AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.12
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00012
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 14 febbraio 1996 di
- avv. __________ __________, __________,
- Arch. __________ __________, __________,
1.,2. avv. __________.
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ gennaio 1996 nr.
__________ del Consiglio di Stato che
approva la revisione del PR del Comune di __________ settori 2 e 3 e
alcune varianti del PP centro storico;
visto
la risposta del Consiglio di Stato del 21 marzo 1996 e le osservazioni 29
aprile 1996 del Comune di __________
ritenuto
in
fatto
a. Con risoluzione n.
__________del __________gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del PR del Comune di __________ - settori 2 e 3 e delle varianti del
PP del centro storico, respingendo il ricorso con cui __________ e __________
__________ avevano contestato il regime pianificatorio conferito alla
particella n. __________di loro proprietà, inserita a dir loro senza ragione
nella zona residenziale pedemontana col corollario di parametri edilizi
manifestamente inaccettabili.
b. La risoluzione
governativa viene avversata in questa sede per le stesse ragioni invano addotte
nella precedente. I ricorrenti rilevano che la part. __________di mq 5678 è
l’unico terreno pianeggiante ancora libero nella zona R3 del precedente PR
(Quartiere __________). In quel quartiere sorgono edifici “particolarmente
imponenti”, quali l’Albergo __________, il __________, la Casa __________
__________, l’Istituto __________ __________, l’Istituto __________ __________
e altri ancora che hanno più di tre piani; alcuni raggiungono anzi i cinque
piani e oltre. A sud si trova l’imponente collegio di __________ __________ e
Palazzo __________. I ricorrenti fanno osservare che il vecchio PR prevedeva un
IS dello 0,4 ed un’altezza degli edifici di mtl. 10.50 (art. 26 vPR).
Con il nuovo settore 2
l’IS viene portato allo 0,6 ma l’altezza massima viene abbassata a mtl. 8,50.
Ricordando che il loro
fondo è stato bloccato per decenni in previsione della strada di
circonvallazione nord finalmente abbandonata dal nuovo Piano viario del
locarnese, i ricorrenti formulano, in via principale, la domanda che la zona R3
del precedente PR venga ripristinata sotto forma di un secondo comparto pedemontano
speciale con un IS massimo dell’1,2 ed un’altezza massima degli edifici di ml.
15.00 (gli stessi parametri del Centro storico). In via subordinata chiedono un
IS dello 0,8 ed un’altezza massima degli edifici di ml. 11,50.
Chiedono inoltre che per i
comparti privati assoggettabili al piano di quartiere facoltativo la superficie
venga ridotta a mq. 5.000 (in luogo dei previsti mq. 6.000) con relativa
modifica dell’art. 20 cpv. 2 lett. b) NAPR).
Per il caso in cui non
venisse creato il comparto pedemontano speciale postulato in via principale, i
ricorrenti chiedono che sia pure annullata integralmente la variante alle norme
di attuazione del PPCS (art. 40, 41, 53 e 54 NAPRCS). Con protesta di ogni
spesa.
c. Nella sua risposta
il Consiglio di Stato si limita a richiamare le osservazioni formulate nelle
risposta al ricorso di prima istanza ritenendo di per sé lecita e coerente la
decisione comunale ma invitando “(se del caso)” il Municipio a proporre al
legislativo una proposta di variante di PR” riguardo alla richiesta ricorsuale
di assegnare al comparto litigioso i parametri edificatori dell’adiacente
centro storico e propone quindi il rigetto dell’impugnativa.
d. Nelle sue
osservazioni il comune contesta motivazioni e conclusioni del ricorso riconfermandosi
a sua volta nelle precedenti allegazioni, con particolare riferimento
all’istanza di approvazione della revisione del PR del 9 maggio 1995. In esse
il Municipio aveva ritenuto pertinenti le argomentazioni di natura
pianificatoria dei ricorrenti: “infatti il fondo in questione dispone di una
conformazione morfologica e di una superficie diversa rispetto ai fondi
inseriti nella zona pedemontana, inoltre esso è in diretta relazione con la
parte del centro storico situata a monte dell’asse stradale __________
__________ -via __________. ”Pertanto, “tenuto conto che i fondi
sottostanti via __________ __________ __________ __________ e via __________
appaiono differenti rispetto agli altri fondi ubicati in collina, si propone
l’accettazione del ricorso nel senso di prevedere al creazione di un comparto
pedemontano speciale con parametri edificatori particolari, vale a dire un IS
di 0,8 e un’altezza delle costruzioni di m 10.50.”
