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Numero d'incarto:
80.2001.105
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00105
Lugano
14 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2001
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
_ e _ _, coniugati dal 1982, sottoscrivevano il 2 febbraio 1999 una
convenzione matrimoniale di separazione dei beni, sciogliendo così il
precedente regime della partecipazione agli acquisti. Alla moglie venivano in
particolare trasferiti i seguenti immobili di proprietà del marito:
·
part. n. _ RFD di _
·
part. n. _ RFD di _
·
part. n. 1_7 RFD di _ e
·
part. n. _ RFD di _.
1.2.
L'Ufficio
di tassazione di Locarno chiedeva all'Ufficio cantonale di stima di stabilire
il valore venale dei quattro suddetti trasferimenti di proprietà. Alla part. n.
_ veniva attribuito un valore venale di fr. 600'000.-, alla n. _ un valore di
fr. 280'000.-, alla n. _ un valore di fr. 10'000.- e alla n. _.- un valore di
fr. 300'000.-.
Il 27
marzo 2000 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a _ _ la tassazione sugli
utili immobiliari, in cui dal valore di alienazione complessivo, stabilito
prudenzialmente in fr. 1'040'000.-, deduceva un valore d'investimento di
complessivi fr. 715'814.-, stabilendo così l'utile imponibile in fr. 324'186.-
e l'aliquota e l'imposta dovuta in fr. 16'085.60.
1.3.
Con
tempestivo reclamo del 27 aprile 2000 i coniugi _ chiedevano l’annullamento
della suddetta decisione, argomentando che l’atto concluso tra di loro
configurerebbe in effetti un negozio misto con donazione, poiché il valore dei
beni ceduti dal marito supererebbe di molto il credito di partecipazione della
moglie, che, prendendo come basi i valori stabiliti dall’Ufficio di tassazione,
ammonterebbe a fr. 315'000.-. La cessione sarebbe avvenuta quindi soltanto per
poco più del 30% a titolo oneroso.
Sarebbe
quindi imponibile soltanto l’utile conseguito con la cessione della part. n. _,
l’unica ad avere comportato un utile. Il valore d'alienazione di questa
particella stabilito dall’Ufficio di tassazione sarebbe comunque eccessivo
I
ricorrenti rilevano inoltre che valore d’investimento e valore d’alienazione
della part. n. _ sono stati sottovalutati.
1.4.
Il
reclamo veniva respinto con decisone del 26 giugno 2001, rilevando, da un lato,
che il differimento dell’imposizione è riservato unicamente ai casi di adozione
o di scioglimento del regime della comunione dei beni e, dall’altro, che in
nessun caso può essere questione di donazione, il rogito essendo chiaramente
definito quale convenzione matrimoniale.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi _ chiedono l’annullamento della decisione
su reclamo, ribadendo sostanzialmente quanto già sostenuto nel reclamo.
2.2.
L’Ufficio
di tassazione si astiene dal formulare osservazioni.
- 3.1.
Lo Stato
preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
3.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
3.3.
In una
recente sentenza questa Camera ha ammesso l'esistenza di un trasferimento
imponibile anche nel caso di un contratto denominato di "cessione",
mediante il quale il marito ha trasferito alla moglie alcuni immobili
rientranti nella massa degli acquisti, nell'intento di definire e sistemare i
loro rapporti patrimoniali, senza nemmeno sciogliere il regime ordinario della
partecipazione agli acquisti, dovendosi presumere che il trasferimento costituisse
un anticipo dell' estinzione del credito di partecipazione. (CDT n.
../ del 10 maggio 2000 in re D. G.).
3.4.
Tale
giudizio è stato condiviso dal Tribunale federale, il quale ha confermato la presunzione
di fatto secondo cui, quando un coniuge cede all'altro un bene appartenente
alla massa dei suoi acquisti, ciò sia avvenuto a titolo d'anticipo sul futuro
credito di partecipazione di quest'ultimo piuttosto che a titolo di donazione.
I giudici federali hanno osservato che tale modo di ragionare tiene in
particolare conto del principio generalmente invalso in ambito civile – e
applicabile anche ai contratti tra coniugi – secondo cui I'animus donandi non
è presunto, soprattutto allorquando il negozio giuridico verte su oggetti di
una certa importanza (STF n. 2P.131/2000 del 29 novembre 2000; Vogt, Commentario
basilese, Basilea 1992, ad art. 239 CO, n. 44 e 45 con riferimenti; Hasenböhler,
Commentario zurighese, Zurigo 1998, ad art. 168 CC n. 29). In questo senso, il
Tribunale federale ha concluso che si può a giusto titolo esigere che, in caso
di liberalità tra coniugi, questi manifestino la loro reale volontà in modo
chiaro, indicando esplicitamente che la cessione di un determinato bene è avvenuta
a titolo di donazione (STF n. _ del 29 novembre 2000).
