AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.171
Data decisione, Autorità:
23.02.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00171
Lugano
1 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 29 aprile 1992 di
__________ e __________
__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la
risoluzione 24 marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha
approvato il piano particolareggiato zona __________ (PP1) del Comune di
__________;
visto
la
risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________
la
risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato
il
sopralluogo del 23 agosto 1993
letti
gli atti e assunto gli accertamenti necessari
ritenuto
in
fatto
a. Il piano
particolareggiato della zona __________ (PP1), adottato dal Consiglio comunale
il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992,
suddivide il quartiere in 3 comparti (A, B, C). Il mapp. __________RFD
__________, di proprietà di __________ e __________ __________, è collocato nel
comparto C. Contro le restrizioni della proprietà che ne derivano le
proprietarie sono insorte dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi
respingere il ricorso, a questo TPT chiedendo l’annullamento della decisione
governativa e quindi dei vincoli contestati.
Tanto il comune di
__________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e
propongono il rigetto del ricorso.
Delle argomentazioni delle
parti diremo all’occorrenza nei considerandi.
Nel sopralluogo le parti
chiedono di sospendere la vertenza fino al 31.12.1993, in vista di un'eventuale
soluzione bonale che finalmente è risultata irraggiungibile.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio,
entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4
lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva delle ricorrenti, già insorte, per gli stessi motivi, in
prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- La particella delle
ricorrenti è gravata dai seguenti vincoli:
a) area
riservata per un’edificazione di interesse pubblico (art. 19
NAPR);
b) diritto
di passo pedonale.
Le ricorrenti contestano
tali vincoli e ne chiedono la soppressione.
- zona riservata per
arredo urbano
a)
Il nuovo PR, adottato dal comune il 6.11.1989, pubblicato dal 29.1
al 27.2.1990 e approvato dal Consiglio di Stato il 24.3.1992,
ha introdotto all’art. 19 NAPP1 il vincolo di zona riservata
per arredo urbano e vi ha assoggettato il fondo delle
ricorrenti.
Il
disposto è del seguente tenore:
-
Nell’area
indicata con tratteggio interrotto il Comune intende
promuovere un’edificazione unitaria, con contenuti d’interesse
generale, altamente qualificata sull’impianto e nell’espressione
architettonica.
-
Le
modalità, le eventuali ripartizioni di proprietà, i tempi di realizzazione,
ecc. sono da concordare con i proprietari interessati
e da determinare in apposite convenzioni.
-
Nei
casi non potessero essere regolati in via bonale è riservata
l’espropriazione per causa di pubblica utilità.
Le parti hanno ravvisato
nel vincolo in esame l’imposizione dell’obbligo di piano di quartiere,
non previsto dalla LE vigente al momento della pubblicazione del PR e sancito
invece dall’art. 56 LALPT, entrata in vigore il 23.5.1990, nell’intervallo tra
la pubblicazione e l’approvazione del piano.
Le ricorrenti ne deducono
la violazione dell’art. 102 LALPT, ai cui sensi “i piani regolatori
pubblicati e i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge
vengono istruiti e decisi conformemente alle leggi finora in vigore davanti
alle autorità finora competenti.” Ne concludono che la zona riservata
prevista dal PR è destituita di base legale e viola l’art. 22ter Cost.
Il Comune esclude percontro
che l’art. 102 LALPT si riferisca al diritto sostanziale: il suo campo d’azione
è circoscritto alle regole di procedura e di competenza. Il Consiglio di Stato,
ricordato che la procedura di adozione e di approvazione del PP1 è avvenuta a
“cavallo” dell’entrata in vigore della LALPT, ritiene corretta l’applicazione
della nuova base legale.
b) Premettiamo
che nel caso che ne occupa il quesito può rimanere
aperto.
Va
tuttavia rilevato l’importanza che una legge fondamentale come la
LALPT - e per il suo tramite la legge federale - venga
applicata a tutto il territorio, creando quell’unitarietà cui
non può essere responsabilmente rinunciato. Se poi si consideri
che l’art. 101 LALPT impone, a questo preciso fine, di
uniformare alla legge i PR vigenti al momento della sua entrata
in vigore risulterà difficile ritenere che un piano che già
ne avesse recepito i contenuti al momento della pubblicazione
non possa essere approvato su quel punto e ciò per l’unica
ragione che la LE, allora vigente, non li prevedeva.
