AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.93
Data decisione, Autorità:
31.07.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00093
90.95.00094
Lugano
31 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti
i ricorsi 13 giugno 1995 di
-
__________, __________;,
2. __________ __________, __________;,
1,2 rappr. da avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ maggio 1995 del Consiglio
di Stato che approva la variante del PR di __________;relativa alle zone AP/EP in località ;” e “ ”.
viste le
risposte 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato e 17 ottobre
1995 del Municipio di __________;
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietario del fondo n. __________RFP di _________ _________;
__________ __________ dei fondi n. __________, __________, __________,
__________, __________e __________RFD.
Questi terreni, situati
nella località di “_________ ”, sono attualmente utilizzati come deposito di
materiali inerti e macchinari da parte dell’impresa di __________ __________
__________ e dell’impresa __________ F.lli. __________, di cui sono titolari i
due ricorrenti.
b. Il PR adottato nel
1986 ha attribuito i fondi alla zona senza destinazione specifica (SDS). Contro
questo azzonamento erano insorti i qui ricorrenti, postulando l’abbandono della
zona SDS e l’inclusione dei propri fondi in una zona artigianale-industriale.
Con decisione 14 dicembre 1992 il Gran Consiglio, in accoglimento parziale dei
gravami, ha disposto lo stralcio della zona SDS, invitando tuttavia il Comune a
inserire il comparto “_________ ” in zona AP/EP per i bisogni del futuro Centro
sportivo regionale della __________;.
c. Nella seduta 23
novembre 1994 il Consiglio comunale di _________ _________ ha adottato la
variante di PR inerente all’istituzione di due aree AP/EP nelle località di
“_________ ” e di “_________ ”.
Sulla prima, a cavallo del
confine giurisdizionale con _________ , é prevista la realizzazione di un
centro sportivo intercomunale composto da campo da calcio, campetto da
allenamento, pista di atletica, spogliatoi e posteggi; a “_________ ” dovrebbe
invece trovare posto il centro balneare-ricreativo della _________ .
Promotore di queste opere
é il “Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei
comuni della _________ e della _________ ” (in seguito : Consorzio), costituto
il 22 ottobre 1992 da 14 comuni della regione.
d. Gli insorgenti hanno
contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo lo stralcio dell’area AP/EP e l’attribuzione dei propri fondi alla
zona artigianale-industriale.
A sostegno delle loro
richieste hanno invocato l’assenza di pubblica utilità e di concretezza del
centro sportivo, la mancata proporzionalità del vincolo (i loro terreni non
servono affatto al centro sportivo) e il grave danno che risulterebbe per le
loro attività dall’inserimento in zona AP/EP.
e. Con decisione 9
maggio 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR e respinto i
ricorso dei sigg. __________ e __________.
L’autorità governativa
ritiene infatti che dagli atti accompagnanti la variante si evince come il
comparto in questione sia oggetto di studi pianificatori approfonditi che
individuano nella proprietà dei ricorrenti la superficie necessaria per la
sistemazione di 200 posteggi. Quanto alla richiesta avanzata dagli insorgenti di
inserire il comparto “_________ ” in un’area artigianale-industriale, rammenta
come la questione sia già stata decisa in senso negativo dal Gran Consiglio.
f. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ e __________ __________ insorgono dinanzi a
questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo
grado, e, segnatamente, la richiesta di stralciare dal piano delle attrezzature
pubbliche l’area del centro sportivo “_________ ”. Lamentano inoltre una
violazione del diritto di essere sentiti per il mancato esperimento del
richiesto sopralluogo da parte del Consiglio di Stato.
g. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di _________ _________
ne chiedono l’integrale reiezione.
Il Municipio, in particolare,
ricorda che i posteggi previsti nell’area di “_________ ” sono destinati non
solo ai futuri centri sportivo e balneare, ma anche ai bisogni della Caserma di
_________ .
h. In data 7 febbraio
1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale
il rappresentante del Consorzio e il sindaco di _________ _________ hanno
dichiarato che é allo studio un progetto di zona artigianale d’interesse
regionale, che dovrebbe soddisfare le esigenze di tutte le ditte della regione.
Per il resto le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentati nei termini di
legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di
una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Gli insorgenti lamentano
innanzitutto una violazione del diritto di essere sentiti in relazione alla
mancata esecuzione del sopralluogo da parte del Consiglio di Stato.
A questo proposito va rilevato che il diritto di essere sentiti, sancito
dall’art 4 Cost., impone all’autorità giudicante di offrire alle parti la
possibilità di partecipare all’assunzione delle prove, rispettivamente di
proporne e di discutere le risultanze dell’istruttoria (cfr. DTF 118 Ia 19 consid.
1c e rinvii, DTF 116 Ia 99 c. 3b, 115 Ia 11 c. 2b e rinvii). Un mezzo di prova,
sebbene invocato, può nondimeno essere considerato superfluo dall’autorità
giudicante con un giudizio anticipato sulle prove. In effetti giusta l’art 18
cpv. 1 LPamm (in concreto applicabile grazie al rinvio previsto all’art 38 cpv.
6 LALPT), l’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata
alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il suo libero
convincimento.
A mente di questo Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era
senz’altro autorizzato in forza di un anticipato giudizio sulle prove a
rinunciare al sopralluogo richiesto, ritenuto che la documentazione a sua
disposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202 consid.
2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). I luoghi della presente vertenza sono d’altronde
noti al Consiglio di Stato, dal momento che il comparto “_________ ” é già
stato oggetto di ripetute procedure ricorsuali che per la loro trattazione
hanno necessitato di numerosi sopralluoghi.
Va del resto considerato
che la giurisprudenza ammette la sanatoria del vizio se il ricorrente ha avuto
la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità di ricorso in grado di
esaminare liberamente tutte le questioni che avrebbero potuto essere sottoposte
all’autorità inferiore (se questa avesse sentito la parte); in altri termini se
sui punti essenziali per il giudizio l’autorità di ricorso ha lo stesso potere
cognitivo dell’autorità inferiore (DTF 118 Ib 11 consid. 4, 117 Ib 87 consid.
4, 114 Ia 314, 110 Ia 82, 105 Ib 174).
E’ quanto è avvenuto in
concreto. I ricorrenti hanno potuto proporre in questa sede tutte le loro
censure e sostanziarle, senza limitazione alcuna. Esse sono di natura a poter
essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E' censurata l'inutilità della
misura pianificatoria, l’errato azzonamento, la violazione del diritto e in
particolare della costituzione federale; il tribunale è chiamato a pronunciarsi
sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto
del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., temi tutti inerenti al
diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo (art. 38 cpv. 2 LALPT). Se
violazione del diritto di essere sentito v’è stata, al vizio è stato posto
rimedio in questa sede, garantendo ai ricorrenti il pieno esercizio di tutti i
diritti procedurali, ivi compreso il sopralluogo del 7 febbraio 1996.
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici
o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata.
Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità
urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature
come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le
incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e
sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze
spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un
comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presti ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici
che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili
circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo
un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in
giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse
utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato,
dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente
l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni
della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid.
5a).
- Nel merito, i
ricorrenti censurano in primo luogo una mancanza di concretezza nel progetto di
centro sportivo della _________ , tale da invalidare l’approvazione del vincolo
AP/EP.
Ora, a questo proposito va
considerato che é nella natura dei piani regolatori di tener conto degli
sviluppi prevedibili, non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT;
DTF 110 Ia 53 consid. 4a, 109 Ia 191 consid. 4) ma anche per ogni altra fascia
di utilizzazione delimitata da essi (DTF 109 Ia 267 consid. 4a). L'interesse di
una zona per attrezzature ed edifici pubblici può così consistere anche nei
bisogni futuri della comunità, purché siano indicati precisamente dall'organo
che procede alla pianificazione e l'aspettativa abbia una buona verosimiglianza
di concretizzarsi (DTF 6 giugno 1988 in re __________ e DTF 103 Ia 187 con
riferimenti, specialmente 102 Ia 369).
In DTF 114 Ia 336 il
Tribunale Federale conferma i principi sopra evocati, con la precisazione che
se attente analisi e prognosi, effettuate coi metodi riconosciuti della
pianificazione del territorio, comprovano l'asserita necessità di terreno per
determinate esigenze pubbliche, la fissazione di zone AP-EP non è censurabile.
Che l'esecuzione delle opere prospettate possa richiedere un lungo lasso di
tempo non è motivo sufficiente per togliere concretezza alla previsione. E
neppure osta all'istituzione delle zone AP-EP il fatto che sulle opere da
inserirvi si fosse discusso da lungo tempo senza averle mai realizzate (RDAT II
1993, n. 37, p. 96).
5.1. Nel caso concreto la
volontà politica che soggiace alla realizzazione del centro sportivo non può
essere messa in discussione.
Le indicazioni fornite
dagli atti accompagnanti la variante, ed in particolare dal rapporto di
pianificazione del 27 ottobre 1994, sono sufficientemente chiare e dettagliate
in merito all’interesse pubblico perseguito, ai contenuti e alle modalità di
realizzazione del centro; vi sono enumerate le varie strutture che troveranno
posto nei rispettivi comparti di “_________ ” (centro sportivo intercomunale) e
di “_________ ” (centro balneare). Per quanto attiene specificatamente al primo
(oggetto della fattispecie), l’allegato 7 riporta una planimetria dello studio
preliminare elaborato dall’arch. __________ dal quale si evince che nell’area
AP/EP di “_________ ” verrebbero situati i posteggi e il campetto di
allenamento, mentre nell’adiacente zona AP/EP di _________ sorgerebbe il campo
di calcio vero e proprio con pista di atletica e relativi spogliatoi.
In seguito al sopralluogo
del 7 febbraio 1996, il Consorzio ha inoltre trasmesso al TPT la documentazione
relativa al finanziamento delle opere oggetto della variante, composta da una
valutazione di massima dei costi , dal piano di realizzazione delle opere e dal
piano di riparto tra i comuni consorziati.
Va infine considerato che
nell’autunno dello scorso anno il Consorzio ha indetto un concorso di idee per
la realizzazione delle citate opere, al quale hanno aderito 12 progettisti
della zona.
Da quanto esposto, risulta
che il progetto di centro sportivo della _________ é sufficientemente concreto
da giustificare l’apposizione del vincolo AP/EP; né possono sussistere dubbi
sulla realizzazione dello stesso nei termini previsti o sul suo finanziamento.
Come d’altronde ricordato nel paragrafo precedente, il fatto che l'esecuzione
delle opere prospettate possa richiedere un lungo lasso di tempo e che del
centro sportivo della _________ si discuta oramai da anni non è motivo
sufficiente per togliere concretezza alla previsione.
Le censure sollevate dai
ricorrenti su questo punto non meritano pertanto accoglimento.
- Decisamente
contestate sono poi la pubblica utilità e la proporzionalità del vincolo; gli
insorgenti osservano in particolare come non esista a tutt’oggi un progetto
sufficientemente elaborato dell’opera, dal quale si possa chiaramente evincere
la necessità di far capo anche ai fondi di loro proprietà.
Dal
canto loro, le autorità comunali, cantonali e consortili ribadiscono invece la
necessità della struttura per la regione _________ -_________ , attualmente
carente di impianti sportivi e ricreativi; ricordano inoltre che l’ubicazione
in zona “_________ ” non é frutto dell’improvvisazione o della casualità, ma
bensì il risultato di lunghi e ponderati studi, che hanno evidenziato nei fondi
degli insorgenti la superficie necessaria per realizzare 200 posteggi.
Si tratta pertanto di
esaminare “in primis” la questione a sapere se il vincolo AP definito dalla
variante in contestazione risponde ad un interesse pubblico prevalente su
quello dei proprietari relativo al mantenimento della zona senza destinazione
specifica (SDS), o, in via subordinata, di vedere attribuiti i fondi ad una
zona artigianale-industriale.
6.1. A mente di questo
Tribunale, la censura ricorsuale volta a negare il requisito di pubblico
interesse al centro sportivo deve essere respinta.
Dagli atti figuranti
nell’incarto (in particolare dal Rapporto di pianificazione 27.10.1994) risulta
infatti che la regione é, nel suo complesso, sotto-dotata di strutture sportive
e/o ricreative. Per quanto concerne gli impianti sportivi in particolare, nella
media _________ e nella _________ sono attualmente disponibili un solo campo
da calcio (quello di _________ _________ in zona “__________ ”), oltre a 2
campi da tennis (sempre a _________ _________) e 3 palestre. L’unico campo da
calcio deve soddisfare i bisogni di 2 squadre di attivi, 1 di veterani e 7 di
allievi, per un totale di ca. 200 praticanti; ugualmente sentito é il bisogno
di una pista di atletica, disciplina praticata da un centinaio di giovani;
limitata é pure la disponibilità di campi da tennis, tanto che non si esclude
in futuro il raddoppio degli esistenti, situati a fianco del campo da calcio.
Alle esigenze di una
popolazione locale di ca. 8000 abitanti (di cui ca. 2500 giovani in età
scolastica o pre-scolastica), che ha conosciuto negli ultimi anni un rapido
aumento, si aggiungono quelle di un consistente flusso turistico, che nel
periodo estivo fa aumentare la popolazione residente a 13-14.000 abitanti (cfr.
dati a pag. 15, pto. 2.2. del Rapporto). La disponibilità di infrastrutture
sportive di qualità, situate nelle vicinanze di un centro balneare, non farebbe
che aumentare l’attrattività turistica della zona, a beneficio indiretto
dell’intera economia regionale.
Non va inoltre dimenticata
la portata regionale del previsto impianto; il Consorzio é infatti composto da
14 comuni situati in regioni periferiche rispetto ai principali luoghi di svago
e pratiche sportive (Lugano, lago), circostanza che attualmente obbliga la
popolazione locale a lunghi spostamenti onde poter praticare le attività
preferite. I centri sportivi e balneari contemplati dalla variante in esame
risulterebbero invece facilmente accessibili, sia con mezzi privati che con
quelli pubblici, data la loro posizione centrale nel comprensorio della
_________ . Nel caso concreto gli intendimenti delle autorità pianificatorie
corrispondono senz’altro ai precetti della LPT in materia di edifici o impianti
di interesse pubblico, dal momento che tengono conto sia dei bisogni regionali
(art. 3 cpv. 4 lett. a LPT) sia della loro facile accessibilità da parte della
popolazione (art. 3 cpv. 4 lett. b).
In definitiva si può
affermare che la misura pianificatoria proposta risponde senz’altro ad un giustificato
interesse pubblico.
6.2. Resta da esaminare la
questione a sapere se il vincolo AP rispetti il principio della
proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra
quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso
e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la
restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113
Ia 137).
Gli insorgenti lo negano;
a loro suo modo di vedere i sacrifici che il progetto del centro sportivo
comporta per le loro attività commerciali non sono proporzionati, dal momento
che non é stata assolutamente dimostrata la necessità di far capo a questi
fondi per la realizzazione dell’opera. Essi ribadiscono pertanto la richiesta
di istituire in corrispondenza del comparto “_________ ” una zona artigianale-industriale,
osservando che i fondi situati nella prevista area AP/EP sono utilizzati da
anni quali deposito intermedio delle loro ditte (un’impresa di costruzioni e una
di trasporti) e che per poter continuare le loro attività in modo sicuro e
conforme alla legge questo azzonamento sarebbe auspicabile, oltre che logico.