- 4.1.
Nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha constatato che la
"convenzione matrimoniale", del 2 febbraio 1999, con la quale i
coniugi _ hanno adottato il regime della separazione dei beni, includeva anche
il trasferimento di alcune proprietà immobiliare del marito alla moglie e,
meglio, di quelle indicate sopra (cfr. cifra 1.1.).
Il
ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che non si sarebbe
trattato di un trasferimento di proprietà puro e semplice, ma di un negotium
mixtum cum donatione, ovvero una donazione mista, poiché il valore dei beni
ceduti eccederebbe volutamente il credito di partecipazione della moglie. Dal
calcolo deve inoltre essere esclusa, a mente dei ricorrenti, la part. n. _ di
_, bene proprio del marito, acquisito a suo tempo per donazione. Il ricorrente
espone poi nel dettaglio le modalità di calcolo che, secondo lui, sarebbero
applicabili alla cessione delle part. n. _ di Locarno e n. _ e _ di _.
4.2.
In
sostanza il problema posto dal contratto in esame è quello della sua qualifica
giuridica.
Anche se il
ricorrente ora sostiene d'aver stipulato una donazione mista, l'atto pubblico
su cui si fonda il trasferimento fra il ricorrente e la moglie non lascia
dubbi. Esso non è infatti intitolato "donazione" bensì
"convenzione matrimoniale".
Con la
stessa i coniugi _ hanno chiaramente inteso adottare quale nuovo regime
matrimoniale quello della separazione dei beni. Attraverso questa convenzione
ciascun coniuge si è assunto i debiti ipotecari gravanti il rispettivo
immobile.
Come si
vede, aldilà del fatto che non si parla in alcun modo di "donazione",
le parti hanno espressamente stabilito che le cessioni sono avvenute per
adottare un diverso regime dei beni.
L'adozione
del nuovo regime ha quale conseguenza la liquidazione del regime legale della
partecipazione agli acquisti e per ciò stesso l'estinzione del credito di partecipazione
della moglie quale contropartita del trasferimento dei beni immobili in discussione.
Di nessun rilievo al riguardo sono le ragioni di natura personale o altra,
ovvero il movente della cessione.
Ammettere
in simili condizioni l’esistenza di una donazione in contrasto con le chiare
emergenze dell’atto pubblico redatto da un notaio significherebbe di fatto
ammettere un suo clamoroso abbaglio incompatibile non solo con il principio per
il quale l'animus donandi non è presunto (a maggior ragione se si
considera che nel presente caso vi è stata liquidazione del regime patrimoniale,
a differenza del caso precedentemente giudicato da questa Camera, in cui non
v'era stata liquidazione del regime), ma anche con l'attenzione richiesta
dall'esercizio di una pubblica funzione.
- 5.1.
Il
ricorrente obietta che tra gli immobili trasferiti alla moglie vi è anche
quello di _, acquistato dal marito per donazione prima del matrimonio, che appartiene
quindi alla sfera dei beni propri. Ciò non è comunque di nessun rilievo, poiché
nulla toglie al fatto che il trasferimento di questo immobile sia servito a
estinguere le reciproche pretese in funzione dello scioglimento del regime ordinario
della partecipazione agli acquisti e della conseguente adozione del regime
della separazione dei beni
5.2.
Per
queste stesse ragioni, non può neppure essere invocata la fattispecie di differimento
prevista dall'art. 125 lett. a LT, che è infatti riservata unicamente ai
casi di trasferimento per successione, divisione ereditaria, legato, donazione
o altro contratto soggetto all'imposta di successione o donazione.
5.3.
Altrettanto
irrilevante è infine conoscere le modalità di calcolo proposte nel ricorso,
secondo le quali il trasferimento degli immobili sarebbe avvenuto solo per poco
più del 30% a titolo oneroso, sia perché tale calcolo non è conforme alle
modalità di determinazione dell'utile immobiliare previste dall'art. 128 cpv. 1
LT (cfr. consid. 3.2.), sia perché parziale in quanto riferito a soli tre
immobili e non a tutta la massa degli acquisti, composta, per quanto se ne
sappia, di altri immobili e verosimilmente anche di sostanza mobiliare di
entità non nota.
Certo è
che il calcolo proposto nel ricorso non è assolutamente idoneo a rovesciare la
presunzione che scaturisce dalla chiara definizione e dai termini stessi nel
negozio giuridico contratto dalle parti e a far ritenere che si tratti almeno
in parte di donazione.
- Per
le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
I ricorsi
sono respinti.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1'580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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