AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.142
Data decisione, Autorità:
11.10.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00142
Lugano
11 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2001
in materia di: tassa di diffida e
multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ __________, 4__________02
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, non
avendo i coniugi __________ e __________ __________
inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione di
Lugano-Campagna notificava loro, con decisione del 15 giugno 2001, una diffida
ad adempiere gli obblighi procedurali, avvertendoli nel contempo che, in caso
di inosservanza, sarebbe stata loro inflitta una multa disciplinare;
-
che, non
essendo stato dato seguito alla diffida in questione, con decisione del 12
luglio 2001, l'Ufficio di tassazione infliggeva ai coniugi __________ una multa di fr. 500, attribuendo
loro un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione;
-
che i
contribuenti impugnavano la multa con reclamo del 7 agosto 2001, argomentando
di avere ottenuto una proroga per l'inoltro della dichiarazione fiscale da
parte dell'autorità di tassazione del cantone di domicilio e di avere
"purtroppo tralasciato" di metterne al corrente il fisco ticinese;
-
che
l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 21 agosto 2001;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta nuovamente la multa, sulla base delle considerazioni già sottoposte
all'Ufficio di tassazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia
commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato
all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15
giugno 2001;
-
che non è
pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe beneficiato
di una proroga per l'inoltro della dichiarazione, concessagli dall'autorità
fiscale del cantone di domicilio;
-
che,
infatti, ogni cantone in cui un contribuente è assoggettato in modo limitato o
illimitato applica la propria procedura e non si può certo pretendere che si
rivolga all'autorità di tassazione del cantone ove il contribuente è
illimitatamente assoggettato, per sapere se per caso il termine per l'inoltro
della dichiarazione non sia stato prorogato;
-
che, del
resto, il termine stesso è fissato in modo autonomo dall'autorità fiscale di
ogni cantone;
-
che,
inoltre, lo stesso rappresentante del ricorrente, nel gravame, riconosce la propria
negligenza, ammettendo di avere "tralasciato" di mettere l'Ufficio di
tassazione al corrente della proroga richiesta nel cantone di domicilio e da
quest'ultimo concessa;
-
che
comunque, anche in tale eventualità, la responsabilità penale per la violazione
degli obblighi procedurali ricadrebbe sul contribuente stesso, per il fatto che
la diffida, che, come detto, costituisce presupposto per la sanzione, è stata
intimata a lui e non al suo rappresentante;
-
che,
infatti, se il contribuente si fa rappresentare, rimane tuttavia responsabile
per l'adempimento degli obblighi fiscali e non può discolparsi adducendo di
avere conferito ad un proprio rappresentante l'incarico di inoltrare la
dichiarazione fiscale (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, Zurigo 1999, § 234, n. 16, p. 1549);
-
che
l'eventuale inadempimento del proprio mandato, da parte del rappresentante del
ricorrente, potrebbe di conseguenza tutt'al più dare luogo ad una
responsabilità civile del rappresentante stesso, fondata sul rapporto
contrattuale con il contribuente, ma non potrebbe in nessun caso essere opposta
all'autorità fiscale, per giustificare un annullamento della multa
disciplinare;
-
che la
sanzione appare pertanto del tutto legittima;
-
che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della
dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga
conto della capacità contributiva;
-
che,
pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato;
-
che sia
la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere
l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
-
che, per
i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni
prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si
tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
-
che la
misura della multa inflitta al ricorrente, che appare ingente in rapporto
all'entità del reddito imponibile, si spiega tuttavia con la recidiva;
-
che
appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata,
anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster