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Numero d'incarto:
90.1995.118
Data decisione, Autorità:
10.03.2004, TPT
Incarto n.
90.1995.118
Lugano
10 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dalla segretaria:
Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 agosto 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 luglio 1995 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore del comune
di __________ __________ concernente l’inventario degli edifici situati fuori
dalle zone edificabili;
viste le risposte:
5 novembre 1995 del
municipio di __________ __________;
8 novembre 1995 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che il 28
novembre 1994 l’assemblea comunale di __________ __________ ha adottato la
variante del piano regolatore concernente l’inventario degli edifici situati
fuori dalle zone edificabili, assegnando l’edificio n. __________, situato al
mapp. __________ sub. D, in località __________, alla categoria “diroccato 2”;
che il 2
febbraio 1995 __________ __________, proprietario del fondo in rassegna, è
insorto contro la deliberazione dell’autorità comunale innanzi al Consiglio di
Stato, al quale ha chiesto di classificare l’edificio in modo da poterlo
destinare a scopo agricolo;
che il 17
luglio 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto, confermando
la valutazione del comune, e respingendo, di conseguenza, il ricorso;
che, con
gravame 24 agosto 1995, __________ __________ ha impugnato il giudizio
governativo innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’assegnazione del fabbricato
tra quelli meritevoli di conservazione;
che,
all’udienza 10 aprile 1997, il procedimento è stato sospeso;
che, con
convenzione 18 settembre 1998, sottoscritta dal municipio di __________
__________ e dal dipartimento del territorio, servizi generali, da una parte e
dal ricorrente dall’altra parte, è stato pattuito quanto segue:
"...
A) al
signor __________ __________ viene imposta una sanzione pecuniaria di fr.
3’000.- necessaria per regolare la situazione di abuso edilizio indicato nei
considerandi della convenzione e non conforme al diritto. Tale somma verrà
versata entro 30 giorni dalla firma della convenzione in ragione di fr. 2'400.-
al Cantone, Cassa cantonale sul conto n. CCP //__________
alla voce di bilancio n. ..__________ sanzioni per opere
abusive vecchia LE e in ragione di fr. 600.- alla Cassa comunale di __________
__________, per le incombenze del caso;
B) il
signor __________ __________ potrà ultimare la costruzione con la posa di un
tetto con frontoni in legno e meglio come al progetto gennaio 1992. La costruzione
potrà essere utilizzata unicamente per scopi agricoli e deposito legna;
C) alle
suddette condizioni, che sono parte integrante della convenzione, si può
rilasciare l’autorizzazione cantonale e la licenza edilizia comunale;
D) il
proprietario è tenuto a presentare al Dipartimento del Territorio
l’aggiornamento della nuova situazione catastale ufficiale rilasciata dal geometra
revisore. I relativi oneri restano a carico del proprietario;
E) tali
decisioni, cresciute in giudicato, verranno menzionate a RF a cura del Dipartimento
del Territorio, sulla base dell’art. 25a dell’Ordinanza sulla pianificazione
del territorio del 2.10.89, al quale viene dato procura dal signor __________
__________ con la firma del presente decreto.
...";
che, in
effetti, il 18 maggio 1999 al ricorrente è stata concessa la licenza edilizia
per la posa del tetto con frontoni in legno sul suo edificio al mapp.
__________ sub. D, da utilizzare a scopo agricolo e deposito legna;
che, con
lettera 20 febbraio 2001, la divisione della pianificazione territoriale ha invitato
il municipio di __________ __________ a procedere all’aggiornamento
dell’inventario e della scheda concernente l'edificio in oggetto;
che, su
indicazione della divisione della pianificazione territoriale, l’edificio in
esame è stato classificato dal municipio nella categoria “rilevato 4”;
che, con
scritto 4 febbraio 2004, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un
termine scadente il 29 febbraio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni,
decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza
aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;
che, nel
termine menzionato, nessuna delle parti si è opposta allo stralcio;
che, alla
luce di quanto suesposto, il procedimento di cui trattasi è divenuto privo di
oggetto;
che il
ricorso va pertanto stralciato dai ruoli;
che il
ricorrente ha rinunciato a protestare delle ripetibili nella procedura di
stralcio;
che il
tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Il presidente La
segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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