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Numero d'incarto:
80.2001.3
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00003
Lugano
26 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2001
in materia di: revisione IC 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________ -__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 27
marzo 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1999-2000, inviandogliela all'indirizzo di __________ -__________,
al quale fino ad allora era stata inviata tutta la corrispondenza.
La
notifica veniva però rinviata al mittente con l'indicazione da parte
dell'Ufficio postale tedesco "partito senza lasciare indirizzo".
Il
/ __________ 2000 l'Ufficio di tassazione provvedeva
pertanto a notificare la tassazione nella forma degli assenti e, meglio,
mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale.
1.2.
Il 18
ottobre 2000 __________ __________ e sua moglie __________ chiedevano la reintimazione
della notifica di tassazione al loro domicilio di __________ -__________.
L'Ufficio
di tassazione considerava il suddetto scritto alla stregua di una istanza di
revisione e con decisione del 25 ottobre respingeva la domanda, argomentando
che in concreto non era dato nessuno dei motivi di legge che legittimano la
revisione.
1.3.
Il
reclamo presentato dai contribuenti il 31 ottobre 2000 veniva respinto con
decisione su reclamo del 20 dicembre 2000.
- Con
il presente, tempestivo ricorso, redatto in lingua tedesca, i ricorrenti
chiedono l'annullamento della suddetta decisione e conseguentemente
l'accoglimento della domanda di revisione.
Avvertono
che da oltre dieci anni sono proprietari di un appartamento di 2 locali e mezzo
in Ticino, gravato da ipoteca e che nulla è cambiato a questo proposito nell'ultimo
biennio.
Descrivono
inoltre i diversi trasferimenti di domicilio, da __________ -__________
dapprima a __________ nel luglio del 1999 e in seguito all'interno del comune
di __________, facendo presente d'aver avvertito tutte le autorità del
cambiamento di domicilio.
- 3.1.
Sia in materia
di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i
motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza
cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
3.2.
Come già
l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame
escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib
89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6;
RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung,
Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42,
p. 1087).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Il
Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per
iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione,
delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p.
391 = RDAF 55/1999 p. 440).
- Nel
caso in esame, il ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione di un
principio essenziale di procedura. Sostiene infatti che la notifica della
tassazione, avvenuta in forma edittale, non sarebbe efficace, in quanto non gli
avrebbe permesso di impugnare tempestivamente la decisione fiscale.
4.1.
Le
autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede
all'estero designi un rappresentante in Svizzera (art. 191 LT; art.118 LIFD).
L'elezione
di domicilio in Svizzera, segnatamente la designazione di un rappresentante nel
nostro Paese appare indispensabile, non appena si pensi che una notifica
postale all'estero in materia tributaria contrasterebbe con il diritto
internazionale, poiché costituisce un atto di sovranità nazionale, il quale
esplica effetti unicamente all'interno dello Stato che lo ha emanato (cfr. STF
del 4 ottobre 1990 in re H.; inoltre Reimann/Zuppinger/
Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. III, nota 34 al paragrafo
116).
Alcuni
Cantoni prevedono pertanto che al contribuente domiciliato all'estero, che non
indica, malgrado la richiesta dell'autorità, un rappresentante in Svizzera
abilitato a ricevere gli atti fiscali, venga comminato che in caso di
inadempienza la notifica sarà effettuata per via edittale. Analogamente il
legislatore ticinese all'art. 189 cpv. 2 LT, in relazione alla notifica delle
decisioni, stabilisce che se il contribuente è d'ignota dimora o se risiede
all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli
notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone
(v. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a edizione, p. 51; inoltre STF
del 4 ottobre 1990 in re H).
4.2.
Gli
articoli 189 cpv. 2 LT e 116 cpv. 2 LIFD prevedono che la decisione
"possa" essere notificata validamente mediante pubblicazione nel
Foglio ufficiale del Cantone, sicché all'autorità fiscale è concesso un margine
di apprezzamento. Ciò presuppone tuttavia il rispetto del principio di
proporzionalità. Si deve cioè pretendere dall'autorità che intraprenda un
minimo di ricerche circa la dimora del contribuente (p. es. nel registro degli
abitanti dell'ultimo domicilio); inoltre, una pubblicazione apparirebbe sproporzionata
in caso di una permanenza all'estero di durata particolarmente breve (Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000,
vol. I, tomo 2b, n. 25 all'art. 116 LIFD).
