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Numero d'incarto:
90.1994.230
Data decisione, Autorità:
22.02.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00230
Lugano
1 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 4 giugno 1993 di
__________. __________
__________, __________ __________,
contro
la
decisione 5 maggio 1993 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti
del PR del comune di __________;
visto le osservazioni del
comune del 20 agosto 1993 e la risposta del Consiglio di Stato dell’11 gennaio
1994;
letti
ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il Consiglio
comunale del comune di __________ ha adottato l’8 marzo 1991 una serie di
varianti del PR approvato il 1. dicembre 1987 dal Consiglio di Stato.
L’adozione delle varianti
è stata annunciata sul Foglio Ufficiale n. __________del __________ 1991, agli
albi comunali e nei quotidiani del Cantone. Dal 21 maggio 1991 al 20 giugno
1991 le varianti sono state esposte presso la cancelleria comunale e sono state
impugnate dinnanzi al Consiglio di Stato da 14 ricorsi. I qui insorgenti non ha
invece interposto ricorso.
Con la risoluzione 5
maggio 1993 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti ed ha deciso i
ricorsi, apportando alcune modifiche d’ufficio.
b. __________
__________, proprietario coi figli dei fondi __________e __________inseriti dal
vecchio PR in zona senza destinazione specifica e dalla variante in zona
agricola, insorge contro la risoluzione governativa che approva tale
azzonamento e chiede che i fondi vengano inseriti in zona artigianale, ev. dopo
una prima attribuzione ad una zona di riserva come col precedente ordinamento.
Ricorda che al momento dell’approvazione del PR di __________ diverse proprietà
sue e dei figli e altre in comunione con i fratelli sono state derubricate a
zona agricola per un totale di 38.405 mq. Sacrificio notevolissimo, dunque, a
favore dell’interesse comune. Nega che i fondi surriferiti si addicano in
qualche modo all’agricoltura. Si prestano invece idealmente per l’insediamento
di attività artigianali, rispondendo ad una sicura vocazione del comprensorio,
vicino alla frontiera con l’Italia e dotato di tutte le infrastrutture
necessarie. Fa notare che le particelle in contestazione sono situate al centro
della zona edificata e industriale: “ex industria del marmo, industria
__________ __________e, falegnameria __________ __________ ” e che non si
capisce pertanto come il comparto sia inserito solo in parte in zona
artigianale “e non per il totale dell’area indispensabile alla sua
funzionalità.”
I ricorrenti chiedono
quindi che le particelle __________e __________ siano prosciolte dal vincolo
agricolo e riammesse nella zona senza destinazione specifica. “In tal senso
qualora prossime o future esigenze pianificatorie lo rendessero opportuno, le
particelle potranno venir conglobate nella ‘Zona artigianale’, senza compenso
agricolo o territoriale di sorta.”
c. Il comune “per
questioni d’opportunità e di contenibilità della zona artigianale” ha ritenuto
“equo che l’ampliamento fosse ridotto e non si spingesse quindi anche sui fondi
oggetto del ricorso.” E’ però del parere, “specialmente per i motivi
d’interesse generale esposti dal Consiglio di Stato, che in futuro la zona
artigianale, in caso di sua saturazione, debba poter essere ampliata
ulteriormente occupando così anche eventualmente i fondi del ricorrente.” Il
comune propone quindi la reiezione del ricorso “assicurando comunque
l’opponente che in caso di futuro ampliamento della zona artigianale i fondi in
oggetto saranno sicuramente tenuti in debita considerazione.”
d. Il Consiglio di Stato
eccepisce la carenza di legittimazione ricorsuale di __________ __________, che
non ha impugnato la variante in prima istanza e che non è peraltro “toccato
direttamente dalle modifiche d’ufficio operate dal CdS durante l’esame di
legalità e di opportunità del PR”. A titolo abbondanziale precisa tuttavia
che l’inserimento dei fondi in discussione nella zona artigianale non è
proponibile, poiché fanno parte di una rilevante porzione di territorio
destinata all’agricoltura. La loro inclusione comporterebbe necessariamente
l'inclusione in zona edificabile di tutti i terreni adiacenti. Per gli stessi
motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del proprietario del fondo
__________. Per questi motivi il Consiglio di Stato propone la reiezione del
ricorso siccome irricevibile.
e. Con scritto del 22
gennaio 1994 i ricorrenti replicano alla risposta del Consiglio di Stato
esponendo i motivi per i quali non hanno interposto ricorso in prima sede e
precisamente per il fatto che non risiedono a __________ e neppure lontanamente
avrebbero pensato che dopo pochi anni (dal 1987) il PR di __________ sarebbe
stato modificato. Vennero a conoscenza della variante solo all’atto di ricevere
la risoluzione del Consiglio di Stato. Non ritengono giusto “che la
lontananza dal Comune sia potuta sfociare nella più massiccia e penalizzante
modifica, fra quelle intervenute: ben 6.500 mq. di terreno, da zona di attesa
(con tutti i requisiti e le premesse per un prossimo inserimento in zona
artigianale) vennero portati in blocco a costituire una superficie agricola,
rovinosa per noi e priva di logica e di senso sotto tutti gli aspetti.” La
risposta negativa del Consiglio di Stato è stata dettata unicamente dalla
Sezione agricola. “Se il Tribunale cestinasse il mio ricorso e il presente
scritto perché irricevibili, sarebbe cosa incresciosa, tuttavia comprensibile,
Ciò che ritengo inammissibile, e nemmeno onesto, è che la Sezione agricola
entri nel merito del ricorso a titolo abbondanziale con argomentazioni
incoerenti e fuorvianti.” Sono quindi esposti i motivi per cui l’intervento
contestato è ritenuto inammissibile.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4
lett. c).
- In concreto bisogna
convenire con il Consiglio di Stato che la legittimazione attiva dei ricorrenti
non è data.
Per ricorrere in seconda
sede bisogna aver ricorso in prima. Senza questo presupposto la qualità ricorsuale
non può essere riconosciuta.
I ricorrenti sono
consapevoli di questa carenza, ma adducono motivi, riferiti in narrativa, che
varrebbero quale scusante della mancata impugnazione dinnanzi al Consiglio di
Stato. Tali motivi non hanno tuttavia questa valenza.
Le varianti qui dedotte in
giudizio sono infatti state regolarmente annunciate e pubblicate a norma
dell’art. 34 LALPT e il fatto, invocato dai ricorrenti, di non essere residenti
nel comune e di non aspettarsi così presto una modifica del PR non rappresenta
un impedimento oggettivo tale da giustificare la mancata presentazione nei
termini di legge del ricorso in prima istanza e legittimare il ricorso diretto
in seconda istanza contro la modifica di destinazione delle part. __________e __________prevista
dal PR e approvata dal Consiglio di Stato. .
Né d’altra parte, come
giustamente osserva l’autorità governativa, le modifiche d’ufficio decretate
dalla risoluzione impugnata sono in qualche relazione coi fondi in
contestazione e non è rintracciabile al riguardo alcun interesse degno di
protezione dei ricorrenti che consenta di riconoscerne la legittimazione attiva
a insorgere presso questo TPT.
Il ricorso non è quindi
ricevibile in ordine.
- Visto la
particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese di giudizio.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso non è ricevibile
per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giudizio.
-
Intimazione: -
__________. __________ __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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