AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.319
Data decisione, Autorità:
27.10.1997, TPT
Incarto n.
90.94.00319
Lugano
27 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 3 giugno 1994 di
contro
la risoluzione 3 maggio 1994 del Consiglio di Stato
che approva una variante di poco conto relativa alla strada di quartiere in
località ______________” nel comune di ______________
viste le osservazioni 10
agosto 1994 del Municipio di ______________e la risposta 12 agosto 1994
del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. ______________Van______________tta
é proprietaria dei fondi n. ______________RT______________NMC e ______________RT______________di
______________situati nella località di ______________”.
b. Il PR di ____________________________é
stato approvato dal Consiglio di Stato l’11 gennaio 1984. Esso prevede, in
particolare, la costruzione di una strada di quartiere che dalla cantonale ______________raggiunge
il piccolo nucleo di ____________________________”, attualmente
sprovvisto di un congruo accesso veicolare. Questo vincolo non é stato oggetto
di alcun ricorso alle istanze superiori.
c. In data 21 giugno
1993 il Municipio di ______________ha trasmesso al Dipartimento del
Territorio una variante di poco conto ai sensi dell’art. ______________che
contempla alcune modifiche della prevista strada di quartiere, relative in
particolare allo sbocco della stessa sulla cantonale, alla piazza di giro che
si trova all’estremità e alla piazzola di scambio che incide sul fondo n. ______________RT.
d. L’insorgente ha
contestato l’adozione della variante di poco conto innanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo il ripristino dello sbocco sulla cantonale previsto dal PR in
vigore, lo spostamento dell’asse stradale più a monte in corrispondenza del f.n.
______________RT e la modifica del perimetro della piazza di giro in
maniera da escludere l’utilizzo del suo fondo ______________RT/62 NMC).
A sostegno della sua
impugnativa ha invocato la grave diminuzione delle possibilità edificatorie
arrecata al f.n. ______________RT dalla ventilata nuova piazza di giro e
la pericolosità dello sbocco della strada di quartiere su un tornante della
cantonale __________________________________________
e. Con decisione 3
maggio 1994 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di poco conto della
strada di quartiere ______________”, respingendo i ricorsi di prima
istanza. L’autorità governativa, dopo aver osservato che il vincolo di strada
di quartiere a suo tempo previsto dal PR ______________non era stato
contestato da nessun cittadino, ritiene che le modifiche apportate al progetto
originario dalla variante di poco conto siano del tutto compatibili con gli
interessi privati e soprattutto volte ad assicurare una maggior sicurezza del
traffico (sbocco sulla cantonale) e un minor impatto ambientale (riduzione
dell’altezza dei muri di sostegno in corrispondenza della piazza di giro).
f. Dissentendo da tale
decisione ____________________________ é insorta davanti al TPT
chiedendone l’annullamento. Ripropone, in sostanza, argomentazioni e censure di
prima istanza.
g. Nelle rispettive
osservazioni Municipio di ______________ ______________ e
Consiglio di Stato chiedono la reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo, in
particolare, ribadisce come le censure espresse in merito al tracciato, alla
larghezza e all’opportunità stessa della strada non sono più proponibili in
questa sede, dal momento che la variante impugnata non apporta nessuna novità
in questo senso rispetto al vincolo già inserito nel PR 1984, vincolo cresciuto
in giudicato. Esulano parimenti dalla presente procedura le questioni relative
alla realizzazione di posteggi privati sui f.n. ______________e ______________RT.
Quanto alle secondarie modifiche apportate dalla variante alla piazza di giro e
all’imbocco della strada sulla cantonale, il CdS ne ribadisce il carattere di
pubblica utilità e di sensatezza dal profilo tecnico e della sicurezza
stradale.
h. In data 20 febbraio
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia
discussione, i rappresentanti del Municipio di ______________hanno
dichiarato la loro disponibilità a ristudiare la problematica, proponendo un
progetto che tenesse conto nella misura del possibile delle richieste dei
ricorrenti. La vertenza é quindi stata sospesa in attesa dell’elaborazione di
una nuova variante.
i. Questa nuova
variante di poco conto é stata adottata dal Consiglio di Stato con decisione 5
febbraio 1997 (n. ______________) essa prevede una leggera modifica del
perimetro della piazza di giro (che viene riportata sul confine a valle
dell’area comunale-f.n. 115 NMC) e una nuova configurazione dell’imbocco della
strada sulla cantonale (spostamento verso valle di ca. 1,5 metri e conseguente
allontanamento dall’abitazione esistente sul f.n. ______________NMC).
La sig.ra. ______________,
che in prima istanza aveva nuovamente contestato l’adozione di questi
provvedimenti pianificatori, ha in seguito rinunciato ad impugnare quest’ultima
risoluzione del CdS innanzi al TPT. In risposta ad un’esplicita richiesta di codesto
Tribunale, essa ha tuttavia precisato di voler mantenere il gravame interposto
contro la precedente decisione governativa del 3 maggio 1994 (n. 3950).
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Oggetto del
contendere é, come ricordato nei considerandi in fatto, l’annosa questione
della realizzazione di una strada di quartiere che provveda di un adeguato
accesso veicolare la frazione di “______________ ______________ ______________
”, al momento servita unicamente da una stretta e ripida stradina d’accesso a
monte del piccolo nucleo. L’insorgente non contesta l’esistenza di una base
legale del provvedimento né il suo interesse pubblico; solleva invece tutta una
serie di obiezioni sulle modalità tecniche di realizzazione della stessa,
aventi a che fare con la piazza di giro, la sistemazione dei posteggi, il
raccordo con l’attuale sentiero e l’imbocco sulla cantonale ______________
-______________ ______________.
3.1 Nel
caso concreto il tratto di strada previsto ha quale scopo di collegare la
strada cantonale con la parte bassa del nucleo di “______________ ______________
” e i fondi, in parte già edificati, della sottostante
località di “ ______________ ”. Indipendentemente
dal fatto che l’opera tocchi solo una mezza dozzina di particelle questo tratto
stradale costituisce un’infrastruttura utile e necessaria, in quanto permette
di raccordare adeguatamente alla pubblica via questi fondi siti in zona
edificabile e in parte già edificati; le modeste dimensioni della carreggiata
(ca. 4,5 metri di larghezza), ridotte per conformarsi al contesto di strada di
quartiere a fondo cieco, se non permette l’incrocio di veicoli (per questo é
prevista la piazza di giro all’estremità nord), é comunque in grado di
soddisfare i più elementari bisogni di mobilità dei residenti e di rendere
possibile l’edificazione dei fondi tuttora liberi (tra i quali anche quello di proprietà dell’insorgente - n. ______________NMC).
In simili circostanze,
poco importa se fino ad ora i proprietari hanno potuto comunque raggiungere i
propri fondi attraverso sentieri, scalinate o altri viottoli di accesso; ai
fini di una corretta ed appropriata urbanizzazione, che rispetti i principi
pianificatori vigenti, è infatti opportuno che l’ente pubblico provveda a
predisporre accessi confacenti alle zone edificabili (DTF 119 Ib 135).
3.2. Come giustamente
ricordato a più riprese dal Consiglio di Stato l’opportunità di realizzare una
strada di questo genere in quel punto non può più essere messa in discussione
in questa
sede, dal momento che
tracciato e calibro dell’opera erano già stati fissati nel PR originario del
1984, cresciuto in giudicato (cfr. rappresentazione grafica del piano delle
zone). Inutilmente l’insorgente richiama quindi la sua proposta alternativa di
strada di accesso al comparto. Inconcludenti risultano pure le allegazioni in
merito ad un presunto spostamento del tracciato della strada verso valle in
seguito all’erezione abusiva di un muro da parte del proprietario del f.n. _RT.
Ma anche le contestazioni
attinenti agli specifici punti oggetto della variante di poco contro (piazza di
giro, imbocco sulla cantonale) non meritano migliore sorte.
Va preliminarmente detto
che la variante di poco conto avversata (e quella successiva, elaborata in
seguito alle risultanze del sopralluogo 20 febbraio 1995 del TPT) é scaturita
dalle esigenze di adeguare l’opera il più possibile ai parametri vigenti in materia
di sicurezza stradale e di integrazione paesaggistica.
Lo spostamento
dell’imbocco in corrispondenza della curva a 90 gradi della cantonale
permetterà a coloro che vi si immettono una visuale, seppur limitata, sia del
traffico che sale verso _, sia di quello che scende verso , mentre nel
progetto in origine la visuale in questa direzione era del tutto preclusa dalla
presenza della curva stessa (cfr. planimetria in atti). Data la particolare
conformazione dei luoghi e la tortuosità della strada cantonale _ - non é possibile proporre altre soluzioni
convenienti e rispettose della sicurezza.
Particolari accorgimenti
tecnici , anche di poca spesa (ad. es. la posa di specchi), potrebbero inoltre
agevolare ulteriormente l’immissione sulla cantonale degli utenti della strada
di quartiere.
Medesimo discorso vale per
la piazza di giro; la proposta contenuta nella variante (peraltro superata
dalla nuova variante del 5 febbraio 1997) costituisce la misura pianificatoria
minima atta a permettere l’inversione di marcia dei veicoli; per ragioni legate
alla morfologia del suolo (terreno in forte pendenza), il medesimo scopo non
potrebbe essere raggiunto con un provvedimento meno incisivo o gravoso. Si
osserva al proposito che la superficie privata gravata da vincolo é
comunque oltremodo modesta (ca. 10 mq), per cui tra il vincolo e il risultato
di pubblica utilità ricercato esiste senz’altro un rapporto più che
ragionevole. La realizzazione dell’opera non compromette inoltre le possibilità
di edificazione del fondo n. _NMC (al contrario, l’accesso veicolare lo
agevolerà).
Anche una certa
deturpazione dei luoghi, in sé inevitabile vista la necessità di costruire dei
muri di sostegno attorno alla piazza di giro, non risulterà nella misura
paventata dall’insorgente, e rimane nella fattispecie in un rapporto tutto
sommato ragionevole con l’interesse pubblico perseguito.
Gli interessi fatti valere
(esplicitamente od implicitamente) dalla ricorrente devono quindi senz’altro
cedere il passo all’interesse pubblico in gioco.
- Per le pregresse
considerazioni il ricorso è respinto. Tasse e spese di giudizio seguono la
soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500,--
(cinquecento).
-
Intimazione: -
_____();
- Municipio di _______________
- Consiglio di Stato,
- Sezione pianificazione urbanistica,
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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