4.3.
Nella
fattispecie, l'ultimo domicilio noto all'autorità fiscale era quello di
__________, dove l'Ufficio di tassazione ha effettivamente notificato la
decisione di tassazione del 27 marzo 2000. La decisione è peraltro stata
ritornata al mittente dalla Posta, con l'indicazione che il destinatario era
partito senza lasciare il proprio nuovo indirizzo.
Già un
precedente scritto, dell'11 febbraio 2000, con cui l'Ufficio di tassazione chiedeva
al ricorrente informazioni sul reddito e sulla sostanza fuori Cantone, aveva avuto
la stessa sorte.
Solo il
18 ottobre 2000 il contribuente si è fatto vivo con l'Ufficio di tassazione,
chiedendo una nuova intimazione della decisione, comunicando di avere nel
frattempo traslocato da __________ a __________ e poi, ancora, all'interno
dello stesso comune, da __________ a __________.
Al
momento della notifica della decisione contestata, per l'autorità fiscale il
ricorrente era dunque, a tutti gli effetti, di ignota dimora: la corrispondenza
all'ultimo domicilio noto non aveva più prodotto alcun effetto e non era stato
comunicato il nuovo recapito né era stata conferita procura ad un rappresentante
contrattuale.
L'iniziativa
dell'Ufficio di tassazione, di procedere alla notifica per via edittale, appare
quindi del tutto comprensibile.
4.4.
4.4.1. È
vero che il ricorrente sostiene di avere comunicato il cambiamento d'indirizzo,
scrivendo all'Ufficio di tassazione da __________. La lettera, con cui il contribuente
avrebbe informato l'autorità fiscale del proprio trasferimento, non è tuttavia
mai pervenuta all'Ufficio.
Per
verificare se, comunque, il ricorrente non avesse avvertito almeno il Comune di
__________ del proprio trasferimento, questa Camera si è informata presso il Controllo
abitanti e l'Ufficio contribuzioni. Ha così potuto apprendere che neppure il Comune
ove il ricorrente è proprietario dell'abitazione di vacanza era stato messo al
corrente dell'intervenuto trasferimento. Anzi, la stessa autorità comunale,
vedendo ritornare al mittente le lettere inviategli, aveva intrapreso di
propria iniziativa delle ricerche nel Comune di origine del ricorrente, senza
peraltro ottenere alcuna indicazione utile. Solo con scritto del 13 agosto 2000
il ricorrente ha comunicato al Comune di __________ il proprio nuovo indirizzo
in Svizzera. Ai primi di settembre, le autorità comunali hanno così potuto
informarne l'Ufficio di tassazione.
4.4.2. Prendendo
poi posizione sulla lettera inviata loro dal presidente della Camera il 31
gennaio 2001, i ricorrenti ammettono implicitamente di non aver avvertito
l'Ufficio di tassazione di __________ del cambiamento d'indirizzo, nella misura
in cui asseriscono che la posta di __________ non avrebbe fatto proseguire per Uitikon
la corrispondenza che veniva loro inviata al vecchio domicilio tedesco e che avevano
notificato il trasferimento del domicilio (soltanto) al loro Comune di origine
(quindi non a quello di __________) e al Consolato svizzero di Bonn.
4.4.3. In
simili circostanze, si deve concludere che la pretesa comunicazione, inviata
dal ricorrente all'Ufficio di tassazione al momento di lasciare __________, non
solo non è minimamente provata, ma è anche del tutto inverosimile, proprio
perché non è solo l'autorità fiscale ad essere stata da loro trascurata.
4.5.
In simili
circostanze, non è ravvisabile alcuna violazione di un principio di procedura,
che possa configurare un motivo di revisione della tassazione.
- Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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