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Numero d'incarto:
80.2000.5
Data decisione, Autorità:
17.03.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00005
Lugano
17 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna (in sostituzione di Lorenzo Anastasi,
astenutosi)
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione fiscale 1999/2000, i coniugi __________ e __________ __________
dichiaravano un reddito lordo medio di fr. 174'060. Fra le deduzioni, facevano
valere in particolar modo interessi passivi privati per fr. 22'450 in media
annua. Spiegavano di aver aggiunto agli interessi veri e propri l'importo di
fr. 11'000 pagato nel 1997 alla banca creditrice, a titolo di penale per la
rescissione anticipata del precedente contratto ipotecario, al momento della
sottoscrizione di un nuovo contratto.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 13 settembre 1999,
l'Ufficio di tassazione di Mendrisio riduceva gli interessi ammessi in deduzione
a fr. 16'950 in media annua, con la seguente motivazione: "interessi
passivi (ammortamenti esclusi) ammessi solo per i debiti riconosciuti o
rettificati in base ai dati accertati".
- I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell'11 ottobre
1999, spiegando di avere dovuto rescindere anticipatamente il contratto di
mutuo ipotecario a tasso fisso, per poter stipulare un contratto più
vantaggioso, approfittando degli interessi passivi in calo. A loro avviso, data
la stretta connessione fra il debito privato e la penale in questione, si
giustificava la deduzione del relativo importo, tanto più che il fisco sarebbe
già stato avvantaggiato dalla diminuzione dell'ammontare degli interessi pagati
e quindi dedotti dal reddito, proprio in seguito alla conclusione di un nuovo
contratto a condizioni più favorevoli.
L'Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 20 dicembre 1999,
argomentando che la legge ammette in deduzione solo gli interessi passivi,
nella cui nozione non può essere fatta rientrare la penale pagata per la
rescissione anticipata del contratto.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano
nuovamente la deduzione della penale pagata alla banca creditrice, che, a loro
dire, avrebbe il carattere di interesse passivo pagato in anticipo su un debito
riconosciuto.
Nelle
proprie osservazioni del 18 febbraio 2000, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni propone di respingere il ricorso.
- 4.1.
Secondo
gli art. 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti
dai proventi gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione, eccettuati
gli interessi di mutui accordati, a condizioni manifestamente diverse da quelle
usualmente convenute nelle relazioni d’affari con terzi, da una società di
capitali a una persona fisica che abbia una partecipazione determinante al
capitale della società o che le sia altrimenti vicina.
4.2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, costituiscono interessi passivi
deducibili le prestazioni di un debitore ad un creditore, che non hanno
giuridicamente l'effetto di ammortizzare un debito in capitale esistente (Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, § 7, n. 179, p. 127).
Vi
rientrano tuttavia solo quegli accrediti che il contribuente deve concedere ad
una terza persona per la concessione di una somma di denaro o il capitale messo
a sua disposizione, nella misura in cui tale compenso è conteggiato in
percentuale in base al tempo e in proporzione al capitale (Reich, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
1997, vol. I, tomo I, n. 33 all’art. 9 LAID, p. 146). La deducibilità degli
interessi passivi trova la sua contropartita nell'imponibilità degli interessi
provenienti da un credito.
È
pertanto stata esclusa la deducibilità dei compensi per la concessione di
licenze, dei canoni d'affitto o di locazione o per la concessione di un diritto
di superficie, ma anche delle quote previste dal contratto di leasing,
in mancanza di un rapporto di dipendenza fra debito in capitale e interessi.
- Nella fattispecie, si tratta di stabilire se configuri un
interesse passivo deducibile il pagamento, da parte dei ricorrenti, della penale
di fr. 11'000, pagata per poter rescindere anticipatamente il contratto di
mutuo ipotecario.
5.1.
Nel 1995,
i contribuenti avevano stipulato con il __________ __________ un contratto di
mutuo ipotecari a tasso fisso (5,375% all'anno) per un importo di fr. 400'000,
con scadenza prevista per il 7 agosto 2002. Nel luglio 1997, in considerazione
della costante diminuzione dei tassi d'interesse, i coniugi __________ hanno
chiesto alla banca di poter rescindere il contratto a tasso fisso per
sottoscriverne uno nuovo, con un tasso inferiore. Per concedere ai contribuenti
lo scioglimento anticipato del contratto, la banca ha preteso il pagamento di
una penale di fr. 11'000.
5.2.
Il
Tribunale amministrativo del Canton Lucerna ha già avuto modo di decidere che
il pagamento che deve essere effettuato per lo scioglimento anticipato di un
mutuo ipotecario non costituisce per il diritto fiscale un debito di interessi
(StE 1998 B 27.2. n. 20).
Infatti,
tale pagamento non è dovuto quale controprestazione per la concessione di un
capitale da parte del creditore, bensì al contrario per l'anticipato rimborso
del mutuo da parte del debitore. Trattandosi poi di qualificare giuridicamente
tale versamento, il Tribunale lucernese ha manifestato una certa indecisione
fra la pena convenzionale e la pena di recesso. La
differenza è data dal fatto che la prima ha carattere di garanzia, cioè mira a
garantire l'esecuzione delle obbligazioni esistenti, mentre la seconda avrebbe
un carattere più strettamente risarcitorio, per il fatto che consente al
debitore di liberarsi dall'obbligo a suo carico, mediante pagamento della
penale (sulla natura degli istituti giuridici in questione, v. p. es. Engel, Traité des obligations en droit
suisse - Dispositions générales du CO, 2a ediz.,
Berna 1997, p. 860 ss.). Secondo il Tribunale di
Lucerna, il versamento dovuto dal debitore che scioglie anticipatamente un
mutuo ipotecario sarebbe più facilmente assimilabile ad una pena di recesso,
proprio perché persegue lo scopo di consentire al debitore di liberarsi
dell'obbligo di adempiere la propria prestazione.
Bisogna
tuttavia convenire con i giudici cantonali lucernesi, quando concludono che la
questione della qualificazione giuridica della prestazione in questione può
essere lasciata aperta. Comunque sia, infatti, si tratta di un pagamento che
non può essere fatto rientrare nella nozione di "interessi" contenuta
nelle leggi fiscali. Esso non mira infatti a rimunerare la concessione del
credito, bensì a indennizzare il creditore per l'anticipata risoluzione del
contratto richiesta dal debitore.
Deve
pertanto essere respinta l'argomentazione dei ricorrenti, secondo cui il debito
di cui si tratta configurerebbe un "interesse passivo pagato in
anticipo".
- Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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