubbio la reale
volontà del reclamante, rendendolo attento che in caso di silenzio non si
entrerà nel merito del reclamo, verrà cioè dichiarato irricevibile.
4.3.
Dal
reclamo presentato cautelativamente dalla rappresentante dei contribuenti non
emergeva in modo chiaro e incondizionato la volontà di reclamare. Vale quindi anche
per l’imposta federale diretta, mutatis mutandis, quanto rilevato in precedenza
in materia di imposta cantonale (consid. 3.2 – 3.3.).
Di fronte
alla richiesta dell’autorità fiscale di determinarsi entro il 15 novembre 1999,
pena l’irricevibilità del gravame, la rappresentante dei contribuenti ha
reagito, per sua stessa ammissione, soltanto il 17 novembre. Anche in questo
caso, quindi, l’Ufficio di tassazione non poteva far altro che rifiutarsi di
entrare nel merito del reclamo in materia di imposta federale diretta.
Come già
rilevato al consid. 3.3. non mette quindi conto, nemmeno in questo caso,
interrogarsi sulle modalità di spedizione della richiesta di proroga, che la
rappresentante dei contribuenti asserisce d’aver inviato il 17 novembre.
- 5.1.
A titolo
meramente abbondanziale si rileva che lo stesso giorno in cui è stato interposto
il presente ricorso, la rappresentante dei ricorrenti ha pure inviato
all’Ufficio di tassazione delle “motivazioni integrative nell’ambito del
reclamo cautelativo del 12 ottobre 1999”, precisando in modo assai succinto che
sono contestati:
il riparto intercantonale, l’autorità fiscale
bernese avendo accettato integralmente la dichiarazione d’imposta dei contribuenti;
le spese professionali di dipendente (trasferta
__________ -__________; doppia economia domestica del marito; altre spese
professionali).
5.2.
Risulta
chiaro, viste le suddette motivazioni e relative richieste, che nulla impediva
alla rappresentante dei contribuenti con un minimo di diligenza di motivare nel
termine di trenta giorni dalla notifica della tassazione la contestazione delle
deduzioni per spese professionali dei dipendenti. Parimenti nulla le impediva
di contestare, anche senza formulare conclusioni precise, il riparto
intercantonale, attirando, come avviene in molti casi analoghi, l’attenzione
sulla discrepanza con la dichiarazione d’imposta inoltrata al Canton Berna e
sulla necessità, risp. l’opportunità di attendere la decisione di quel Cantone
prima di decidere il reclamo.
Ammettere
quindi in questo caso la ricevibilità del reclamo, significherebbe ammettere
l’uso abusivo di un rimedio ordinario di diritto quale è il reclamo.
5.3.
A titolo
meramente informativo si attira l’attenzione dei ricorrenti che, in virtù del disposto
costituzionale, che mira a impedire i casi di doppia imposizione (cfr. art. 127
cpv. 3 Cost. fed.), il contribuente ha comunque ancora la facoltà di sollevare
l'eccezione derivante dall'art. 127 cpv. 3 Cost. fed. nel termine di 30 giorni
dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e
richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF
dell'8 gennaio 1986 in re F. St.; Höhn, op. cit., p. 530; per tutte: CDT
n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
- A
titolo ancor più abbondanziale si rileva che, quand’anche il disposto dell’art.
206 cpv. 2 LT, che prevede, contrariamente all’art. 48 cpv. 1 LAID (Zweifel/Athanas,
op. cit., p. 539), l’obbligo di motivazione del reclamo, fosse contrario al
diritto federale superiore, il presente ricorso non avrebbe esito diverso, per
quanto argomentato sub 4. a proposito del reclamo in materia di imposta federale
diretta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster