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Numero d'incarto:
90.1994.50
Data decisione, Autorità:
08.01.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00050
Lugano
8 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
i ricorsi
__________ e __________
__________, __________, del 10
aprile 1987
__________, __________ e
__________ __________, rappr. da
avv. __________ __________, __________, del 14 aprile 1987
, rappr. da avv.
__________ __________ -, __________, del 17 aprile 1987
__________, __________ e
__________ __________, rappr. da
dr. __________ __________, __________, del 17 aprile 1987
__________ __________, rappr. da dr. __________ __________, __________,
del 17
aprile 1987
contro
la risoluzione governativa n. __________del 10 marzo
1987 che in sede di approvazione del PR del Comune di __________ non ha
approvato la zona industriale del __________ __________;
visto
la risposta del Consiglio di Stato del 25 ottobre 1995 che dichiara divenuti
privi di oggetto i ricorsi;
preso
atto degli scritti
· 10 novembre 1995 di __________ e __________ __________
dichiaranti di ritirare il ricorso;
· 8 novembre di __________, __________, __________
__________ che dichiarano essi pure di ritirare il ricorso ma con protesta
delle ripetibili;
· 6 dicembre 1995 della __________ che consente allo
stralcio del ricorso con l’applicazione di congruo importo di ripetibili;
· 6 dicembre 1995 di __________, __________ e __________
__________, di uguale tenore del precedente;
· 18 dicembre 1995 della __________ __________
__________ che esprime il proprio accordo allo stralcio del ricorso, ma chiede
il giudizio quo alle spese e alle ripetibili;
considerato
in fatto e diritto:
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la
parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza);
che il ritiro di un
ricorso per il fatto che è divenuto privo di oggetto o di interesse non vale di
per sé desistenza; così nel caso concreto, dove peraltro il ricorso è stato
ritirato su segnalazione del tribunale;
che, quando per motivi non
configuranti ritiro, desistenza, acquiescenza, l’oggetto litigioso o
l’interesse giuridico all’emanazione del giudizio vengono a mancare in corso di
procedimento, i costi vengono ripartiti tenuto conto delle prospettive di
accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio; e così le ripetibili
(cfr. Gygi, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2. ed., pag.
326; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a);
che in concreto il motivo
essenziale per cui la zona industriale in località __________ __________ non
venne approvata dal Consiglio di Stato sta nella circostanza che da tempo era
allo studio l’insediamento in quel comprensorio di un interporto, con imminente
istituzione, a salvaguardia di detto studio, di un zona di pianificazione;
che il cantone ha infine
rinunciato all’infrastruttura e che la destinazione del __________ __________ è
stata definita dal comune attraverso un piano particolareggiato, approvato dal
Consiglio di Stato il 19 settembre 1995; piano che colloca i fondi dei
ricorrenti in zona industriale, come richiesto coi ricorsi;
che in ciò non vanno però
rintracciati gli estremi di un’acquiescenza da parte dell’esecutivo cantonale,
il quale non ha negato la prima approvazione perché la soluzione proposta era
materialmente inaccettabile ma perché era inconciliabile con la diversa
destinazione dell’area allo studio;
che
per le pregresse le ripetibili vanno attribuite sulla base di una
prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se l’interesse a
mantenerlo non fosse venuto meno, rendendo superfluo
il giudizio di merito;
che in concreto è
impugnata la decisione con la quale il Consiglio di Stato ha rifiutato di
approvare il PR per la parte che attribuisce il __________ __________ alla zona
industriale, adducendo ch’era allo studio la creazione in quel comprensorio di
un interporto e imminente l’istituzione di una zona di pianificazione a
salvaguardia di quello studio, sicché la decisione attributiva andava sospesa
per l’intera durata del provvedimento;
che
tale decisione non appare, per quanto si possa stabilire in un giudizio
sommario come il presente, conforme al diritto;
che
se pare infatti doversi ammettere che il Consiglio di Stato - trovandosi ad
un tempo dinnanzi ad uno studio pianificatorio cantonale abbastanza progredito
da giustificare di lì a poco una zona di
pianificazione e a un PR comunale da approvare - rifiuti l’approvazione se la
soluzione prevista dal PR appare del tutto incompatibile con l’indirizzo
dello studio in corso, non così, invece,
se da un lato il PR prevede una zona industriale e d’altro è allo
studio la creazione di un interporto che occuperà solo parte
di quell’area;
che
in ipotesi si sarebbe dovuto, per quanto è dato qui giudicare, approvare
la zona industriale (in assenza di altri motivi contrari,
non invocati), istituire la zona di pianificazione e decidere
eventuali domande di costruzione alla luce dell’evoluzione dello
studio pianificatorio nel periodo di vigenza della zona
stessa;
che
bloccare in quelle circostanze la destinazione dell’area durante tutto
quel tempo (possono essere 7 anni: 5 + 2 dell’ev. proroga; più l’intervallo
tra la decisione non approvante il PR e la
pubblicazione della zona di pianificazione) oltre a non essere previsto dal
diritto positivo non appare né tollerabile in sé né peraltro
compatibile con il dovere di pianificare imposto dall’art. 2
LPT;
che
in simili circostanze non vi sono motivi per ritenere che il giudizio,
nel caso in cui avesse dovuto essere pronunciato, avrebbe
confermato la decisione impugnata respingendo i ricorsi;
che
è quindi giusto riconoscere ripetibili ai ricorrenti patrocinati da avvocati,
rispettivamente da un esperto giurista; con l’avvertenza che a quelli
rappresentati dal Dr. __________, non iscritto
all’albo degli avvocati, è dovuto un importo minore e un importo maggiore a
__________ __________ e LLCC per il particolare approfondimento
del gravame;
decreta
-
I ricorsi sono stralciati
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'000.-- di ripetibili a
__________ __________ e LLCC; fr. 800.-- alla __________ __________ __________;
fr. 500.-- ad __________ __________ e LLCC e fr. 500.-- alla __________
__________.
-
Intimazione
a:
Avv. __________ __________, __________
Avv. __________ __________ -__________, __________
Dr. __________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato, __________
Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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