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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.11
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00011
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 14 febbraio 1996 di
Consorzio __________
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione __________ gennaio 1996 nr.
__________ del Consiglio di Stato che
approva la revisione del PR del Comune di __________ settori 2 e 3 e
alcune varianti del PP centro storico;
visto
la risposta del Consiglio di Stato del 21 marzo 1996 e le osservazioni 29
aprile 1996 del Comune di __________
ritenuto
in
fatto
a. Con risoluzione n.
__________del __________gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del PR del Comune di __________ - settori 2 e 3 e delle varianti del
PP del centro storico, respingendo il ricorso con cui il Consorzio Correzione
__________ __________ aveva contestato l’inserimento della part. __________ di
sua proprietà in zona AP/EP allo scopo di ricavarvi un posteggio e di usarne la
parte restante quale terminale dell’area di svago alle golene della __________.
b. La risoluzione
governativa viene avversata in questa sede per le stesse ragioni addotte nella
prima. Viene segnatamente contestata la pubblica necessità di creare un nuovo
posteggio in aggiunta agli ampi spazi destinati a questo scopo e ad area verde,
ampiamente sufficienti a coprire le necessità dei residenti e degli utenti
della zona di svago golenale.
Il fondo è già edificato
con magazzini per ora dati in locazione ad un’impresa ma sicuramente occorrenti
al consorzio per l’espletamento delle sue funzioni d’interesse pubblico.
Anteporre a questo evidente interesse pubblico quello puramente ipotetico
invocato dal comune non può che sconfinare nell’arbitrio e configura peraltro
un’inaccettabile disparità di trattamento per rapporto ai proprietari dei fondi
siti nella stessa zona, risparmiati dal provvedimento.
Mancano in definitiva i
minimi presupposti per imporre il vincolo in contestazione e pertanto i
ricorrenti ne chiedono l’annullamento e di converso l’inserimento della
particella n. __________nella contigua zona residenziale pedemontanta, con i
parametri edilizi ivi vigenti. Protestate spese e ripetibili.
c. Nelle sue
osservazioni il comune ribadisce la necessità di riservare il fondo quale area
al servizio del quartiere residenziale di __________ e quale terminale e zona
di transizione dell’area di svago situata sulla golena del __________
__________.
Chiede
la reiezione del gravame.
d. Nella sua risposta il
Consiglio di Stato si limita a richiamare le osservazioni formulate nella
risposta al ricorso di prima istanza concludenti alla conferma della decisione
impugnata e propone quindi il rigetto dell’impugnativa.
e. Nell’udienza del 19
novembre 1996 il rappresentante del Municipio precisa che il Consorzio verrà
mantenuto anche ad arginatura compiuta ed avrà compiti gestionali, in
particolare di manutenzione. In considerazione di ciò l’esecutivo comunale
conviene con una modifica del contenuto del vessato vincolo AP/EP sulla
particella __________sub m, P, Q, R che ne garantisca l’uso secondo gli scopi specifici
del comprensorio con le rispettive possibilità edificatorie.
considerato
in
diritto
- Giusta l’art. 37
cpv. LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva
in tutto o in parte il PR, oppure nega l’approvazione.
Contro queste decisioni è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio a norma dell’art.
38 cpv. 1 LALPT.
L’art. 38 cpv. 4 LALPT
legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli
stessi motivi (cpv. 4 lett. b) e i proprietari dei fondi la cui situazione è
stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima sede, per gli stessi
motivi, giusta l’art. 35 cpv. 2 LALPT, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re
comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3
lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da
parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma
dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il
PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della
legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A
contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al
comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.
Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1.
giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred
Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55)
-
Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.)
La
LPT riprende e sviluppa tale postulato.
Il suolo dev’essere
utilizzato con misura, prescrive l’art. 1, l’insediamento ordinato in vista di
uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener
conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia.
Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio.
