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Numero d'incarto:
80.2001.138
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00138
Lugano
21 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 30 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione
di Lugano-Campagna esponeva tra l'altro ai coniugi __________ e __________ __________ un valore locativo di fr.
7'500.-, una sostanza immobiliare di fr. 63'878.- nel Comune di domicilio e di
fr. 4'365.- nel Comune di __________,
come pure una sostanza mobiliare di fr. 223'324.-.
-
Con
tempestivo reclamo del 14 novembre 2000 i coniugi __________
chiedevano lo stralcio della sostanza immobiliare, la riduzione della sostanza
mobiliare a fr. 155'000.-, la riduzione del valore locativo a fr. 6'500.- e del
reddito della sostanza conformemente a quanto dichiarato nell'elenco titoli.
In
occasione dell'audizione del 20 luglio 2001 davanti all'Ufficio di tassazione, __________ __________,
figlio dei contribuenti, sottoscriveva in qualità di loro rappresentante un
accordo in cui si definiva il valore locativo in fr. 7'594.- (pari al 7.25%
della metà del valore di stima del mapp. n. 719 di __________). I contribuenti venivano inoltre invitati a
presentare la documentazione relativa alla chiusura di quattro libretti di
risparmio esistenti al 1° gennaio 1997, con l'avvertimento che altrimenti
sarebbe stato loro esposto il capitale (fr. 68'224.-) e il relativo reddito
annuo (fr. 2'728.-).
Il reclamo
veniva parzialmente accolto (cfr. decisione del 10 settembre 2001): il valore
locativo veniva corretto in fr. 7'594.-, il reddito della sostanza mobiliare
veniva leggermente ridotto (da fr. 8'178.- a fr. 7'353.-), invariati i fattori
della sostanza.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________
chiedono nuovamente lo stralcio integrale della sostanza immobiliare,
avvertendo d’averla donata al figlio, la riduzione della sostanza mobiliare a
fr. 155'000.- e del relativo reddito.
-
4.1.
Dall’esame
del ricorso non sembra che i contribuenti contestino l’imposizione del valore
locativo di fr. 7'594.- di media annua. A giusta ragione, non solo perché tale
importo è stato concordato in sede di audizione e poggia quindi su di un
vincolo contrattuale (cfr. CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re Tu.; CDT
n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re Ki.), ma anche perché è conforme alla legge
(cfr. art. 20 cpv. 1 lett. b LT e art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, per i quali è
imponibile il valore locativo di immobili che il contribuente ha a disposizione
in forza di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito) e corrisponde ai parametri
di calcolo schematici stabiliti dalla Divisione delle contribuzioni in una
percentuale crescente del valore ufficiale di stima a seconda della vetustà
della stessa (in concreto: 7.25% della metà del valore di stima dell’immobile,
occupato oltre che dai contribuenti, anche dal figlio e dalla sua famiglia).
4.2.
Non
diversamente ne va dell’esposizione parziale, per la sola __________, del valore di stima del mapp. n. __________ di __________,
non solo perché ciò è stato concordato in sede di audizione, ma anche perché
ciò è conforme alla legge, segnatamente all’art. 40 cpv. 2 LT, per il quale la
sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario.
4.3.
Deve
invece essere stralciata la sostanza immobiliare in altri comuni, segnatamente
in quello di __________, poiché è stata
donata al figlio e non è gravata da usufrutto o da altra forma di godimento.
- I
ricorrenti chiedono inoltre lo stralcio dalla sostanza mobiliare e del reddito
di un importo di fr. 68'424.- relativo a quattro libretti di risparmio al
portatore esistenti al 1° gennaio 1997 e dei quali i ricorrenti non hanno
provato l’estinzione.
5.1.
In una
recente sentenza questa Camera ha ribadito che si giustifica l'aggiunta alla
sostanza dichiarata di un patrimonio non dichiarato, ma imposto nei periodi
precedenti, quando non solo non è stato provato ma non è neppure stato reso
plausibile un consumo di sostanza (CDT n. ..__________
del 27 giugno __________ in re Pu.).
Va
infatti ricordato, a questo proposito, che in applicazione analogica del
principio previsto dall'art. 8 CCS, nella procedura fiscale l'onere probatorio
è ripartito nel senso che all'autorità fiscale compete la prova dei fatti che
fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 28 all'art. 130
LIFD, p. 305 e giurisprudenza citata). Giurisprudenza e dottrina tendono,
infatti, a distinguere, all'interno della collaborazione che il contribuente
deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei
veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono
dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten
des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 -
547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG
ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.);
in questo quadro, le norme concernenti l'onere di provare circostanze che
diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai
diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti;
inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340). I diritti procedurali, a
differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà del contribuente, della
quale l'autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma deve unicamente limitarsi
ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione
le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di
manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/
Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).
5.2.