Il Consiglio di Stato
propone invece di respingere la proposta di ridurre la superficie minima da
6.000 a 5.000 mq richiesta per la realizzazione di piani di quartiere. Questa
soglia è il frutto di un’attenta indagine del territorio e delle sue
potenzialità tenuto conto degli obiettivi urbanistici qualitativi propri del piano
di quartiere.
e. Nell’udienza del 19
novembre 1996 il rappresentante del Municipio precisa che la situazione
“anomala” del comparto __________ è riconducibile alla riduzione delle altezze
delle costruzioni intervenuta nella zona pedemontana di cui la zona __________
fa parte. Ciò si è tradotto in un peggioramento della situazione di questo
comparto rispetto al PR del 1978. Da qui, avverte il rappresentante municipale,
la necessità di aderire alla richiesta ricorsuale di creare un ulteriore
comparto pedemontano speciale, con un IS di 0,8 ed un’altezza massima delle
costruzioni di m. 10,50. Del resto simile avviso è già stato formulato riguardo
al part. 1149 appartenente ad altri proprietari.
considerato
in
diritto
- Giusta l’art. 37
cpv. LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva
in tutto o in parte il PR, oppure nega l’approvazione.
Contro queste decisioni è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio a norma dell’art.
38 cpv. 1 LALPT.
L’art. 38 cpv. 4 LALPT
legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli
stessi motivi (cpv. 4 lett. b) e i proprietari dei fondi la cui situazione è
stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione
attiva dei ricorrenti, già insorti in prima sede, per gli stessi motivi, giusta
l’art. 35 cpv. 2 LALPT, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re
comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3
lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da
parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma
dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il
PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della
legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A
contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al
comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune,
per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1. giugno 1995
in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum
Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55)
-
Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.)
La
LPT riprende e sviluppa tale postulato.
Il suolo dev’essere
utilizzato con misura, prescrive l’art. 1, l’insediamento ordinato in vista di
uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener
conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia.
Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio.
Il paesaggio va tutelato
sia mantenendo superfici coltive sufficienti per l’agricoltura, sia integrando
in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi,
permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno
strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive
(inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e
alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Funzionalità e
razionalità, da una lato, ordine e armonia, dall’altro sono i contrapposti
criteri ai quali deve ispirarsi la pianificazione. La realtà su cui è chiamata
ad operare, complessa e contraddittoria, non può essere gestita con formule
riduttivamente rigide e schematiche.
Solo un’attenta, oculata
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di
comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. in
tema DTF 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- In concreto la
situazione edificatoria del comparto __________ corrisponde effettivamente alla
descrizione fattane nel ricorso.
Non v’è dubbio che
difronte alla presenza di costruzioni di quell’importanza i parametri
edificatori previsti dal nuovo PR mancano di aderenza alla realtà locale e
appaiono chiaramente inadeguati.
Il quartiere __________ si
differenzia sostanzialmente dalla sovrastante zona pedemontana e merita un
diverso trattamento.
Rettamente dunque il
Municipio ha ammesso la necessità di correggere l’attuale regime
pianificatorio. La proposta di creare un subcomparto pedemontano speciale in
quella zona di PR risponde chiaramente a questa esigenza. Quanto ai parametri
proposti: IS di 0,8 e altezza massima di mtl 10,5 appaiono verosimilmente atti
a consentire una calibrata progressione dalla densità edilizia del confinante
centro storico (IS 1,5 e altezza mtl 15 per la parte a monte della strada) a
quella più rada della vera e propria zona pedemontana (IS 0.6, altezza 8.50 per
pendenze fino al 50%, 9.50 con pendenze superiori).
Non si ravvisano percontro
motivi stringenti per ridurre da 6.000 a 5.000 mq la superficie minima dante
diritto al piano di quartiere e ai relativi bonus. A dir vero non ha senso
premurarsi di rivedere l’edificabilità della piccola zona attraverso un
equilibrato riaggiustamento dei parametri edificatori e nello stesso tempo
sovvertire questo equilibrio consentendo un importante sorpasso di questi
parametri nell’unico grande terreno inedificato e quindi in grado di connotare
nel senso desiderato il comparto. A ciò condurrebbe in concreto l’abbassamento
della soglia da 6.000 a 5.000 mq.
- Per i motivi sopra
svolti la discussa risoluzione governativa dev’essere annullata nella misura in
cui ha approvato l’assoggettamento della zona dell’ex quartiere __________ al
regime pianificatorio previsto per la zona residenziale pedemontana. Se l’IS e
l’altezza massima previsti sono manifestamente inadeguati, confacenti appaiono
invece l’IS dello 0,8 e l’altezza di 10.50 mtl proposti dal municipio,
eccessivi percontro l’IS dell’1,5 e l’altezza di 13.50 risp. 11.50 mtl chiesti
dalle ricorrenti.
Gli atti sono ritornati al
comune affinché riveda la pianificazione di quel comparto, tracciandone
esattamente il perimetro e regolamentandone l’edificabilità nelle NAPR alla
luce delle pregresse considerazioni.
In
quella parziale misura il ricorso è accolto.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente
accolto nel senso dei considerandi.
§) di
conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura
in cui approvando il PR Settore 2 del Comune di __________
ha ammesso che il comparto __________ fosse conglobato,
senza adeguarne la regolamentazione, nella zona
residenziale pedemontana.
Gli
atti sono rinviati al comune affinché riveda l’assetto di questo
comparto definendone il perimetro e il regime pianificatorio.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giudizio. Il Comune verserà fr. 600.-- di ripetibili ai ricorrenti.
-
Intimazione: -
Avv. __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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