Il paesaggio va tutelato
sia mantenendo superfici coltive sufficienti per l’agricoltura, sia integrando
in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi,
permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno
strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive
(inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e
alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Funzionalità e
razionalità, da una lato, ordine e armonia, dall’altro sono i contrapposti
criteri ai quali deve ispirarsi la pianificazione. La realtà su cui è chiamata
ad operare, complessa e contraddittoria, non può essere gestita con formule
riduttivamente rigide e schematiche.
Solo un’attenta, oculata
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi pubblici e privati in
giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse
utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento
equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione (cfr. in tema DTF 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia
461 consid. 5a).
- L'imposizione di un
vincolo AP-EP comporta una restrizione di diritto pubblico della proprietà
privata che per essere compatibile con la garanzia della proprietà sancita
dall'art. 22 ter Cost deve avere una chiara base legale, rispondere a un
interesse pubblico preminente, rispettare il principio della proporzionalità ed
essere totalmente indennizzata se corrisponde a un esproprio (DTF 114 Ia
337/338).
Rettamente non è stata
posta in discussione la base legale, rintracciabile nei principi pianificatori
fondamentali del diritto federale, enunciati dagli art. 1 e 3 LPT e recepiti
nel diritto cantonale dagli art. 25 e 28 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d LALPT.
Quanto all’interesse
pubblico è un concetto dinamico che evolve in una con la società riflettendone
esigenze e aspirazioni (cfr. DFT in ZBl 1976 pag. 362, cit.; Rhinow/Krähenmann
Schweizerische Verwaltungrechtsprechung Nr. 57).
In linea generale è
pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte
significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle
sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di
pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno
importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller,
Commentaire de la Const. féd. No. 34).
- In concreto non può
far dubbio che nella misura in cui il Consorzio Correzione __________
__________ viene mantenuto anche dopo ultimati gli imponenti lavori di
arginatura per i quali fu istituito e proseguirà la sua attività con il compito
di sorveglianza, manutenzione, in una parola gestione dell’opera, è importante
che possa disporre delle infrastrutture necessarie.
Ciò risponde a un
interesse pubblico che in concreto supera a non dubitarne quello di aggiungere
qualche posteggio in capo alla passeggiata golenale o qualche metro quadrato di
verde in più per lo svago. Non per nulla i rappresentanti del Municipio
all’udienza del 15 novembre 1996 si sono dichiarati d’accordo con un mutamento
di contenuto del vincolo AP-EP rinunciando alla destinazione iniziale. Il
terreno deve servire agli scopi del Consorzio che ne é peraltro il proprietario
e deve poter essere edificato in conformità; compatibilmente, s’intende, con le
caratteristiche del luogo che per la natura del terreno consente solo
costruzioni leggere che peraltro devono potersi inserire in modo armonioso in
un paesaggio destinato ad una grande frequentazione. Farà certo migliore figura
di vecchi capannoni d’impresa.
Che questa soluzione
risponda a esigenze di proporzionalità non richiede dimostrazione.
Per questi motivi e in
parziale accoglimento del ricorso la risoluzione impugnata dev’essere annullata
laddove approva che il PR Sezione 2 del comune di Locarno inserisca la
particella 2621 in zona AP-EP a scopo posteggio e area di svago.
La domanda ricorsuale di
togliere il vincolo e di immettere il fondo in zona residenziale pedemontana
non può essere accolta ma la gravosità del vincolo può essere sensibilmente
alleviata riservando il sedime per l’attività propria del Consorzio secondo
modalità che il comune, cui gli atti vanno ritornati, stabilirà a mezzo
variante di PR assieme alla regolamentazione delle possibilità edificatorie.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente
accolto nel senso dei considerandi.
§) di conseguenza la risoluzione governativa
impugnata è annullata
in quanto approva l’attribuzione della particella 2621
ad una zona AP-EP destinata a posteggi e area di svago.
Gli atti vengono ritornati al comune affinché appronti una
variante che pur mantenendo l’attribuzione del fondo alla zona
AP-EP preveda uno scopo compatibile con l’attività del Consorzio
e disciplini di conseguenza l’edificabilità.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giudizio. Il Comune corrisponderà fr. 800.-- di ripetibili al
ricorrente.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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