Ora, l’ubicazione dei
posteggi in zona “_________ ” risponde a dei criteri di razionalità e uso
parsimonioso del territorio che non possono essere disconosciuti.
La posizione del comparto,
situato all’incrocio tra strada cantonale _________ -_ e la
strada che porta alla Caserma di _________ , é sicuramente ottimale dal profilo
dell’accessibilità tramite mezzi privati e mezzi pubblici, tanto che non vi é
necessità di realizzare degli accessi stradali supplementari. L’assenza di
costruzioni fisse sui fondi (vi sono depositati unicamente degli inerti di
origine edile) unitamente alla natura pianeggiante della zona facilita inoltre
la sistemazione di posteggi.
Funzionale é anche la
posizione dei posteggi rispetto alle strutture pubbliche da servire: dall’altro
lato della strada cantonale si trovano infatti gli attuali campo da calcio e
campi da tennis (che verranno mantenuti); sul lato ovest, in territorio di
_________ , é prevista la realizzazione del centro sportivo vero e proprio; a
sud, a breve distanza (100-150 metri), é invece previsto l’insediamento del
centro balneare-ricreativo di “_________ ”. Infine, i posteggi in zona
“_________ ” dovranno soddisfare anche i bisogni della vicina Caserma di
_________ ; su esplicita richiesta del Dipartimento militare federale (il
quale, non va dimenticato, ha messo a disposizione gran parte della superficie
necessaria all’insediamento del centro sportivo) il Consorzio ha infatti
concesso alla truppa l’uso a titolo gratuito dei posteggi del futuro centro
sportivo (art. 4 del contratto di costituzione del diritto di superficie
stipulato tra il Consorzio e la Confederazione svizzera, rappresentata dal
DMF).
Alla luce di queste
considerazioni si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria
all’esame rispetta il principio della proporzionalità; la soluzione consacrata
dalla variante di PR di concentrare in un unica area (quella di “_________ ”
appunto) i posteggi del centro sportivo, del centro balneare e della Caserma
appare senz’altro logica e sostenibile, e merita conferma anche in questa sede.
- Sulla questione
della zona artigianale-industriale, richiesta insistentemente dagli insorgenti,
va infine osservato che in sede di sopralluogo il presidente del Consorzio e il
Sindaco di _________ _________ hanno affermato che é attualmente allo studio un
progetto di zona artigianale intercomunale in località “Mondini”, sempre in
territorio di _________ _________. L’intenzione é quella di creare un grosso
capannone ove inserire le attività di tutte le ditte interessate della regione,
comprese quelle dei ricorrenti; un terreno di 5000 mq sarebbe già stato
individuato e il suo proprietario si sarebbe dichiarato d’accordo con il
progetto.
L’istituzione di una
simile zona, di indubbio beneficio per le ditte della regione (attualmente
manca nella _________ una vera zona industriale-artigianale), potrebbe inoltre
avvenire in tempi relativamente brevi, dal momento che il PR di _________
_________ é in fase di revisione.
- Stando così le cose,
i ricorsi non possono essere accolti. L’interesse dei ricorrenti, di natura
eminentemente personale, a poter disporre a scopi privati dei fondi situati in
località “_________ ” deve cedere il passo al preminente interesse pubblico che
soggiace alla creazione del centro sportivo intercomunale della _________ .
Tassa e spese di giudizio
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono respinti.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 1000.-- (mille), in ragione di fr. 500.-- (cinquecento) cadauno..
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________, per i ricorrenti;
Consorzio per i centri di attrezzature sportive
e ricreativo balneari dei comuni della _________ e della
_________ , _________ ;
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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