La
descritta regola sull'onere probatorio, fondata sul criterio della convenienza
e denominata teoria normativa ("Normentheorie") è criticata dalla
dottrina, per il fatto che non lascia alcuno spazio per la considerazione delle
possibilità probatorie o dei comportamenti ostruzionistici. Infatti, tale
teoria non attribuisce alcuna importanza al fatto che, in relazione alla prova
di fatti che fondano l'obbligo fiscale, dal fisco, obbligato alla prova, possa
essere preteso un dispendio che non è più in alcuna proporzione con l'imposta
da pagare. Allo stesso modo, è irrilevante che il contribuente possa
contribuire, prestando la collaborazione possibile ed esigibile, ad una esauriente
ricostruzione della fattispecie, ma che tralasci di collaborare in contrasto
con i propri obblighi. Infine, è pure ininfluente che il contribuente possa per
esempio apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d'imposta
solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa o che non possa
farlo del tutto (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte
Beweislastverteilung, in ASA 67 [1998/1999] p. 440).
Donde la
proposta di combinare la ripartizione dell'onere probatorio secondo la teoria
normativa con quella orientata alla collaborazione
("mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung"). Secondo tale
sintesi, dovrebbe essere posto a carico del contribuente l'onere della prova
anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole e in violazione dei
propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento
della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, op. cit., p. 435).
In questo
contesto, viene anche sottolineata l'importanza che ha la plausibilità della
rappresentazione dei fatti su cui si fonda l'applicazione del diritto. Non è
cioè ammissibile una qualsiasi rappresentazione dei fatti, fondata su una
finzione, che non sia almeno credibile, per il solo fatto che il contribuente
ha rifiutato, in violazione dei propri obblighi, la collaborazione possibile ed
esigibile. Ogni decisione sull'onere della prova costituisce infatti applicazione
del diritto ed un'applicazione del diritto fondata su un risultato fittizio
dell'onere probatorio, che non sia plausibile, sarebbe arbitraria. La
conseguenza pratica di tale principio è che, per esempio, una pretesa spesa,
che sia incerta e che non appaia plausibile, non deve essere riconosciuta, se
il contribuente ha tralasciato di collaborare; dall'altra parte, possono invece
essere considerati esistenti redditi non dichiarati ma plausibili, se il
contribuente ha omesso di collaborare. Ciò non comporta che sia legittimata dal
profilo dogmatico una "tassazione sulla verosimiglianza", ma solo che
si decida a sfavore del contribuente ogniqualvolta una fattispecie sia rimasta
incerta ed il contribuente abbia negato in modo illegittimo la propria
collaborazione che era possibile e che poteva essere pretesa (Schär, op.
cit., p. 452).
5.3.
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione ha sollecitato, a più riprese, ai
contribuenti la prova dell’estinzione dei libretti in discussione, non da
ultimo ancora in occasione dell’audizione del 20 luglio 2001.
I
ricorrenti sostengono di non essere in grado di fornire la prova richiesta a
seguito di dissidi insorti con la banca al momento dell’estinzione dei
libretti.
Il
giudice delegato ha, dal canto suo, nuovamente invitato i ricorrenti a fornire
la prova già sollecitata dall’Ufficio di tassazione, facendo loro rilevare che
avrebbero potuto limitarsi a trasmettere alla banca la richiesta del giudice,
pregandola di darvi seguito. La risposta è stata nuovamente negativa. I
ricorrenti hanno addirittura declinato l’invito a comparire a un’udienza
davanti alla Camera di diritto tributario, in occasione della quale avrebbero
avuto l’occasione sia di spiegare la loro posizione sia di ascoltare le ragioni
per le quali la sostanza immobiliare relativa all’abitazione da loro occupata
senza controprestazione nella casa del figlio andava loro esposta.
Comportandosi
in questa maniera i contribuenti hanno rinunciato deliberatamente a fornire una
prova che avrebbero potuto agevolmente produrre. Sarebbe infatti bastata una
richiesta alla banca, la quale, indipendentemente dagli asseriti dissidi con i
contribuenti - che non sono per altro di alcun rilievo ai fini del presente
giudizio, ma assumono unicamente valenza privata (di diritto civile) tra le
parti - non avrebbe potuto rifiutare di rispondere.
Di fronte
all’inscalfibile diniego dei contribuenti di prestare, pur con la dovuta delicatezza,
la benché minima collaborazione, a questa Camera non resta altro che confermare
su questo punto la decisione dell’Ufficio di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- 1.1.
Il
ricorso in materia di imposta federale diretta è respinto.
1.2.
Il
ricorso in materia di imposta cantonale è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo in materia di IC 1999-2000 è riformata
unicamente nel senso che dagli elementi della sostanza è stralciato il valore
degli immobili in altri comuni (fr. 4'365.-). Per il resto è confermata.
- Le
spese processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 350.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 430.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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