Più
plausibile può invece apparire un’interpretazione più restrittiva
dell’art. 102 LALPT ai cui sensi la prescrizione che nell’istruire
e adottare il PR si debbano seguire le regole del diritto
vigente al momento della pubblicazione vada intesa nel
senso che come le regole disciplinanti l’istruzione sono essenzialmente
procedurali, così lo sono quelle dell’approvazione.
Ciò significa che tutto il procedimento ancora
aperto (istruzione e approvazione) deve svolgersi presso
le autorità competenti e secondo la procedura previste
dal diritto in vigore al momento della pubblicazione. Il diritto sostanziale
non è invece toccato dal disposto.
c) Come
abbiamo sopra indicato non occorre risolvere il quesito in
questa sede. Abbiamo riportato contenuto e obiettivo
dell’”area riservata per una edificazione di interesse
pubblico” definiti dall’art. 19 LALPP1.
Il
piano di quartiere è percontro definito dall’art. 56 LALPT quale:
“progetto planovolumetrico per un insieme di edifici,
inteso a favorire la promozione urbanistica quando
sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione
degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal
piano regolatore” (art. 56 LALPT cpv. 1).
Il
PR dovrà stabilire se il suo allestimento è obbligatorio o facoltativo
e inoltre fissare: a) la superficie minima dei fondi;
b) i requisiti minimi; c) i parametri minimi e massimi
(art. 56 LALPT cpv. 2).
Ora
se la riserva di un’area per un’edificazione di interesse pubblico
può a rigore rispondere agli obiettivi di un piano di quartiere
e l’intenzione di renderlo obbligatorio non fa dubbio (minaccia
di esproprio), manca invece la definizione delle caratteristiche
essenziali e dei contenuti di un simile piano.
La
disposizione dell’art. 19 NAPP1 non risponde dunque ai requisiti
minimi dell’art. 56 LALPT né trova peraltro il corrispettivo
in altre disposizioni della LALPT e nemmeno della
LE.
Non
rientra d’altra parte nell’autonomia comunale, per ampia ch’essa
sia, il potere di emanare disposizioni che, senza il supporto
della legislazione cantonale (o federale), restringano
in modo così grave la proprietà privata e per di più
sulla base di un’ipotesi normativa tanto generica e vaga quanto
quella enunciata dell’art. 19 NAPP1. La densità normativa
non può scendere al disotto della soglia ora tracciata
dall’art. 56 LALPT per un istituto, il piano di quartiere,
che persegue fondamentalmente lo stesso obiettivo
dell’art. 19 NAPP1 ma offrendo quelle garanzie minime,
irrinunciabili, al disotto delle quali non v’è l’imprescindibile
sicurezza e prevedibilità del diritto. Garanzie che
esigono, del pari, l’istituzione di una zona AP-EP, tanto in
regime di LE che di LALPT e senza le quali, per costante giurisprudenza,
non è lecito restringere la proprietà privata.
Ora,
l’art. 19 NAPP1 non si limita a un semplice proclama d’intenti
ma intende rendere vincolante l’edificazione di interesse
pubblico che il comune vorrà promuovere o veder promossa
sulle aree vincolate, con la riserva dell’espropriazione
in caso di mancato accordo dei proprietari
sulle “modalità, le eventuali ripartizioni di proprietà, i
tempi di realizzazione, ecc.”. Alla luce di queste considerazioni
Il Consiglio di Stato non poteva approvare l’art.
19 NAPP1 senza violare il diritto federale.
Il
disposto deve dunque essere annullato in questa sede e con
esso l’attribuzione del part. __________ad area riservata per un’edificazione
di interesse pubblico. Le censure ricorsuali vanno
accolte, su questo punto.
- Le ricorrenti
contestano inoltre il passo pedonale che il PP1 prevede abbia a passare sul
loro fondo in prossimità del lato sud del part. __________ di loro proprietà e
col passo censurano i relativi addobbi (ossia, così si esprimono, la zona
riservata per arredo urbano). Qui va subito precisato che la zona riservata per
arredo urbano non tocca né concerne in altro modo il passo pedonale. La zona
per arredo urbano interessa semmai il lato opposto, quello su via __________ e
fa parte di un disegno urbano che abbraccia l’intero quartiere, conferendogli
un tratto unitario qualificante. Peraltro nessun argomento viene addotto
specificatamente in odio a questo vincolo, che merita conferma. E’ verosimile
che le ricorrenti abbiano inteso estendere la contestazione del passo pedonale
alla strettissima fascia triangolare di area verde (servitù a favore del comune
per la formazione di aree verdi) ritagliata dal passo medesimo attraversando,
leggermente di sbieco, il lato sud della particella, tirando diritto lungo i
confini, di poco sfalsati, delle particelle _____e. E’ uno scorporo
di minime dimensioni che si accompagna necessariamente al passo: necessario
questo, necessario quello. Tranne se si volesse far seguire dal sentiero
l’esatto contorno dei fondi citati il che ne complicherebbe senza sufficiente
motivo il tracciato.
Ora, mentre le ricorrenti
negano recisamente la necessità del passo, ritenendo che a soddisfare i criteri
di separazione del traffico pedonale da quello veicolare bastino -e ne avanza-
i marciapiedi della rete di quartiere, il comune insiste sull’utilità di tenere
distinti il passaggio puramente pedonale, all’interno del comparto, da quello
misto, veicolare e pedonale, lungo gli assi stradali.
“Scopo
dell’acquisizione di diritto di passo pubblico pedonale è quello di assicurarsi
dei collegamenti indipendenti dalla rete stradale all’interno del quartiere e
perciò molto tranquilli e sicuri. Non si deve dimenticare che il PP1 si
prefigge l’obiettivo di modellare il quartiere ove è privilegiata l’abitazione
di qualità” (osservazioni, pag. 10).
Va notato che l’esigenza
di tenere distinta la circolazione pedonale da quella veicolare, creando per la
prima percorsi separati, non esposti ai pericoli e alle immissioni nocive della
seconda, si fa sempre più pressante e rientra oramai nel normale strumentario
della pianificazione della mobilità urbana. Lo stesso vale peraltro, osserviamo
abbondanziamente, per le piste ciclabili.
Nel caso particolare della
part. __________, il passo oltre ad assolvere questa importante funzione
collegando internamente il viale __________ con via __________, assicura
l’accesso al giardino pubblico e area di svago previsti sull’adiacente part.
__________ (indicato con 1d sul Piano delle edificabilità).
Non può seriamente far
dubbio che nelle circostanze del caso concreto l’interesse pubblico ad apporre
il querelato vincolo sul fondo delle ricorrenti prevalga sul loro interesse a
poterne liberamente disporre. La restrizione della proprietà che ne deriva non
viola peraltro il principio della proporzionalità. Il provvedimento è senz’alto
adeguato a conseguire lo scopo prefisso e non si vede quale altro mezzo possa
adeguatamente pervenirvi con minor sacrificio per il proprietario. Si noti che
dopo il part. __________il passo continua nel mezzo di una larga fascia adibita
ad area verde con alberatura. L’intento di conferire al quartiere un aspetto
residenziale qualitativo è patente e merita adesione.
Questo tribunale, visto
anche il suo potere cognitivo ristretto al diritto, escluso il sindacato di
opportunità, non può che respingere il ricorso su questo punto.
- Il Comune,
intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a
salvaguardia di suoi interessi pecuniari, non deve nella misura in cui è
soccombente spese e tasse di giustizia. Deve invece congrue ripetibili alla
ricorrente, parzialmente vittoriosa in causa.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente accolto.
§) Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura
in cui approva l'art. 19 NAPP1 e quindi l'assoggettamento al medesimo del fondo
__________RFD __________. L'art. 19 NAPP1 e la
sua applicazione al part. __________sono annullati.
Per il resto il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano spese né
tasse di giudizio. Il comune verserà alle ricorrenti fr. 1'500.-- di ripetibili.
-
Intimazione: -
- Municipio di ______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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